Ordinanza collegiale 19 gennaio 2024
Sentenza 24 giugno 2024
Decreto presidenziale 11 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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- 1. Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorsoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 29 aprile 2025
- 2. La valutazione delle prove concorsuali alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento: la sentenza del Consiglio di Stato n. 3607/2025Armando Pellegrino · https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 luglio 2025
La sentenza n. 3607/2025 del Consiglio di Stato affronta un articolato contenzioso relativo a un concorso per dirigenti presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il giudice amministrativo ribadisce i principi fondamentali in materia di prove orali, valutazione dei titoli e incompatibilità dei commissari. Viene esclusa ogni illegittimità nella procedura, valorizzando il principio della prova di resistenza e la discrezionalità tecnica delle commissioni. Il provvedimento si inserisce in una giurisprudenza consolidata a tutela dell'autonomia valutativa. di Armando Pellegrino Introduzione La sentenza n. 3607 del 29 aprile 2025 del Consiglio di Stato rappresenta un'importante occasione per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03607/2025REG.PROV.COLL.
N. 07552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7552 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 9/11;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12761/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Laura Greta Verena Delbono dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante – premesso di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di complessivi 40 dirigenti di II fascia, indetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (“AD”) con D.D. prot. 414208/RU del 5 novembre 2021, nonché di essere stata esclusa da detto concorso per mancato superamento della prova orale – ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il verbale-OMISSIS-, prot. n. 38 di svolgimento della prova orale del concorso e del punteggio assegnato, pari a 60/100, il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, per avere ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 70/100, e il provvedimento prot. n. 26468/RU del 13.01.2023, avente ad oggetto la comunicazione del punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli della ricorrente, nonché, in parte qua, ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso e segnatamente: - l’art. 9 del bando di concorso di cui alla Determinazione Direttoriale Prot. n. 414208/RU del 5.11.2021 e dell’Allegato 1 al medesimo; - il provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione DIR-LEG, pubblicato in data 6.02.2023; - il verbale e ogni determinazione assunta dalla Commissione in merito alla valutazione dei titoli della ricorrente poi comunicata in data 13.01.2023; - la Determinazione direttoriale prot. 480489/RU in data 19 ottobre 2022, di nomina della Commissione esaminatrice e successive determine di integrazione e/o modifica della composizione della commissione: D.D. prot. 564767/RU del 13/12/2022, D.D. prot. 51198/RU del 27/01/2023 e D.D. prot. 135129/RU del 09/03/2023.
1.1 - Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria di merito del concorso, pubblicata in data 26 maggio 2023.
1.2 - Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato: - la determinazione direttoriale, Prot. 447692/RU, in data 27 luglio 2023, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria del concorso; - le Determinazioni direttoriali, n. 601127/RU del 3 ottobre 2023 e Prot. 603936/RU del 4.10.2023 aventi ad oggetto rispettivamente lo scorrimento e la rettifica dello scorrimento della graduatoria di merito del concorso; - la Determinazione direttoriale, Prot. 616586/RU del 10 ottobre 2023, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito del concorso.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il motivo di ricorso inerente alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, e ha respinto tutti gli altri motivi di censura.
3 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
3.1 – Con il primo motivo, l’appellante contesta che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuto inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo di gravame ed omesso di pronunciarsi nel merito dello stesso.
Al riguardo, il Giudice di primo grado ha rilevato che “ la fase di definizione dei criteri di valutazione dei titoli (e di successiva applicazione degli stessi) è diretta a stabilire il concreto punteggio da assegnare ai titoli di ciascun candidato che ha superato la prova scritta, senza che ciò tuttavia riverberi alcun concreto effetto sulla successiva prova orale ”, precisando che “ l’eventuale vizio di legittimità che dovesse inficiare la fase di valutazione dei titoli non si riverbererebbe automaticamente sulla fase della prova orale, non essendovi alcuna stretta correlazione e inter-dipendenza tra le due fasi ”.
