Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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N. 2775/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott.ssa Annachiara DI PAOLO Presidente rel. est.
2. dott. Davide VISCONTI Giudice
3. dott. Generoso VALITUTTI Giudice letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza del
10 aprile 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella procedura iscritta al n. 2775 dell'anno 2024 del ruolo generale contenzioso, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e
207 C.C.I.I.
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Comuniello giusta procura allegata al ricorso
OPPONENTE
E
(n. 4/2024 L.C.), in persona del Controparte_1
curatore pro-tempore avv. Antonio Lomonaco, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Campione giusta procura allegata alla memoria di costituzione
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE con ricorso ha proposto tempestiva opposizione allo stato Parte_1
passivo della liquidazione giudiziale impugnando il CP_1
decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive del 20.6.2024, con cui l'istanza di insinuazione era stata rigettata.
In particolare, aveva presentato istanza di ammissione in Parte_1 chirografo per la somma complessiva di € 83.470,00 a titolo di caparra confirmatoria.
La Liquidazione Giudiziale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
L'opposizione è infondata. ha chiesto l'ammissione in chirografo per la somma Parte_1 complessiva di € 83.470,00 a titolo d caparra confirmatoria versata in esecuzione di contratto preliminare di compravendita dell'1.12.2022, con il quale il aveva promesso di acquistare e la aveva Parte_1 CP_1
promesso di vendere gli immobili in Tito, c.da Santa Loja snc, in
NCEU f. 7 p.lla 343 sub 87.
Tale domanda in sede di udienza di verifica è stata rigettata.
L'opposizione è infondata. si afferma creditore della società in virtù di contratto Parte_1 preliminare di compravendita dell'1.12.2022 e di successivi pagamenti di una somma a titolo di caparra confirmatoria. ha depositato contratto preliminare di dell'1.12.2022, Parte_1
bonifico bancario di euro 1.500,00 del 14/12/2022; bonifico bancario di euro 5.000,00 del 28/12/2022; bonifico bancario di euro 3.000,00 del
31/01/2023; bonifico bancario di euro 500,00 del 25/02/2023; bonifico bancario di euro 1.500,00 del 31/03/2023; bonifico bancario di euro 500,00
del 19/04/2023; bonifico bancario di euro 10.000,00 del 2/05/2023; bonifico bancario di euro 10.000,00 del 2/05/2023; bonifico bancario di euro 700,00
del 16/05/2023; bonifico bancario di euro 900,00 del 24/05/2023; bonifico bancario di euro 3.500,00 del 31/5/2023; bonifico bancario di euro 500,00
del 21/06/2023; bonifico bancario di euro 2.500,00 del 30/6/2023; bonifico bancario di euro 1.000,00 del 13/7/2023; bonifico bancario di euro 500,00
del 13/7/2023; bonifico bancario di euro 1.000,00 del 29/7/2023; bonifico 3
bancario di euro 200,00 del 22/8/2023; bonifico bancario di euro 1.500,00 del 29/8/2023; bonifico bancario di euro 1.000,00 del 15/9/2023; bonifico bancario di euro 90,00 del 17/10/2023; bonifico bancario di euro 300,00 del
25/10/2023; bonifico bancario di euro 500,00 del 3/11/2023; bonifico bancario di euro 80,00 del 14/11/2023; bonifico bancario di euro 3.000,00 del 28 /11/2023; bonifico bancario di euro 15.000,00 del 28/11/2023; bonifico bancario di euro 15.000,00 del 18/12/2023; bonifico bancario di euro 2.000,00 del 18/12/2023; bonifico bancario di euro 200,00 del
03/01/2024; bonifico bancario di euro 2.000,00 del 3/01/2024.
Il contratto preliminare è privo di data certa anteriore alla liquidazione giudiziale e, pertanto, non è opponibile alla procedura.
Afferma la suprema corte che l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso;
tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale (Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36602).
Nel caso in questione il contratto preliminare di compravendita di bene immobile è soggetto alla forma scritta ad substantiam, ne consegue che deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale (per tutte: Cass. 1 marzo 1973, n. 564 e Cass.
26 aprile 1968, n. 1268). Non è possibile, invece, fornire riscontro del contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova, come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell'atto - 4
che osta, del resto, all'ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725
e 2729, comma 2, c.c. - impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti, e possa esserlo, in particolare, nei confronti della procedura concorsuale.
In assenza della condizione consistente nell'acquisizione al giudizio del documento, avente data certa anteriore al fallimento, che incorpora il contratto soggetto alla forma scritta (e tale è il contratto preliminare di compravendita di bene immobile), non vi è modo di affermare che vi sia prova della sussistenza della fonte negoziale sulla quale si fonda la pretesa creditoria. Pertanto, non può dirsi provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore, né la ricorrenza di un suo corrispondente credito da restituzione in linea capitale, né la stessa natura contrattuale del credito.
Se, infatti, il titolo contrattuale è inopponibile alla procedura, esso non può essere fatto valere, nei confronti della procedura, quale fonte di alcuna attribuzione patrimoniale, riguardi essa gli interessi o il capitale. Il fatto costitutivo della pretesa del creditore insinuato dovrà ricercarsi altrove: in altro contratto la cui documentazione sia opponibile al fallimento o in un titolo di diversa natura, come, in via di mera ipotesi, il pagamento dell'indebito o l'arricchimento senza causa.
In conclusione, l'assenza della condizione di opponibilità del contratto, ex art. 2704 c.c., preclude, per quanto detto, che la ricorrente possa invocare, nei confronti della procedura, alcuna voce di credito basata sul titolo negoziale inopponibile.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di questo giudizio si liquidano come segue, sulla base del d.m.
147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), e vanno poste a carico della parte resistente, per effetto della soccombenza: 5
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 4.235,00 in totale € 8.433,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'opposizione
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
(n. 4/2024 L.C.), che si liquidano in € Controparte_1
8.433,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il presidente
Dr.ssa Annachiara Di Paolo