Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10540/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10540 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONINO ZAR- C.F._1
CONE e CHIARA TROVATO, giusta procura allegata in atti;
– attore –
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO P.IVA_1
D'ERCOLE, giusta procura allegata in atti;
– convenuta –
oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 27.11.2024 nella modalità di cui all'art. 127
ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – pre- Parte_1
Tribunale di Palermo
messo di aver avviato, nell'anno 2006, il rapporto di conto corrente ordi-
nario n. 227110 (già n. 41050) ed il rapporto di conto corrente anticipo transato POS n. 372637 (già n. 101958) con – ha agito Controparte_1
per sentir anzitutto accertare l'illegittima applicazione di anatocismo, di tassi di interesse ultra-legali e di commissioni e spese non dovute nell'ambito dei summenzionati rapporti bancari.
L'attore ha in particolare dedotto:
- l'applicazione della “capitalizzazione composta degli interessi debitori”,
in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
- la nullità dell'applicata commissione di massimo scoperto in quanto priva di causa negoziale e di specifica determinazione del criterio di calco-
lo;
- l'addebito di tassi ultra-legali superiori al tasso soglia – usura previ-
sto dalla Legge n. 108/1996;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a determinare l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni viziate da nullità per mancata pattuizione in forma scritte o per indeterminatezza a causa dell'assenza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Pertanto, l'attore, previo accertamento e declaratoria delle nullità de-
dotte in citazione, ha chiesto la rideterminazione del saldo degli anzidetti rapporti e la conseguente condanna della banca convenuta alla restitu-
zione della somma di euro 32.446,21 o della somma risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio a titolo di ripetizione dell'indebito, con vittoria
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delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, dopo aver eccepito in via pre- Controparte_1
liminare l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperi-
mento del procedimento di mediazione, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., l'inammissibilità dell'azione di ripetizione relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 227110 (già n. 41050) in quanto ancora pendente e la prescrizione del diritto di parte attrice di ripetere i versamenti solutori effettuati nel periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione, ha nel merito dedotto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle domande attrici per le ragioni spie-
gate in comparsa di costituzione e risposta, delle quali ha pertanto chie-
sto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabi-
le, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2024, nella quale, as-
sunte le conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, è stata posta in de-
cisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, comma 1,
c.p.c..
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Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, in quanto l'attore ha documentato l'avvenuto esperimento, con esito negati-
vo, del procedimento di mediazione (cfr. verbale del 17.1.2020 in atti).
Sempre in via preliminare, deve essere del pari respinta l'eccezione,
sollevata dalla banca convenuta, di nullità della citazione per indetermi-
natezza del suo contenuto.
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Sul punto, premesso che, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione è nulla solo se vengono omessi o risul-
tano assolutamente incerti il petitum, ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda, e la causa petendi, ovvero l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
11751/2013), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la nulli-
tà della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può
essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto
dell'atto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8077/2012) e, nello specifico, “la nulli-
tà della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto del-
la domanda – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – non ricorre quando il “petitum” e
la “causa petendi” siano comunque individuabili attraverso un esame com-
plessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso
destinata a contenere le conclusioni” (Cass. Civ., Sez. I, n. 16910/2009; in senso conforme Cass. Civ., Sez. III, n. 11751/2013).
Orbene, nel caso di specie, le doglianze attrici, di cui la convenuta ec-
cepisce la genericità, non risultano assolutamente incerte e non sono dunque tali da determinare la nullità dell'intero atto di citazione, conside-
rato che in tale scritto introduttivo l'attore lamenta l'illegittima applica-
zione di anatocismo, di tassi di interesse usurari e di commissioni e spese non dovute nell'ambito dei rapporti di conto corrente intercorsi con
[...]
ed al contempo chiede la condanna della banca convenuta CP_2
alla restituzione della somma di euro 32.446,21 versata a quest'ultima ed asseritamente non dovuta.
Pertanto, considerato che dall'esame complessivo dell'atto di citazione
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risultano agevolmente individuabili sia il petitum, sia gli elementi di fatto
(ossia la causa petendi) e di diritto della domanda, l'eccezione di nullità
del medesimo atto di citazione formulata dalla convenuta deve essere re-
spinta.
L'eccezione in discorso è infondata anche considerato che la banca convenuta si è ampiamente difesa rispetto alle doglianze ed alle domande attrici, che risultano dunque formulate in modo da consentire alla con-
troparte di apprestare adeguate difese (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n.