Per l’appellante tale statuizione è errata laddove presuppone che la prova orale si sia legittimamente svolta, come invece non è, con la conseguente sussistenza dell’interesse al motivo de quo; ciò precisato, si insiste nel dedurre che la valutazione dei titoli si appalesa illegittima sotto più profili, poiché:
- non è stata preceduta dalla predeterminazione dei criteri di valutazione;
- per tale ragione, a seguito della comunicazione del punteggio assegnato ai titoli presentati, la ricorrente formulava istanza di riesame e comunicava ulteriori titoli, già posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
- non sono state valutate talune esperienze della ricorrente, sia interne che esterne ad AD.
L’appellante rileva inoltre che l’Amministrazione ha allegato i Verbali della Commissione esaminatrice n.13 del 16/11/2022, n.15 del 22/11/2022 e n.16 del 23/11/2022, nei quali sarebbero stati determinati i criteri di valutazione dei titoli, salvo poi la loro successiva pubblicazione (avvenuta solo il 6.02.2023, nonostante la richiesta del Dirigente dell’ufficio reclutamento del personale risalga al 23.12.2023). Tuttavia, per l’appellante, non essendo detti verbali mai stati pubblicati, gli stessi non possono costituire valido titolo per dimostrare la predeterminazione dei criteri di valutazione, poiché la loro pubblicazione è successiva alla valutazione della Commissione, avvenuta il 13.01.2023.
Inoltre, i citati verbali non sono contraddistinti da un numero di protocollo rilasciato dal sistema documentale di protocollo in uso presso AD (ma da un mero numero di protocollo attribuito progressivamente dalla commissione).
Secondo l’appellante, la Commissione del profilo legale avrebbe integrato i criteri di valutazione successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione dei candidati che avevano superato la prova scritta (il cui esito è stato reso conoscibile a ciascun candidato in relazione alla propria prova scritta sulla piattaforma adm.concorsismart.it in data 18.11.2022).
3.2 – Con il secondo motivo l’appellante censura il rigetto del primo motivo di ricorso proposto avverso gli atti relativi alla prova orale.
Con il primo mezzo di censura la ricorrente aveva dedotto che la prova orale sarebbe stata condotta in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento sanciti dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, in quanto essa non avrebbe previsto un quesito per ogni singola materia prevista dal bando, ma solo per alcune. Inoltre, i quesiti sarebbero stati formulati un giorno prima della prova e non “immediatamente prima dell’inizio della prova orale”, con intuibile e possibile “fuga di notizie” al fine di favorire un candidato piuttosto che un altro. Inoltre, per la ricorrente:
a) non sarebbe stato previamente pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (i cui nominativi si sarebbero appresi soltanto a seguito dell’affissione degli elenchi contenenti l’esito delle sessioni orali espletate);
b) sebbene i quesiti della prova orale fossero contenuti in buste chiuse, sigillate e firmate per singola materia, cionondimeno ciascun singolo quesito non era contenuto a sua volta in una busta chiusa;
c) la valutazione assegnata alla ricorrente in sede di prova orale non sarebbe coerente con le risposte fornite e con l’esperienza professionale dalla stessa maturata; a tal riguardo, la ricorrente aggiunge che la Commissione esaminatrice si sarebbe auto-vincolata al rispetto di tre specifici sub-criteri e, tuttavia, il voto ricevuto non evidenzierebbe il dettaglio delle sub-valutazioni, ciò in violazione degli obblighi di trasparenza e imparzialità della Commissione esaminatrice.
