Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessan- dra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA in Parte_1
persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cal- tanissetta, Via Santa Petronilla n. 7, C.F. e P.IVA: , e P.IVA_1
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via C.F._1
Sardegna n. 17, presso lo studio dell'Avv. RAIMONDO MAIRA
(C.F.: pec: C.F._2 [...]
che li rappresenta e difende giusta pro- Email_1
cura in atti;
attore - opponente
CONTRO in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingra- do n. 45, P.IVA: elettivamente domiciliata in Caltanis- P.IVA_2
setta, Via Corso Umberto I n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudia
Tribunale di Caltanissetta
(pec: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_3 Email_2
PATRIZIA DIOGUARDI (C.F.: pec: C.F._3 [...]
e dall'Avv. LAURA GOLINI Email_3
(C.F.: pec: C.F._4 [...]
, giusta procura in atti;
Email_4
in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.
1, C.F.: , iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso- P.IVA_3
Belluno e codice fiscale n. , e per essa, quale mandata- P.IVA_3
ria , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, con sede legale in Verona, Viale Dell'Agricoltura 7, iscri- zione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, P. IVA , elettivamente domiciliata in Cal- P.IVA_4 P.IVA_5
tanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'Avv. Bianca Rita Delia Pampinato, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA ANDREOZZI, (C.F. CodiceFiscale_5
pec: , giusta procura in atti;
Email_5
in perso- Controparte_3
na del responsabile pro tempore, con sede legale in Roma, Via G.
Grezer n. 14, C.F.: , elettivamente domiciliata in Calta- P.IVA_6
nissetta, Viale Della Regione n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIU-
SEPPE BALISTRERI (C.F.: pec: CodiceFiscale_6 [...]
che la rappresenta e difende Email_6
giusta procura in atti;
convenuti – opposti
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 1861/2022
OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note di trattazione scritta de- positate in sostituzione dell'udienza del 6/11/2024, da intendersi in questa sede richiamate, le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e hanno instaurato Parte_1 Parte_2
il presente giudizio di merito in seguito all'ordinanza emessa in da- ta 20-31/8/2022 con la quale il G.E. aveva rigettato la domanda di riduzione del pignoramento e l'istanza di sospensione della proce- dura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. Imm. 143-2017.
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento del
G.E. ritenendo non istruito il giudizio di opposizione all'esecuzione; ha lamentato che la procedura esecutiva non poteva essere iniziata nei confronti di e , i quali, non avendo as- Pt_1 Pt_2 CP_4
sunto alcuna obbligazione nei confronti di e della CP_1 [...]
potevano essere esecutati solo a defini- Controparte_5
zione della procedura nei confronti di Parte_1
ha, anche, contestato le somme richieste in ra-
[...]
gione del divieto di applicazione di tassi anatocistici e del supera- mento del tasso soglia antiusura e delle operazioni di cartolarizza- zione realizzate mediante la cessione del credito originario vantato dalla Controparte_5
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 1861/2022
Si è costituita in giudizio e per essa quale Parte_4
mandataria la quale ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine perentorio indicato dal G.E.; nel merito ha contestato i mo- tivi di opposizione ritenendo le domande, oltre che inammissibili, assolutamente generiche.
Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
contestato quanto sostenuto dall'opponente di cui ha anche chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la qua- Controparte_6
le ha esclusivamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero creditore intervenuto.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in deci- sione con ordinanza del 12/11/2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione di tardività dell'instaurazione del giudizio di merito considerato che l'ordinanza cautelare con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di sospen- sione è stata emessa in data 20/8/2022 e comunicata alle parti in da- ta 31/8/2022, e il termine di sessanta giorni assegnato alle parti per l'introduzione del giudizio di merito scadeva domenica 30/10/2022 con conseguente slittamento al primo giorno lavorativo successivo.
Va dunque considerata tempestiva l'instaurazione del giudizio di
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 1861/2022
merito dell'opposizione notificata dall'opponente alle parti il
31/10/2022.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legit- timazione passiva sollevata da , Controparte_6
atteso che tutte le parti della procedura esecutiva, compresi i credi- tori intervenuti, risultano litisconsorti necessari nel giudizio di op- posizione a prescindere dal compimento di atti di impulso.
3. Merito della lite.
Deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio sono unicamente i motivi di opposizione sui quali si fondava originariamente l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ma non anche l'istanza di riduzione del pignoramento che, per quanto contenuta nello stesso provvedimento di rigetto della sospensiva, doveva essere oggetto di autonoma opposizione agli atti esecutivi dinanzi al g.e. (cfr. Cass.
21325/2010: “L'ordinanza di riduzione del pignoramento, sebbene per legge modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione, ha effetto immediato ed il rimedio esperibile avverso la medesima è quello dell'oppo- sizione agli atti esecutivi”), con la conseguenza che il motivo alla stes- sa relativo, in quanto non preceduto dalla fase cautelare, risulta in questa sede inammissibile.
Il carattere necessariamente bifasico delle opposizioni esecutive è stato infatti più volte affermato dalla Corte di Cassazione: “va, in proposito, qui ribadito che la riforma attuata con la L. n. 52 del 2006, in- novando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi introdotto dopo l'inizio dell'esecuzione
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 1861/2022
configurandone una struttura bifasica. Si prevede una fase dinanzi al giu- dice dell'esecuzione, che si svolge con il rito camerale richiamato dall'art.