1681/2015).
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Quanto all'eccezione, formulata dalla banca convenuta, di inammissi-
bilità dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 227110 (già n. 41050) in quanto ancora aper-
to, va osservato che tale eccezione non preclude comunque la disamina della domanda dell'attore di accertamento negativo del credito della banca e di rideterminazione del saldo del rapporto in questione.
Sul punto, va in particolare richiamato il principio, affermato dalla
Corte di Cassazione - Sezione VI Civ. con l'Ordinanza n. 21646 del
5.9.2018, secondo cui la domanda di accertamento negativo del credito è
autonomamente esperibile dal correntista anche in costanza di rapporto e, dunque, anche prima della chiusura dello stesso, poiché quando il con-
to corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli. Il correntista,
infatti, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avveduto-
si dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far
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dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conse-
guenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario,
proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito en-
tro i limiti del fido concessogli.
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Nel merito della domanda di accertamento negativo del credito e di ri-
petizione dell'indebito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9201/2015)
ha ribadito, quanto al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi ecce-
pisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce de-
roga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negati-
vità dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere,
gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto,
pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa pro-
va può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo
contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il
fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. IV,
n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito, l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la
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mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista), mentre, a fron-
te della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultra-legali e spese varie, l'onere di produrre i con-
tratti grava sulla banca, ove il correntista – così come nel caso di specie –
deduca la mancata pattuizione in forma scritta di spese di gestione,
commissioni ed interessi ultra-legali applicati dalla banca nel corso dei rapporti intrattenuti con la stessa
Al riguardo, risulta determinante la portata delle disposizioni dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari (e, in partico-
lare, del primo comma dell'art. 117), dell'art. 1284 c.c. sull'obbligo di con-
venire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis
Cass. Civ., sez. I, n. 9791/1994) e degli articoli 1418 e 1346 c.c.
sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clauso-
le. Infatti, il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e, nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni, per rispettare i necessari requisiti di specificità e de-terminatezza del suo contenuto, deve quantificarne il valo-
re (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento. È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clau-
sole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà ine-
sistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha anzitutto rilevato la produzione, da parte
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della banca convenuta, di un contratto di conto corrente del 16.10.2022
contrassegnato dal n. 0000167, che non risulta corrispondente al conto anticipo transato POS n. 372637 (già n. 101958) oggetto delle doglianze dell'attore, in quanto non indica il numero riportato negli estratti conto, prodotti in giudizio da quest'ultimo, relativi al medesimo conto anticipi
(cfr. pag. 9 della relazione c.t.u. in atti). Non è dunque possibile ritenere tale contratto prodotto dalla banca quale prova scritta dell'apertura del conto anticipo transato POS n. 372637 (già n. 101958).
Anche in ordine al conto corrente ordinario n. 227110 (già n. 41050)
non è stata fornita la prova della stipula in forma scritta in quanto il con-
sulente tecnico d'ufficio ha accertato che il contratto prodotto telemati-
camente da come allegato n. 3) alla comparsa di costitu- Controparte_1
zione e risposta non riporta la data né la firma del cliente in ciascuna pa-
gina dello stesso, e che non è possibile verificare se le sottoscrizioni pre-
senti siano riconducibili al correntista od alla banca (cfr. pag. 10 della re-
lazione c.t.u. in atti).
Pertanto, dovendosi escludere che i contratti prodotti dalla banca in-
tegrino la prova scritta dei rapporti negoziali oggetto di causa, il consulen-
te tecnico d'ufficio, operando conformemente all'istruzione impartita dal
Tribunale con provvedimento del 25.5.2022 emesso su istanza dello stes-
so consulente del 4.5.2022, non ha tenuto conto di tali contratti nell'accertare l'effettivo saldo dei medesimi rapporti.
Ciò detto, il consulente tecnico d'ufficio, esaminata la documentazione contabile prodotta dal correntista, in virtù dell'assenza di una valida pre-
visione contrattuale, ossia conforme al requisito di forma stabilito dall'art
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117, comma 1, T.U.B, procedendo conformemente ai criteri indicati nell'ordinanza di nomina, ha rideterminato i saldi dei rapporti di conto corrente applicando i soli interessi legali ex art. 1284 c.c., escludendo commissioni, spese ed interessi non validamente pattuiti (cfr. pag. 17 del-
la relazione c.t.u. in atti).