Al riguardo, il Tar ha ritenuto che “ la soluzione alternativa praticata nel caso di specie dalla Commissione esaminatrice – consistente per l’appunto nel predisporre i quesiti meno di 24 ore prima dell’inizio dell’intero ciclo di sedute di prova orale – rientra nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, atteso che la stessa non appare lesiva dei principi di segretezza e imparzialità a cui tale norma tende, né appare manifestamente irragionevole. Ciò a fortiori ove si consideri che i quesiti predisposti nel pomeriggio del 13 marzo 2023, la cui concreta somministrazione ai candidati è iniziata la mattina del 14 marzo 2023, sono stati inseriti in apposite buste e poi sottoposti – come risulta da apposito verbale della Commissione esaminatrice del 13 marzo 2023 – ad “operazioni di chiusura e sigillatura delle predette buste debitamente siglate sui lembi da ciascun membro della Commissione in modo da garantirne l’integrità. Tali plichi vengono, pertanto, consegnati al dott. -OMISSIS- ai fini della custodia in luogo sicuro e sottochiave presso gli Uffici della Direzione Tabacchi ”.
A fronte di tale motivazione l’appellante contesta che “ Le statuizioni del primo Giudice non possono essere condivise, in ragione della durata delle prove orali per diversi giorni, la quale avrebbe dovuto motivare una nuova predisposizione di quesiti per ogni seduta ”.
Inoltre, l’appellante insiste nel lamentare che non è stato previamente pubblicato l’elenco dei candidati ammessi all’orale, precisando che la ragione della censura era stata individuata dalla ricorrente nello scambio di informazioni, per cui alcune materie oggetto di esame non sarebbero state oggetto dei quesiti estratti dai candidati che hanno sostenuto le prove orali.
Sotto altro profilo, l’appellante contesta che la valutazione assegnata non sarebbe obiettivamente coerente con le risposte fornite in sede di esame e con l’esperienza professionale maturata (la votazione della prova orale è stata di soli 60/100, così ripartiti: − 8/20 per la risposta di diritto civile, − 12/20 per quelle di diritto amministrativo e tributario, − 14/20 per quella tecnica sulle accise, − 6/10 per la prova di lingua, − 6/6 per la esercitazione pratica su foglio excel − 2/4 per il colloquio con la psicologa).
Secondo l’appellante, la griglia di attribuzione delle votazioni evidenzia una precisa volontà della commissione di escludere la ricorrente, a prescindere dall'effettivo esito delle prove svolte.
4 – Le censure sono infondate.
Appare prioritario l’esame del secondo motivo che investe le modalità di svolgimento e l’esito della prova orale che ha portato all’esclusione dell’appellante.
Sul piano generale, quanto agli aspetti procedurali di svolgimento della prova orale, si rileva che l’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 stabilisce che “ le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ”.
Quanto alla tempistica di predisposizione delle domande, il Tar ha ritenuto che la soluzione praticata nel caso di specie dalla Commissione esaminatrice – consistente nel predisporre i quesiti meno di 24 ore prima dell’inizio dell’intero ciclo di sedute di prova orale – rientri nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, atteso che la stessa non appare lesiva dei principi di segretezza e imparzialità a cui tale norma tende, né appare manifestamente irragionevole.
Seppur debba privilegiarsi un’interpretazione restrittiva della locuzione “ immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale”, va confermato che le tempistiche concretamente adottate non appaiono censurabili tenuto anche conto delle considerazioni di seguito svolte.
Invero, si osserva come non sussista alcuna prova certa della supposta fuga di notizie che la contestata prematura predisposizione delle domande avrebbe in ipotesi agevolato. Al riguardo, nel caso di specie, la segretezza delle domande appare essere stata garantita nel momento in cui i quesiti sono stati inseriti in apposite buste e poi sottoposti – come risulta dal verbale della Commissione esaminatrice del 13 marzo 2023 – ad “ operazioni di chiusura e sigillatura delle predette buste debitamente siglate sui lembi da ciascun membro della Commissione in modo da garantirne l’integrità. Tali plichi vengono, pertanto, consegnati al dott. -OMISSIS- ai fini della custodia in luogo sicuro e sottochiave presso gli Uffici della Direzione Tabacchi ”.
