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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 412/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO AR ed elettivamente domiciliato in Senigallia (AN), via G. Marchetti n. 37, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(CF , COE SM07866), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa, anche CP_2
disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, dall'Avv.
IC NI del Foro di Pesaro e dall'Avv. Andrea Terenzi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. IC NI
( Email_1
APPELLATA
e
C.F./P.I. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 7 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 740/22 pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 07/11/2022 (rg 32/2019)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 740, pubblicata il 07/11/2022 ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda avanzata da , ordinando la Parte_1
cancellazione della relativa trascrizione, con cui l'attore aveva chiesto di accertare e dichiarare in proprio favore, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ, l'acquisto a titolo originale, per intervenuta usucapione, della piena proprietà dell'immobile sito in San Costanzo
(PU), contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, mappale 227, classe 2, categoria A/2, subalterni 1 e 2, formalmente intestati alla Controparte_4
per aver mantenuto il possesso di detto terreno in modo esclusivo,
[...]
continuato, pacifico e ininterrotto da oltre vent'anni; condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.871,00 per compenso quanto all Controparte_3
e in € 5.871,00 quanto a , oltre spese
[...] Controparte_1
generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge. Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, nel merito, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria,
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico, produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/12/2023, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, Controparte_1
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque a norma di legge, l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto, con assunzione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, confermando integralmente la sentenza impugnata;
nel merito: rigettare in ogni caso l'appello proposto dal Sig. siccome infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per tutti i motivi già esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c. al pagamento in favore di di quella Controparte_1
somma ritenuta di giustizia ai fini riparatori del pregiudizio subito per la temerarietà della presente lite, da liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% per spese generali e refusione di IVA e CPA come per legge e successive occorrente, per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 17/01/2024 la Corte dichiarava la contumacia della parte appellata rigettava le istanze istruttorie proposte Controparte_3
dall'appellante e fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica. In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione ex art. 348 bis cpc sollevata dalla parte appellata deve intendersi superata, stante la fase decisionale della causa. Quanto all'eccezione ex art. 342 cpc, va predicata la sua infondatezza, atteso che, secondo la
Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268;
2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per avere il primo giudice errato nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio con la
Controparte_1
Deduce, a tal fine, che, dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., interveniva la su ordine del giudice, motivato dal Controparte_1
fatto che la stessa, in quanto creditore della , proprietaria Controparte_3
formale del bene oggetto del giudizio di usucapione, aveva iscritto ipoteca su detto bene e promosso la procedura esecutiva;
che il primo giudice ha erroneamente fondato l'ordine di integrazione del contraddittorio sulla pronuncia Cassazione n. 29325/2019, per il fatto che la stessa è stata pubblicata il giorno 13 novembre 2019 mentre l'atto di citazione per usucapione è datato settembre 2018 e la costituzione in giudizio dell'attore è avvenuta nel mese di gennaio 2019, e perché, come riconosciuto da Cass.
28.9.2012 n. 15698, il creditore ipotecario che non abbia partecipato al giudizio di accertamento dell'usucapione introdotto contro il proprietario formale, debitore ipotecario, subisce gli effetti della sentenza e, pertanto, sarà tenuto (eventualmente) ad impugnarla nelle forme di cui all'art. 404, 2^ comma, c.p.c.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Il motivo del gravame appare in primis inammissibile in ragione del fatto che la stessa parte attrice, odierna appellante, con note scritte del 28/05/2021, preso atto delle difese della creditore procedente nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, CP_1
deduceva trattarsi di una ipotesi di litisconsorzio necessario e chiedeva che il giudice disponesse l'integrazione del contraddittorio prima di ogni provvedimento istruttorio.
In secondo luogo, posto che il principio di irretroattività si applica alla legge, salvo i casi in cui sia espressamente previsto diversamente, e non alla giurisprudenza, varrà osservare che la Suprema Corte, condivisa dal Collegio decidente, è ferma nel ritenere che nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, come nel caso di specie, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes- di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui opponibile (Cass. civ.
III n. 29325/2019; conf. n. 18185/2023).
L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna appellata costituita deve ritenersi, in conclusione, giustificato e legittimo.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per non aver il primo giudice, a fronte dell'integrazione del contraddittorio, disposto l'esperimento del tentativo di mediazione/conciliazione con l'intervento della Controparte_1
.