185 disp. att. c.p.c. (anche questo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 13)
e si conclude con l'ordinanza che, ai sensi dei novellati artt. 616 e 618
c.p.c., decide sulla sospensione, comunque non idonea al giudicato. Si pre- vede quindi una fase di merito che si svolge secondo il rito di cognizione ordinario, è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato. Orbene, la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione è de- lineata dal legislatore della riforma del 2006 come fase necessaria, per quanto previsto dall'art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 617 c.p.c., comma 2 e, comunque, è il giudice dell'esecuzione che, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, realizza il collegamento tra le due fasi” (cfr. Cass. n. 2490/2016).
Ne segue che questo termine è utilizzabile in quanto si riferisca all'opposizione la cui prima fase si sia già svolta dinanzi al giudice dell'esecuzione; nel caso di specie va, dunque, escluso che parte op- ponente, per contestare il provvedimento di rigetto dell'istanza di riduzione, potesse avvalersi del termine e delle modalità fissati dal g.e. per la seconda fase di un'opposizione all'esecuzione già penden- te.
Per ragioni similari, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'ultimo mo- tivo di opposizione con il quale parte opponente sembrerebbe aver contestato le somme richieste a seguito delle operazioni di cartola- rizzazione realizzate mediante la cessione del credito originaria- mente vantato dalla ed invero, a Controparte_5
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 1861/2022
prescindere dalla genericità del motivo, introdotto senza alcuna in- dicazione delle somme in tesi incrementate, appare dirimente la cir- costanza che il suddetto motivo non aveva costituito oggetto di ri-
Parte corso dinanzi al g.e. come eccepito dall'opposta nella comparsa di costituzione cui non è seguita alcuna contestazione sul punto da parte attrice.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, in tema di giudizio di oppo- sizione (all'esecuzione o agli atti esecutivi), ha precisato che l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione (ai sensi degli artt. 616 o 618, comma secondo, cod. proc. civ.), deve contenere mo- tivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso intro- duttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, seppure è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto più di un motivo di opposizione - rinun- ciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto in- troduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o ta- luno di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti
(cfr. Cass. n. 1012/2013).
Il motivo è quindi inammissibile.
Passando agli altri motivi di opposizione, chi giudica ritiene che gli stessi siano infondati.
Con riferimento al motivo di opposizione con cui è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di Pt_2 Pt_5
[... e , è sufficiente rilevare che gli stessi sono coobbligati con CP_4
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 1861/2022
la società in forza dei titoli posti a fondamento del- Parte_1
la procedura esecutiva, senza che dagli stessi emerga alcun benefi- cio di preventiva escussione del debitore in tesi principale.
Per quanto attiene alla contestazione relativa al divieto di applica- zione di interessi oltre la soglia di usura ed anatocistici, invero al- quanto generica, deve rilevarsi che la stessa, ove riferita alla posi- zione del creditore è già stata correttamente confutata dal CP_7
G.E. il quale ha rilevato che gli interessi sono stati richiesti al tasso legale.
L'opposizione va dunque sul punto rigettata.
4. Le spese di lite e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, gli opponenti vanno condannati in solido alla refusione nei confronti dei convenuti Controparte_8
e delle spese di lite, liquidate, ri-
[...] Parte_4
ducendo i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento tenuto conto della tipologia di questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Può invece disporsi la compensa- zione delle spese tra parte opponente e l'opposta Controparte_9
tenuto conto del fatto che nessuna contestazione è
[...]
stata svolta rispetto alla posizione dell'agente della riscossione, cita- to unicamente quale creditore intervenuto.
Quanto, infine, alla domanda di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte Controparte_1
deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per provvedere ai
Tribunale di Caltanissetta
- 8 - R.G. n. 1861/2022
sensi del comma I atteso che l'opposta non ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio conse- guente al comportamento processuale di controparte. Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso
(in tali termini Cass. civ. Sez. III, 05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccomben- za totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la con- creta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamen- to, del dolo o della colpa grave e, dunque, della consapevolezza o dell'igno- ranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infonda- tezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mez- zi adoperati per agire o resistere in giudizio.”).
Con riferimento al comma III, invece, si osserva che la responsabili- tà delineata dalla suddetta disposizione non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, secondo la giuri- sprudenza maggioritaria, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di vio- lazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire fa- cilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
inoltre, “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
Tribunale di Caltanissetta
- 9 - R.G. n. 1861/2022
strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procu- rato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di prete- stuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuri- dica o la palese e strumentale infondatezza delle argomentazioni”
(Cassazione civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
Nella fattispecie la condotta processuale di parte attrice si arresta a livello di mera infondatezza della pretesa, per quanto manifesta.
Appare opportuno precisare che il rigetto della domanda di con- danna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non giustifica la compensazione del- le spese di lite, trattandosi di domanda accessoria che presuppone proprio la “riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario” (in termini Cass. n. 22951/2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così prov- vede:
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione I e IV e rigetta per il resto l'opposizione proposta da Parte_6
rone in persona legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
; Parte_2
- condanna in per- Parte_1
sona legale rappresentante pro tempore, e , in soli- Parte_2
do fra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 10 - R.G. n. 1861/2022
pore, e , in persona del legale rappresentante Parte_4
pro tempore, liquidate in complessivi € 7.052,00, in favore di cia- scuno dei suddetti opposti, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi come per leg- ge;
- compensa le spese di lite tra gli opposti e Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Caltanissetta, il 31.3.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 11 -