Le procedure, così come attestate dai verbali della Commissione, atte a garantire la riservatezza delle domande e la correttezza della procedura appaiono sufficienti, dovendosi disattendere anche gli ulteriori rilievi di parte appellante, atteso che: a) per un verso, non v’è alcun obbligo di inserire ciascun singolo quesito in un’apposita busta; b) per altro verso, risulta che tutti i quesiti afferenti allo stesso ambito disciplinare erano inseriti in un’apposita busta chiusa e sigillata (attingendo dalla quale si sarebbe poi proceduto all’estrazione a sorte).
Come riportato nel verbale-OMISSIS- del 29 marzo 2023, prima di dare inizio all’esame dei candidati, il dott. -OMISSIS- consegna le predette buste prese in carico alla conclusione dei lavori del 28 marzo 2023, “ contrassegnate, sigillate e firmate dai membri della Commissione ” e contenenti i quesiti da formulare nel corso della sessione del 29 marzo 2023. Successivamente, si è proceduto, in sessione pubblica, all’apertura delle sei buste contraddistinte dalle lettere da A a F. Il contenuto di ogni busta veniva collocato all’interno dell’urna trasparente di riferimento, ognuna delle quali corrispondeva agli ambiti disciplinari in precedenza individuati dalla Commissione. Effettuate tali operazioni preliminari, si dava avvio all’esame dei candidati convocati per la giornata di prova.
Le operazioni effettuate così come descritte nei verbali della Commissione smentiscono le accuse di parte appellante, dovendosi per l’effetto disattendere le relative censure.
4.1 – Anche gli ulteriori rilievi di parte appellante non colgono nel segno.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1567 del 20/04/2016) ha già rilevato che: “ E’ legittimo lo svolgimento della prova orale di un concorso nel caso in cui le domande poste dalla commissione esaminatrice, ed estratte a sorte, non si riferiscano a tutte le materie previste dal bando. L'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. Il carattere interdisciplinare delle prove orali, infatti, non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati ”.
Del resto, la stessa appellante ammette che i quesiti che sono concretamente sottoposti al singolo candidato possono ben riguardare anche soltanto alcune delle materie oggetto di concorso; si prospetta invece che i quesiti suscettibili di estrazione riguarderebbero soltanto 4 delle materie oggetto di esame.
Tale eventualità non risulta provata, dovendosi per l’effetto respingere la doglianza dell’appellante.
Anzi, come già rilevato dal Giudice di primo grado, dai verbali della Commissione – che hanno natura di atto pubblico in ordine ai fatti in essi riportati - emerge come le domande predisposte coprivano tutte le materie di esame ( cfr. verbale -OMISSIS- del 1 febbraio 2023; verbale -OMISSIS- del 13 marzo 2023; verbale-OMISSIS- del 29 marzo 2023).
4.2 – Quanto alle ulteriori censure si osserva che, siccome non è contestato che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione individuale del giorno e dell’ora di svolgimento della prova orale (tant’è che non è stata sollevata alcuna censura circa eventuali ritardi con cui la ricorrente ha avuto notizia della data della prova orale), appare irrilevante l’eventuale mancata pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Ciò a fortiori se si considera che la ricorrente neppure spiega per quale ragione tale specifica irregolarità avrebbe concretamente pregiudicato la sua specifica posizione in sede di prova orale.
4.3 – E’ infondata anche la censura con cui la ricorrente si duole del fatto che a fronte di 3 sub-criteri di valutazione la Commissione esaminatrice avrebbe assegnato alla ricorrente un punteggio unico per ciascun quesito.
La Commissione, negli atti richiamati e nel verbale -OMISSIS-, definendo i criteri di valutazione della prova orale e le modalità di svolgimento della stessa, ha espressamente statuito “ di formare n. 7 ambiti disciplinari contraddistinti dalle lettere A-G. Gli ambiti di valutazione A, B, C e D, sono relativi alle materie di cui all’articolo 1, commi 2 e 4 del bando. Gli ambiti di valutazione E, F e G, sono relativi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 10 del bando, alla lingua inglese, alla capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché alla conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, ed infine alla prova finalizzata all’osservazione e alla valutazione comparativa delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti ”.