[...]
Deduce, a tal fine, che, nella denegata e non creduta ipotesi che il creditore ipotecario/pignorante debba essere considerato litisconsorte necessario, tutte le domande proposte dalla dovranno essere considerate improponibili e/o CP_1
improcedibili e/o inefficaci per il fatto che il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito solo tra l'odierno appellante e la per cui Controparte_3
la Corte adita dovrà concedere termine per l'instaurazione della mediazione nei confronti della nonché della con successivo ed eventuale CP_3 CP_1
riesame della causa.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II 5474/2025), condivisa da questo
Collegio, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Ciò premesso, il riesame delle difese della parte appellante in primo grado consente di rilevare che l'attore non ha eccepito l'improcedibilità della domanda nella prima difesa e/o udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del litisconsorte (avvenuta il
26/11/2021) né la stessa è stata rilevata d'ufficio dal giudice (cfr ord. 29/11/2021; verbali ud. 10/01/22 e 04/04/22). Pertanto, in applicazione della pronuncia di legittimità richiamata, reputa la Corte adita di non dover disporre la mediazione nel presente grado e ciò anche in considerazione del fatto che il primo giudice, all'esito della costituzione in giudizio della ha fissato (cfr verbale ud. 10/01/22) CP_1 apposita udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione che, però, non è andato a buon fine (cfr verbale ud. 27/06/2022).
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per aver il primo giudice errato nell'assegnare nuovamente i termini di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., dopo l'integrazione del contraddittorio e, in ogni caso, per violazione del termine di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. avendo ridotto della metà i predetti termini.
Deduce, a tal fine, che il Giudice di primo grado ha errato nell'assegnare nuovamente i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. in ragione del fatto che, laddove l'integrazione del contraddittorio venga disposta a seguito dell'istruttoria ma non vengano ammesse le prove richieste, come nel presente caso, appare superfluo concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., posto che il litisconsorte può spiegare le proprie difese e richiedere l'ammissione delle eventuali prove con il proprio atto di costituzione in giudizio.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II n. 4767/2016; conf. n. 13653/2017
e n. 17685/2022), in forza del combinato disposto dell'art. 187 comma 1 cpc e dell'art. 80 bis disp. att. c.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 cpc.
Essendo quindi facoltà del primo giudice non concedere i termini in questione, appare evidente, sia, che possa concedere termini più brevi, sia, l'inammissibilità del motivo d'appello in esame in ragione del fatto che non è supportato da un concreto interessi della parte la quale, attraverso la rinnovata concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc ha visto tutelati i propri diritti di difesa anche all'esito delle difese svolte dal litisconsorte necessario nel proprio atto di costituzione, atteso che il primo giudice ha disposto il rinnovo sul dichiarato presupposto di dover statuire unitamente al merito sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intervenuta (cfr verbale ud. 27/06/2022).
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha erroneamente ritenuto irrilevanti e generiche le prove documentali fornite dall'attore (riportate in un dettagliato e motivato elenco).
Con il quinto ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha erroneamente rigettato le richieste di prove orali, perché “generiche” e
“inconferenti”.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha ritenuto inspiegabilmente l'irrilevanza delle prove orali richieste perché attinenti a circostanze anteriori al 2005, e come tali inconferenti ai fini della dimostrazione di una interversione nel possesso, impedendo all'attore di dimostrare -tra l'altro- anche il possesso del bene per oltre 20 anni e quindi, nel caso di specie, almeno dal 1999.
Con il sesto motivo censura la gravata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il non abbia contestato le deduzioni e Parte_1
allegazioni della CP_1
Deduce, a tal fine, che il invero, in tutti i propri scritti difensivi ha Parte_1
contestato le deduzioni e allegazioni avversarie e, in particolare, quelle della CP_1
richiamando, per brevità, tutto quanto argomentato negli atti del giudizio R.G.
[...]
2154/2021 Tribunale di Pesaro e nella fase sommaria del giudizio di opposizione di terzo, già pendente avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pesaro, considerato peraltro che la in detti procedimenti e nel giudizio di CP_1
usucapione, ha sollevato le medesime eccezioni e deduzioni, che sono state specificatamente e tempestivamente contestate con gli atti e i documenti prodotti R.G.
