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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1907/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 11 marzo 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1907/2017
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. NG IA, unitamente al quale elettivamente domicilia in Terzigno (NA) alla Via G. Leopardi n. 6;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex Controparte_1 art. 286 D.LGS. N. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente con la comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Licia Polizio presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Isola G/1;
- APPELLATA -
NONCHE'
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Musiello n. 74.
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 4110/2016.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo
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1. In data 14.02.2014, alle ore 11.30 circa, in San Giuseppe Vesuviano presso il Parco Ambrosio il veicolo Honda Shadow, targato AC76835, di proprietà di , venne investito dal Parte_1
veicolo Fiat Panda, di colore nero, tg. DK506AH, di proprietà di e privo di copertura CP_2
assicurativa.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, e la , quale impresa designata per la CP_2 Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” al fine di sentir dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro il conducente del veicolo Fiat Panda privo di copertura assicurativa e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore dei danni riportati dal veicolo di proprietà del medesimo.
A sostegno della domanda espose che il veicolo Honda Shadow giunto all'incrocio, in prossimità del Parco Ambrosio, era stato attinto alla propria sinistra dalla Fiat Panda che non si era fermata allo stop e che per effetto dell'urto il veicolo di proprietà dell'attore era stato scaraventato al suolo subendo danni.
1.2 La , nella qualità, nel costituirsi in primo grado eccepì, preliminarmente, la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo nonché l'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda. Nel merito contestò la fondatezza della pretesa, la ricostruzione dei fatti come operata da parte attrice e la sussistenza del nesso di causa;
per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiese accertarsi il diritto della compagnia assicurativa alla ripetizione delle somme con condanna del responsabile civile al pagamento in favore dell'impresa designata.
1.3 Rimase contumace . CP_2
1.4 Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 4110/2016 il Giudice di Pace di Nola – declinata la proponibilità della domanda e ritenuta provata la legittimazione attiva e passiva in ordine alla proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro, nonché quella della convenuta impresa assicuratrice nella qualità, risultando provata la scopertura assicurativa del veicolo di parte CP_1
convenuta – rigettò nel merito la domanda ritenendola non sufficientemente provata. Condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della . Controparte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la pronuncia di Parte_1
prime cure nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere di provare l'an e il quantum della pretesa risarcitoria.
3. Si è costituita in giudizio la , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
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3.1 Non si è costituito nel giudizio di appello , dichiarato contumace all'udienza del CP_2
19.12.2017.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.6.2019, poi differita per esigenze di ruolo dapprima al 18.2.2020, poi al 5.10.2021, poi ancora al 13.06.2023 e infine per prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 11.3.2025.
Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, per l'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative alla proponibilità della domanda risarcitoria formulata e alla legittimazione processuale delle parti, in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere, gravante sul danneggiato, di provare la fondatezza della pretesa azionata.
3. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
3.1 In primis, si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio
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della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa viene decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3.2 Il Giudice di prime cure, dopo aver affermato la proponibilità della domanda e riconosciuto la legittimazione processuale delle parti coinvolte in lite (statuizioni, come detto, coperte da giudicato), ha rigettato la domanda ritendo non assolto l'onere probatorio da parte del presunto danneggiato.
All'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel precedente grado del giudizio, questo Tribunale ritiene che debba essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida esposto in premessa, va osservato che nella specie manca la dimostrazione del verificarsi del fatto storico secondo la prospettazione fattane dall'attore e come descritta nell'atto di citazione.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado, IA NG – anche a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla sua attendibilità, trattandosi del genero dell'attore/attuale appellante – non appare sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria.
Infatti, come giustamente osservato anche dal primo Giudice, il teste in questione in giudizio ha reso dichiarazioni evidentemente difformi dalla stessa prospettazione dei fatti come indicata nell'atto di citazione.
In particolare, nell'atto di citazione l'attore ha asserito che il sinistro si sarebbe verificato per il mancato rispetto da parte del conducente della Fiat Panda del segnale di stop. Il teste escusso in primo grado, invece, non solo non ha confermato la presenza di un segnale di stop, bensì ha fornito una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata dall'attore affermando che il conducente della Fiat Panda proveniva da una traversa di sinistra che percorreva controsenso.
Inoltre, la pretesa dell'attore/attuale appellante non ha trovato conforto in alcuna altra risultanza istruttoria che consenta di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertarne la responsabilità.
Non è stato prodotto in atti il modulo cai, nonostante il teste abbia dichiarato che gli occupanti della
Fiat si sarebbero fermati e il conducente si sarebbe assunto la responsabilità del sinistro.
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Mancano rilievi fotografici del veicolo e dello stato dei luoghi, non prodotti, che avrebbero potuto consentire di riscostruire la dinamica del sinistro e gli eventuali danni subiti dal veicolo dell'attore.
In relazione ai presunti danni risulta prodotto unicamente un preventivo inidoneo a provare sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria.
A ciò aggiungasi la genericità della richiesta di costituzione in mora nella quale è stato semplicemente dedotto che il veicolo era stato investito dall'autovettura del convenuto, senza esplicitare la dinamica del sinistro, né i danni riportati dal motociclo e senza nemmeno mettere a disposizione quest'ultimo per un eventuale esame dei danni.
In assenza di qualsivoglia altro riscontro probatorio deve, pertanto, ritenersi non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata ed in particolare il verificarsi dell'evento secondo le prospettazioni di cui all'atto di citazione, e quindi l'an stesso della pretesa risarcitoria.
Difatti, alla luce del quadro probatorio così come delineatosi nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questo giudice che resti incerta la stessa verificazione del sinistro e la sua riconducibilità al comportamento di guida poco accorto del conducente della Fiat Panda, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla sussistenza del nesso causale e all'eventuale prova del quantum della pretesa risarcitoria.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1 Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum, per il quale vedi tra le tante Cass. n. 15857/2019, e dunque dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta
(cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.2 Nulla va, invece, disposto per le spese nel rapporto con l'appellato contumace, non avendo quest'ultimo svolto attività difensiva in questa sede.
4.3 Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4110/2016, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di , quale impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro
213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisoria) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
c) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 11.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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