La Commissione ha quindi provveduto ad attribuire un punteggio per ciascun ambito disciplinare, alla luce dei singoli criteri di valutazione predeterminati rendendoli noti a ciascun candidato, così come emerge anche dalla scheda di valutazione della prova orale dell’appellante.
Come noto, la giurisprudenza è costante nel riconoscere all’amministrazione e alla Commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.
Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame ( cfr . Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775).
4.4 - Va disattesa anche l’ulteriore censura con cui l’appellante si duole dell’asserita incongruenza (rispetto alla qualità delle risposte concretamente date dalla candidata) del voto numerico assegnato nelle singole materie (diritto civile, diritto tributario, etc.).
Come già rilevato, le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice di un concorso sono espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione (così fra le molte Cons. St.. sez. VI 30 settembre 2015, n. 4549, e 9 novembre 2011, n. 5924).
Nel caso in esame non è emerso un esito abnorme o manifestamente illogico, dovendosi per l’effetto ritenere che la valutazione concretamente attribuita all’appellante rientri nella sfera di valutazione riservata alla Commissione, non sostituibile da quella del Giudicante.
4.5 - Quanto alle supposte irregolarità nella verbalizzazione, si osserva che in base all’art. 15 del DPR 487/94: “ Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario ”.
La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione ( cfr . Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209; sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; sez. V, 11 maggio 2009, -OMISSIS-80; sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
A questo riguardo, deve ribadirsi che le irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale ( cfr . Cons. St., sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
La giurisprudenza ( cfr. Cons. St. 4432/2019) ha ulteriormente chiarito che: “ la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa; il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989 ).
Nel caso in esame non vi è prova che le supposte irregolarità abbiano compromesso la procedura, dovendosi per l’effetto disattendere le doglianze svolte al riguardo dall’appellante.
5 - Il rigetto del secondo motivo di appello e la conseguente conferma dell’esito della prova orale priva di interesse l’esame del primo motivo di appello, dovendosi sul punto confermare quanto argomentato dal Tar.
Una volta appurato che l’appellante non ha superato la prova orale, questa non può conseguire alcun effetto utile dall’annullamento della fase concorsuale relativa alla valutazione dei titoli.
Invero, da un lato, questa è del tutto autonoma rispetto alla successiva fase orale e, dunque, è inidonea ad esplicare alcun effetto sull’esito della prova orale sostenuta dall’appellante. L’esito negativo di questa rende invece irrilevanti gli eventuali vizi della procedura di valutazione dei titoli, dal momento che, in ogni caso, l’appellante non vedrebbe mutata la propria condizione di esclusa (Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2019, n. 5837: “ Deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento qualora, dall'esperimento della cd. prova di resistenza, risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso ”).
6 - Il rigetto delle censure che precedono implica la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di appello dedotti in via subordinata.
La ricorrente deduce l’illegittimità degli atti di gara in ragione della situazione di conflitto di interessi in cui verserebbe uno dei componenti della Commissione esaminatrice (dott. -OMISSIS-).
Al riguardo, l’appellante deduce che:
- il Dott. -OMISSIS- è il Direttore Territoriale della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta ed è coniugato con la Dott. -OMISSIS-, anch'essa dipendente dell'Agenzia, la quale presta servizio presso la DT II di Genova;
- la Dott. -OMISSIS-condivideva la stanza (n. 211) presso l'Ufficio Affari Generali della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (sede di Genova) con la Dott. -OMISSIS- (candidata che ha conseguito il punteggio più alto, 94/100, nelle prove orali del concorso da 40 dirigenti di cui trattasi);
- le Dott. -OMISSIS-e -OMISSIS-, oltre a fare parte della Sezione Legale della Direzione Territoriale, sono componenti del Team di esperti del Contenzioso e la dott.ssa -OMISSIS- ricopre anche la carica di consigliere di fiducia per le molestie sessuali all'interno della Direzione (come da nomina del dott. -OMISSIS-, Dirigente di vertice della direzione medesima).