2154/2021 Tribunale di Pesaro e nella fase sommaria del giudizio di opposizione di terzo, depositati anche nel giudizio R.G. 32/2019.
Gli ultimi tre motivi d'appello, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti. Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 15/07/2025, n.19514, conf. n.
22667/2017) chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente desumersi in via presuntiva dal corpus, se vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore, mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto personale.
Ciò detto, varrà osservare, in primis, che tra la documentazione prodotta da parte attrice/appellante l'unica eventualmente rilevante ai fini della prova del possesso utile ad usucapire è costituita dalla bolletta del 1999 e dalla fattura di acquisto del 1998, ma trattasi di documenti palesemente insufficienti per dimostrare il corpus del possesso asseritamente protratto in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica per almeno 20 anni.
In secondo luogo, quanto alle prove orali richieste e non ammesse, anche a voler ritenere veritiere le circostanze di cui ai relativi capitoli di prova, ciò che appare dirimente ai fini del decidere è la sussistenza dei contratti di locazione in atti, meglio descritti nella gravata pronuncia, che provano che la disponibilità dei beni era stata conseguita attraverso titoli che conferivano solo un diritto personale e precisamente la detenzione qualificata ma non il possesso. Ne deriva che, in assenza di prova dell'interversione del possesso, in quanto parte attrice non ha neppure allegato l'esistenza di atti o comportamenti da cui poter desumere un mutamento del titolo, dallo svolgimento di attività anche corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà non può desumersi l'animus possidendi ma soltanto l'esercizio del potere di fatto sui beni a titolo di detenzione.
Il riesame degli scritti difensivi di parte attrice in primo grado, specie di quelli successivi alla costituzione delle parti convenute, consente di evincere, infatti, che l'attrice si è opposta in maniera assolutamente generica alle difese della convenuta costituitasi il 05/03/2019, siccome risulta dalle note Controparte_3 scritte e dai verbali d'udienza (cfr verbale ud. 01/04/19, 30/09/19, 22/02/21; note scritte
14/05/2021 e 28/05/2021) ed ha omesso di depositare la prima memoria ex art. 183 co.
VI cpc, deputata alla definitiva formazione del thema decidendum.
Soltanto con la prima memoria ex art. 183 co. VI cpc depositata l'11/07/2022, dopo la costituzione in giudizio della in data 26/11/2021, ha mosso delle CP_1
contestazioni alle difese della stessa ma non ha potuto contestare le circostanze oggettive, già valorizzate dal primo giudice con motivazione condivisa da questa Corte, ossia i trasferimenti di proprietà degli immobili oggetto di domanda tra società facenti capo alla famiglia (La CA SA e Adriatica Manifatture Srl in liquidazione) Parte_1
ed i contratti di locazione novennali stipulati tra le società ed i componenti della famiglia né ha mai opposto un mutamento del titolo. Trattasi di documenti Parte_1
che consentono, in definitiva, di escludere la ricorrenza del requisito dell'animus res sibi habendi in ragione di un esercizio del possesso avvenuto per accondiscendenza/tolleranza della società proprietaria, che è comunque un soggetto giuridico distinto nonostante la compagine sociale fosse costituita dai componenti della famiglia e a titolo di locazione. Parte_1
Quanto, infine, alla condanna dell'appellante ex art. 96 co. 1 e 3 cpc la relativa domanda va respinta perché formulata genericamente e, soprattutto, per l'impossibilità di ritenere raggiunta in concreto la prova della mala fede o colpa grave della parte o di ravvisare condotte processuali antigiuridiche integranti l'abuso dello strumento processuale o, infine, far derivare automaticamente la responsabilità processuale aggravata dal rigetto della domanda o dall'infondatezza della impugnazione.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo (secondo il valore indeterminabile, ritenuta la bassa complessità), seguono la soccombenza in favore della
Controparte_1 Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del grado in favore della non avendo parte appellata svolto attività difensiva in Controparte_3
questa sede e, dunque, sopportato oneri al cui rimborso abbia diritto.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della avverso la sentenza n. n. 740/22
[...] Controparte_3
pubblicata dal Tribunale di Pesaro il 07/11/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata costituita che liquida complessivamente in euro 4996,00=, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 10 settembre 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 412/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO AR ed elettivamente domiciliato in Senigallia (AN), via G. Marchetti n. 37, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(CF , COE SM07866), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa, anche CP_2
disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, dall'Avv.