Inoltre, la mancanza di prova della pattuizione in forma scritta di inte-
ressi ultra-legali, ha reso irrilevante la verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse (cfr. pagg. 17 e 20 della relazione c.t.u. in atti).
Occorre poi ricordare, avendo la banca convenuta sollevato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di ripetizione dell'indebito delle ri-
messe solutorie effettuate nel periodo anteriore ai dieci anni precedenti la domanda, che i giudici di legittimità a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 24418/2010 hanno chiarito che sono “ripristinatori” gli accrediti in conto corrente eseguiti in un rapporto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso, mentre sono considerati “solutori” gli accre-
diti in conto corrente eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di con-
to) o oltre l'affidamento concesso;
e hanno altresì precisato che in un giu-
dizio di ripetizione dell'indebito che riguarda rapporti ultradecennali, ove la banca convenuta eccepisca la prescrizione decennale delle rimesse con-
testate, come nel caso di specie, sarà, all'evidenza, onere del correntista contestare l'eccezione.
Ciò posto, il c.t.u., all'esito delle verifiche svolte sulla base della docu-
mentazione contabile in atti, ha rilevato, con riferimento al conto corrente ordinario n. 227110 (già n. 41050), che le rimesse solutorie prescritte, os- sia le rimesse con cui venivano coperte le competenze addebitate dalla
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banca nel periodo anteriore ai dieci anni precedenti alla domanda giudi-
ziale (ovverosia anteriori all'11.6.2009) sono complessivamente pari ad euro 8.202,53 (cfr. pag. 17 della relazione c.t.u. in atti).
Di contro, nell'ambito del conto corrente anticipo transato POS n.
372637 (già 101958), documentato solamente da estratti conto (riassunti)
scalari e dai prospetti delle competenze, il consulente tecnico d'ufficio non ha rilevato rimesse solutorie prescritte (cfr. seconda ipotesi di cui a pag.
18 della relazione peritale in atti, conforme al più recente principio enun-
ciato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9141/2020).
Alla stregua delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, sorrette da puntuali accertamenti e rilievi di competenza, ritiene il Tribunale di condividere il primo metodo di ricalcolo del saldo finale (di entrambi i rapporti) utilizzato dal c.t.u., in quanto esso si fonda sull'espunzione delle competenze non validamente pattuite e sulla ride-
terminazione degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. (cfr. pagg.
18, 19 e 20 della relazione c.t.u. in atti), quale conseguenza della manca-
ta produzione in giudizio di contratti di conto corrente.
Pertanto, alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario d'ufficio (cfr. pag. 4 co-
lonne “A” delle risposte c.t.u. alle osservazioni delle parti):
- il saldo finale del conto corrente ordinario n. 227110 (già n. 41050),
alla data del 31.12.2015, è pari a “- euro 16.365,08” a debito per il cor-
rentista (a fronte di un saldo, risultante dall'estratto conto della banca, di
“- euro 38.933,94”).
- il saldo finale del conto corrente anticipo transato n. 372637 (già Cont
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101958), alla data del 3.2.2012, è pari a “+ euro 1.882,18” a credito per il correntista (a fronte di un saldo finale, risultante dall'estratto conto della banca, pari ad euro “0” alla data di estinzione del 3.2.2012)
Nei limiti sopra delineati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento negativo del credito proposte dall'attore.
In ragione della complessiva esposizione debitoria gravante sul corren-
tista anche all'esito degli accertamenti svolti nel presente giudizio (pari ad euro 14.482,90, risultante dalla somma algebrica dei saldi finali dei rap-
porti di conto corrente oggetto di causa, come rideterminati all'esito del presente giudizio) e tenuto conto altresì che il conto corrente ordinario è
ancora aperto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore deve essere rigettata.
******
In virtù della soccombenza reciproca delle parti, avuto riguardo all'accoglimento solamente parziale dell'azione di accertamento negativo del credito ed al rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito, si ravvi-
sano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Invece, poiché la differenza tra l'importo del debito accertato all'esito del giudizio e quello del debito riportato dal saldo degli estratti conto in atti è imputabile ad una condotta della banca, le spese di c.t.u., come già
liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
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manda, eccezione, richiesta e difesa:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 227110
(già n. 41050), alla data del 31.12.2015, è pari a “- euro 16.365,08”;
- Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente anticipo tran-
sato POS n. 372637 (già 101958), alla data del 3.2.2012, è pari a “+ euro
1.882,18”;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Palermo, 2/5/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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