7 – Il motivo è inammissibile e/o infondato.
In via preliminare, si rileva che tale censura deve considerarsi inammissibile alla luce della giurisprudenza ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2217), secondo cui “ la non corretta composizione di una commissione esaminatrice non può, di per sé, integrare un motivo di ricorso da parte del candidato non soddisfatto del risultato concorsuale, laddove non si dimostri che la non corretta composizione abbia influenzato l'andamento del concorso e l'esito negativo per il concorrente ”.
7.1 - In ogni caso, si osserva che:
- l’art. 11 del D.P.R. n. 487 del 1994 dispone che “ Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile ”;
- per la giurisprudenza, le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estendibili, in rispetto al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, in quanto presunzioni di doverosa declinatoria eccepibile dalla parte interessata hanno carattere tassativo; come tali, sfuggono all’estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi ( cfr. Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015).
- più nello specifico, la giurisprudenza ha precisato che la semplice sussistenza di rapporti di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali; perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo o tra collega/collega, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico ( cfr . Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013).
Alla luce della giurisprudenza citata, nel caso di specie, non sussistono i presupposti costitutivi dell’obbligo di astensione, atteso che: - gli unici rapporti diretti sono tra la dott.ssa -OMISSIS- e la moglie del dott. -OMISSIS-; - le allegazioni sulla possibile progressione economica della dott.ssa -OMISSIS-(nell’eventualità di superamento del concorso da parte della dott.ssa -OMISSIS-) sono mere ipotesi, prive di qualunque consistenza attuale e concreta; - il ruolo direttivo ricoperto ad interim dal dott. -OMISSIS- nella Direzione delle Dogane (dove il candidato -OMISSIS- svolge il ruolo di funzionario) è durato un mese, il che vale ragionevolmente ad escludere l’esistenza di qualsiasi stabile e intenso rapporto lavorativo di fiducia tra il candidato -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-; - il fatto che il dott. -OMISSIS- possa essere sottoposto ad un’attività di controllo da parte dell’appellante (in virtù della posizione che quest’ultima ricopre all’interno della Direzione Internal Audit – Ufficio Audit e Indagini interne) non appare in sintonia con la censura incentrata sul possibile atteggiamento di sfavore serbato dal -OMISSIS- nei confronti dell’appellante, potendosi semmai astrattamente argomentare in senso diametralmente opposto.
8 – Oltre che inammissibile per le ragioni di cui al punto 7 che precede, è infondato, infine, anche il quarto motivo con cui l’appellante lamenta che AD avrebbe violato il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione).
Al riguardo si rileva che l’art. 6.2 del P.I.A.O. si limita a prevedere che AD ha “sperimentato” la soluzione del reclutamento di soggetti esterni quali membri della Commissione esaminatrice. Ne discende, quindi, che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante: - la constatazione dell’avvenuta “sperimentazione” non radica alcun obbligo o autovincolo a carico di AD; - la previsione non stabilisce che tutti i commissari debbano essere necessariamente esterni.
8.1 – Da ultimo, non appare sostenibile che la nomina del membro esperto di lingua inglese (dott.ssa Ianniello) possa di per sé violare la previsione del P.I.A.O. sull’obbligo di rotazione ciclica degli incarichi di componente delle commissioni esaminatrici, trattandosi appunto di un solo componente. Sempre in riferimento al commissario per la lingua inglese, va disattesa anche la censura secondo cui questa, in quanto avente l’inquadramento di funzionario interno di AD, non avrebbe potuto partecipare alla Commissione esaminatrice dal momento che l’art. 4, co. 2, del D.P.R. 272/2004 non esige che tutti i membri dalla commissione posseggano la qualifica di dirigente, contemplando anche la categoria degli “esperti di comprovata qualificazione”, entro la quale può farsi rientrare anche un funzionario.
9 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.