IC NI del Foro di Pesaro e dall'Avv. Andrea Terenzi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. IC NI
( Email_1
APPELLATA
e
C.F./P.I. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 7 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 740/22 pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 07/11/2022 (rg 32/2019)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 740, pubblicata il 07/11/2022 ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda avanzata da , ordinando la Parte_1
cancellazione della relativa trascrizione, con cui l'attore aveva chiesto di accertare e dichiarare in proprio favore, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ, l'acquisto a titolo originale, per intervenuta usucapione, della piena proprietà dell'immobile sito in San Costanzo
(PU), contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, mappale 227, classe 2, categoria A/2, subalterni 1 e 2, formalmente intestati alla Controparte_4
per aver mantenuto il possesso di detto terreno in modo esclusivo,
[...]
continuato, pacifico e ininterrotto da oltre vent'anni; condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.871,00 per compenso quanto all Controparte_3
e in € 5.871,00 quanto a , oltre spese
[...] Controparte_1
generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge. Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, nel merito, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria,
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico, produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/12/2023, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, Controparte_1
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque a norma di legge, l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto, con assunzione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, confermando integralmente la sentenza impugnata;
nel merito: rigettare in ogni caso l'appello proposto dal Sig. siccome infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per tutti i motivi già esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c. al pagamento in favore di di quella Controparte_1
somma ritenuta di giustizia ai fini riparatori del pregiudizio subito per la temerarietà della presente lite, da liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% per spese generali e refusione di IVA e CPA come per legge e successive occorrente, per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 17/01/2024 la Corte dichiarava la contumacia della parte appellata rigettava le istanze istruttorie proposte Controparte_3
dall'appellante e fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica. In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione ex art. 348 bis cpc sollevata dalla parte appellata deve intendersi superata, stante la fase decisionale della causa. Quanto all'eccezione ex art. 342 cpc, va predicata la sua infondatezza, atteso che, secondo la
Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268;
2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per avere il primo giudice errato nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio con la
Controparte_1
Deduce, a tal fine, che, dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., interveniva la su ordine del giudice, motivato dal Controparte_1
fatto che la stessa, in quanto creditore della , proprietaria Controparte_3
formale del bene oggetto del giudizio di usucapione, aveva iscritto ipoteca su detto bene e promosso la procedura esecutiva;
che il primo giudice ha erroneamente fondato l'ordine di integrazione del contraddittorio sulla pronuncia Cassazione n. 29325/2019, per il fatto che la stessa è stata pubblicata il giorno 13 novembre 2019 mentre l'atto di citazione per usucapione è datato settembre 2018 e la costituzione in giudizio dell'attore è avvenuta nel mese di gennaio 2019, e perché, come riconosciuto da Cass.
28.9.2012 n. 15698, il creditore ipotecario che non abbia partecipato al giudizio di accertamento dell'usucapione introdotto contro il proprietario formale, debitore ipotecario, subisce gli effetti della sentenza e, pertanto, sarà tenuto (eventualmente) ad impugnarla nelle forme di cui all'art. 404, 2^ comma, c.p.c.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Il motivo del gravame appare in primis inammissibile in ragione del fatto che la stessa parte attrice, odierna appellante, con note scritte del 28/05/2021, preso atto delle difese della creditore procedente nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, CP_1
deduceva trattarsi di una ipotesi di litisconsorzio necessario e chiedeva che il giudice disponesse l'integrazione del contraddittorio prima di ogni provvedimento istruttorio.
In secondo luogo, posto che il principio di irretroattività si applica alla legge, salvo i casi in cui sia espressamente previsto diversamente, e non alla giurisprudenza, varrà osservare che la Suprema Corte, condivisa dal Collegio decidente, è ferma nel ritenere che nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, come nel caso di specie, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes- di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui opponibile (Cass. civ.
III n. 29325/2019; conf. n. 18185/2023).
L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna appellata costituita deve ritenersi, in conclusione, giustificato e legittimo.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per non aver il primo giudice, a fronte dell'integrazione del contraddittorio, disposto l'esperimento del tentativo di mediazione/conciliazione con l'intervento della Controparte_1
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[...]
Deduce, a tal fine, che, nella denegata e non creduta ipotesi che il creditore ipotecario/pignorante debba essere considerato litisconsorte necessario, tutte le domande proposte dalla dovranno essere considerate improponibili e/o CP_1
improcedibili e/o inefficaci per il fatto che il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito solo tra l'odierno appellante e la per cui Controparte_3
la Corte adita dovrà concedere termine per l'instaurazione della mediazione nei confronti della nonché della con successivo ed eventuale CP_3 CP_1
riesame della causa.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II 5474/2025), condivisa da questo
Collegio, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Ciò premesso, il riesame delle difese della parte appellante in primo grado consente di rilevare che l'attore non ha eccepito l'improcedibilità della domanda nella prima difesa e/o udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del litisconsorte (avvenuta il
26/11/2021) né la stessa è stata rilevata d'ufficio dal giudice (cfr ord. 29/11/2021; verbali ud. 10/01/22 e 04/04/22). Pertanto, in applicazione della pronuncia di legittimità richiamata, reputa la Corte adita di non dover disporre la mediazione nel presente grado e ciò anche in considerazione del fatto che il primo giudice, all'esito della costituzione in giudizio della ha fissato (cfr verbale ud. 10/01/22) CP_1 apposita udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione che, però, non è andato a buon fine (cfr verbale ud. 27/06/2022).
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per aver il primo giudice errato nell'assegnare nuovamente i termini di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., dopo l'integrazione del contraddittorio e, in ogni caso, per violazione del termine di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. avendo ridotto della metà i predetti termini.
Deduce, a tal fine, che il Giudice di primo grado ha errato nell'assegnare nuovamente i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. in ragione del fatto che, laddove l'integrazione del contraddittorio venga disposta a seguito dell'istruttoria ma non vengano ammesse le prove richieste, come nel presente caso, appare superfluo concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., posto che il litisconsorte può spiegare le proprie difese e richiedere l'ammissione delle eventuali prove con il proprio atto di costituzione in giudizio.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II n. 4767/2016; conf. n. 13653/2017
e n. 17685/2022), in forza del combinato disposto dell'art. 187 comma 1 cpc e dell'art. 80 bis disp. att. c.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 cpc.
Essendo quindi facoltà del primo giudice non concedere i termini in questione, appare evidente, sia, che possa concedere termini più brevi, sia, l'inammissibilità del motivo d'appello in esame in ragione del fatto che non è supportato da un concreto interessi della parte la quale, attraverso la rinnovata concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc ha visto tutelati i propri diritti di difesa anche all'esito delle difese svolte dal litisconsorte necessario nel proprio atto di costituzione, atteso che il primo giudice ha disposto il rinnovo sul dichiarato presupposto di dover statuire unitamente al merito sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intervenuta (cfr verbale ud. 27/06/2022).
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha erroneamente ritenuto irrilevanti e generiche le prove documentali fornite dall'attore (riportate in un dettagliato e motivato elenco).
Con il quinto ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha erroneamente rigettato le richieste di prove orali, perché “generiche” e
“inconferenti”.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha ritenuto inspiegabilmente l'irrilevanza delle prove orali richieste perché attinenti a circostanze anteriori al 2005, e come tali inconferenti ai fini della dimostrazione di una interversione nel possesso, impedendo all'attore di dimostrare -tra l'altro- anche il possesso del bene per oltre 20 anni e quindi, nel caso di specie, almeno dal 1999.
Con il sesto motivo censura la gravata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il non abbia contestato le deduzioni e Parte_1
allegazioni della CP_1
Deduce, a tal fine, che il invero, in tutti i propri scritti difensivi ha Parte_1
contestato le deduzioni e allegazioni avversarie e, in particolare, quelle della CP_1
richiamando, per brevità, tutto quanto argomentato negli atti del giudizio R.G.
[...]
2154/2021 Tribunale di Pesaro e nella fase sommaria del giudizio di opposizione di terzo, già pendente avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pesaro, considerato peraltro che la in detti procedimenti e nel giudizio di CP_1
usucapione, ha sollevato le medesime eccezioni e deduzioni, che sono state specificatamente e tempestivamente contestate con gli atti e i documenti prodotti R.G.
2154/2021 Tribunale di Pesaro e nella fase sommaria del giudizio di opposizione di terzo, depositati anche nel giudizio R.G. 32/2019.
Gli ultimi tre motivi d'appello, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti. Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 15/07/2025, n.19514, conf. n.
22667/2017) chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente desumersi in via presuntiva dal corpus, se vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore, mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto personale.
Ciò detto, varrà osservare, in primis, che tra la documentazione prodotta da parte attrice/appellante l'unica eventualmente rilevante ai fini della prova del possesso utile ad usucapire è costituita dalla bolletta del 1999 e dalla fattura di acquisto del 1998, ma trattasi di documenti palesemente insufficienti per dimostrare il corpus del possesso asseritamente protratto in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica per almeno 20 anni.
In secondo luogo, quanto alle prove orali richieste e non ammesse, anche a voler ritenere veritiere le circostanze di cui ai relativi capitoli di prova, ciò che appare dirimente ai fini del decidere è la sussistenza dei contratti di locazione in atti, meglio descritti nella gravata pronuncia, che provano che la disponibilità dei beni era stata conseguita attraverso titoli che conferivano solo un diritto personale e precisamente la detenzione qualificata ma non il possesso. Ne deriva che, in assenza di prova dell'interversione del possesso, in quanto parte attrice non ha neppure allegato l'esistenza di atti o comportamenti da cui poter desumere un mutamento del titolo, dallo svolgimento di attività anche corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà non può desumersi l'animus possidendi ma soltanto l'esercizio del potere di fatto sui beni a titolo di detenzione.
Il riesame degli scritti difensivi di parte attrice in primo grado, specie di quelli successivi alla costituzione delle parti convenute, consente di evincere, infatti, che l'attrice si è opposta in maniera assolutamente generica alle difese della convenuta costituitasi il 05/03/2019, siccome risulta dalle note Controparte_3 scritte e dai verbali d'udienza (cfr verbale ud. 01/04/19, 30/09/19, 22/02/21; note scritte
14/05/2021 e 28/05/2021) ed ha omesso di depositare la prima memoria ex art. 183 co.
VI cpc, deputata alla definitiva formazione del thema decidendum.
Soltanto con la prima memoria ex art. 183 co. VI cpc depositata l'11/07/2022, dopo la costituzione in giudizio della in data 26/11/2021, ha mosso delle CP_1
contestazioni alle difese della stessa ma non ha potuto contestare le circostanze oggettive, già valorizzate dal primo giudice con motivazione condivisa da questa Corte, ossia i trasferimenti di proprietà degli immobili oggetto di domanda tra società facenti capo alla famiglia (La CA SA e Adriatica Manifatture Srl in liquidazione) Parte_1
ed i contratti di locazione novennali stipulati tra le società ed i componenti della famiglia né ha mai opposto un mutamento del titolo. Trattasi di documenti Parte_1
che consentono, in definitiva, di escludere la ricorrenza del requisito dell'animus res sibi habendi in ragione di un esercizio del possesso avvenuto per accondiscendenza/tolleranza della società proprietaria, che è comunque un soggetto giuridico distinto nonostante la compagine sociale fosse costituita dai componenti della famiglia e a titolo di locazione. Parte_1
Quanto, infine, alla condanna dell'appellante ex art. 96 co. 1 e 3 cpc la relativa domanda va respinta perché formulata genericamente e, soprattutto, per l'impossibilità di ritenere raggiunta in concreto la prova della mala fede o colpa grave della parte o di ravvisare condotte processuali antigiuridiche integranti l'abuso dello strumento processuale o, infine, far derivare automaticamente la responsabilità processuale aggravata dal rigetto della domanda o dall'infondatezza della impugnazione.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo (secondo il valore indeterminabile, ritenuta la bassa complessità), seguono la soccombenza in favore della
Controparte_1 Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del grado in favore della non avendo parte appellata svolto attività difensiva in Controparte_3
questa sede e, dunque, sopportato oneri al cui rimborso abbia diritto.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della avverso la sentenza n. n. 740/22
[...] Controparte_3
pubblicata dal Tribunale di Pesaro il 07/11/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata costituita che liquida complessivamente in euro 4996,00=, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 10 settembre 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu