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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4572/2022 promossa da
(C.F. ) – quale Amministratore di Parte_1 C.F._1
Sostegno del sig. (C.F. ) - Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Grosseto via Tripoli n 44, presso e nello studio dell'avv.
Claudio Fiori che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Grosseto, Viale Ombrone n. 3, presso e nello studio degli avv.ti Luciano Giorgi e
Alessandro Sorace che lo rappresentano e lo difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_3 C.F._5
) e (C.F. ) in qualità di
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_6 eredi di elettivamente domiciliati in Grosseto via Tripoli n 44, presso e Parte_2 nello studio dell'avv. Claudio Fiori che li rappresenta e li difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento
Intervenuti in prosecuzione
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio , in qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
chiedendo di accertare che è coerede universale del Parte_2 Parte_2
Sig. e ordinare per l'effetto al Sig. di immettere parte CP_5 Controparte_1 attrice nel possesso degli immobili indicati in atti;
dichiarare l'apertura della successione del sig. ed assegnare la quota ereditaria ex lege spettante ad CP_5 Pt_2
; dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla
[...] formazione delle quote ereditarie.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 14.09.2015 è deceduto il sig. (de cuius) senza lasciare testamento CP_5
e si è aperta la sua successione ex lege;
2. L'eredità del de cuius è stata interamente devoluta alla sig.ra zia del Controparte_1
sig. in forza della dichiarazione di successione presentata il 26.1.2016 CP_5 all'Agenzia delle Entrate dal sig. ; Controparte_1
3. In data 10.11.2020 è deceduta e nel testamento di quest'ultima è Controparte_1
stato indicato come suo erede universale il sig. , il quale ha acquisito Controparte_1 integralmente il patrimonio della sig.ra e con questo anche tutti i beni CP_1 provenienti dall'eredità di CP_5
4. La dichiarazione di successione del de cuius è lesiva dei diritti successori del sig.
, cugino del defunto Parte_2 CP_5
5. L'attore è stato illegittimamente estromesso dalla successione del patrimonio del de cuius, che è stato interamente devoluto a Controparte_1
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 570 e 572 c.c., l'eredità del de cuius deve essere devoluta per i 2/3 alla sig.ra (zia del de cuius), mentre il Controparte_1 restante 1/3 deve essere suddiviso tra i cugini del de cuius;
7. In particolare, all'attore spetta, in qualità di cugino del de cuius, una quota pari a 1/9 dell'asse ereditario.
2 Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande proposte dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
8. Alla morte del de cuius erano in vita i seguenti parenti: (parente di 3° Controparte_1
grado – zia del de cuius); e (parenti di 4° grado – Parte_2 Controparte_1 cugini del de cuius); e (parenti di 5° grado). CP_6 CP_7
9. Non è corretto il richiamo all'art. 570 c.c. fatto da parte attrice, dal momento che il citato articolo non è applicabile al caso di specie;
10. Difatti, il de cuius è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti e neppure fratelli o sorelle o loro discendenti, e tale circostanza non è stata contestata da controparte;
11. Non può operare l'istituto della rappresentazione ex art. 468 c.c.;
12. Deve darsi unicamente attuazione al disposto di cui all'art 572 c.c.;
13. Poiché gli zii sono parenti di 3° ed i cugini parenti di 4°, quest'ultimi, ai sensi dell'art. 572 c.c., sono esclusi dalla successione legittima che deve essere devoluta interamente al parente più prossimo;
14. ha legittimamente ricevuto l'intero patrimonio del nipote Controparte_1 [...]
CP_5
15. Non è dato sapere con quali quote andrebbe suddivisa l'eredità tra tutti i parenti dal 3° al 6° grado di parentela.
In data 19.04.2023 il sig.re è deceduto e sono intervenuti con comparsa Parte_2 in prosecuzione in data 08.09.2023, i sig.ri Parte_1 Controparte_2
in qualità di eredi del sig. Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 aderendo alle ragioni di quest'ultimo.
Gli intervenuti hanno chiesto di accertare, ai sensi degli artt. 570 e 572 c.c., che il sig.
, deceduto, e per esso i suoi eredi, sono coeredi universali del Sig. Parte_2 [...]
e di ordinare, per l'effetto, al Sig. di immettere parte attrice nel CP_5 Controparte_1 possesso degli immobili in atti meglio specificati.
La causa è stata istruita in via documentale.
3 All'udienza del 03.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
Con provvedimento del 04.10.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il thema decidendum della causa ha ad oggetto la successione mortis causa del sig.
[...]
(de cuius). CP_5
In punto di successione legittima, ai sensi dell'art. 572 c.c. “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado”.
La ratio di questa disposizione è quella di garantire la permanenza del patrimonio ereditario all'interno di un gruppo di soggetti legati da un vincolo di parentela senza distinzione di linea.
L'interpretazione della norma deve essere orientata nel senso che la successione legittima in questo caso è regolata dal cosiddetto “principio del grado”: per cui il parente più vicino esclude tutti gli altri, nessuna altra distinzione è rilevante;
se vi sono parenti di uguale grado, la successione avviene per capi.
Per quel che interessa ai fini del presente giudizio – è opportuno richiamare una recente pronuncia della giurisprudenza secondo cui “In base a tale disposizione normativa, i parenti dal terzo al sesto grado sono chiamati all'eredità soltanto quando manchino parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. Ciò significa che la presenza di parenti del terzo grado esclude quelli di quarto grado e così via [… ]; l'art. 572 c.c. individua, in caso di assenza di figli, genitori, ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, i parenti fino al sesto grado, con prerogativa di grado, in quanto i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado remoto” (così recentemente in un caso analogo al presente Trib. Vibo Valentia 30.8.2022; sottolineatura della scrivente); ancora si è espresso nei medesi termini il Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1727 del 2021 “Né potrebbe dirsi che l'odierna attrice sia succeduta alla de cuius in virtù del mero disposto di cui all'art. 572 c.c. a norma del quale “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle
o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi senza distinzione di
4 linea”. Va, infatti, al riguardo evidenziato che nel caso di specie l'esistenza di parenti di terzo grado (tra cui gli odierni convenuti) da individuarsi negli “zii” della de cuius, esclude, di necessità, la successione dei parenti di quarto grado (tra cui l'odierna attrice). Si deve, infatti, affermare che l'individuazione del successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. presuppone non solo l'esistenza del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche l'inesistenza di chiamati di grado poziore, chiamati che, invece, nel caso in esame sono, appunto, rinvenibili nei parenti di terzo grado.” Medesime conclusioni sono state espresse da risalenti sentenze di merito secondo cui “Nella successione legittima, in mancanza di prole, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle (e loro discendenti) la successione si apre a favore dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado (nel caso di specie è stata perciò respinta l'azione di petizione ereditaria promossa da un parente in quarto grado contro un parente in terzo grado)” (Trib. Terni 5.4.1996 in Rass. Giur. Umbra 1996, 379; sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie, parte attrice ha reclamato diritti successori sul patrimonio del defunto sig. patrimonio che è stato interamente devoluto alla zia materna Sig.ra CP_5
di cui il convenuto è erede unico testamentario. Controparte_1
Alla morte del de cuius erano in vita i seguenti parenti: (parente di 3° Controparte_1 grado – zia del de cuius); e (parenti di 4° grado – Parte_2 Controparte_1 cugini del de cuius); e (parenti di 5° grado). CP_6 CP_7
È pacifico – poiché non contestato dalle parti – il fatto che il de cuius è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti e neppure fratelli o sorelle o loro discendenti.
Dinanzi alla suddetta situazione, deve farsi unicamente applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 572 c.c.
Essendo il de cuius deceduto senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente più prossimo, che risulta essere la sig.ra (parente di 3° grado – zia del de cuius). Controparte_1
Quest'ultima ha, dunque, legittimamente ricevuto l'intero patrimonio del nipote
[...] essendo parente di grado anteriore rispetto ad e CP_5 Pt_2 Controparte_1
(parenti di 4° grado – cugini del de cuius) e a e (parenti di 5° CP_6 CP_7 grado).
5 Pertanto, essendo gli zii parenti di 3° grado ed i cugini parenti di 4° grado, quest'ultimi sono esclusi dalla successione che deve essere devoluta interamente al parente più prossimo, come correttamente accaduto nella vicenda in esame.
Per tali motivi, nessun diritto ereditario può essere riconosciuto al Sig. Parte_2
(cugino del de cuius), poiché ai sensi dell'art. 572 c.c. unica erede del Sig. era CP_5 la zia (parente di III grado). Controparte_1
Per le ragioni sopra esposte la domanda avanzata da parte attrice non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4572/2022, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
AN (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
) e C.F. ) in qualità di C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 eredi di al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_1
(C.F. ) liquidate in € 8.433,00 per compensi, iva e
[...] C.F._3 cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4572/2022 promossa da
(C.F. ) – quale Amministratore di Parte_1 C.F._1
Sostegno del sig. (C.F. ) - Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Grosseto via Tripoli n 44, presso e nello studio dell'avv.
Claudio Fiori che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Grosseto, Viale Ombrone n. 3, presso e nello studio degli avv.ti Luciano Giorgi e
Alessandro Sorace che lo rappresentano e lo difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_3 C.F._5
) e (C.F. ) in qualità di
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_6 eredi di elettivamente domiciliati in Grosseto via Tripoli n 44, presso e Parte_2 nello studio dell'avv. Claudio Fiori che li rappresenta e li difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento
Intervenuti in prosecuzione
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio , in qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
chiedendo di accertare che è coerede universale del Parte_2 Parte_2
Sig. e ordinare per l'effetto al Sig. di immettere parte CP_5 Controparte_1 attrice nel possesso degli immobili indicati in atti;
dichiarare l'apertura della successione del sig. ed assegnare la quota ereditaria ex lege spettante ad CP_5 Pt_2
; dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla
[...] formazione delle quote ereditarie.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 14.09.2015 è deceduto il sig. (de cuius) senza lasciare testamento CP_5
e si è aperta la sua successione ex lege;
2. L'eredità del de cuius è stata interamente devoluta alla sig.ra zia del Controparte_1
sig. in forza della dichiarazione di successione presentata il 26.1.2016 CP_5 all'Agenzia delle Entrate dal sig. ; Controparte_1
3. In data 10.11.2020 è deceduta e nel testamento di quest'ultima è Controparte_1
stato indicato come suo erede universale il sig. , il quale ha acquisito Controparte_1 integralmente il patrimonio della sig.ra e con questo anche tutti i beni CP_1 provenienti dall'eredità di CP_5
4. La dichiarazione di successione del de cuius è lesiva dei diritti successori del sig.
, cugino del defunto Parte_2 CP_5
5. L'attore è stato illegittimamente estromesso dalla successione del patrimonio del de cuius, che è stato interamente devoluto a Controparte_1
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 570 e 572 c.c., l'eredità del de cuius deve essere devoluta per i 2/3 alla sig.ra (zia del de cuius), mentre il Controparte_1 restante 1/3 deve essere suddiviso tra i cugini del de cuius;
7. In particolare, all'attore spetta, in qualità di cugino del de cuius, una quota pari a 1/9 dell'asse ereditario.
2 Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande proposte dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
8. Alla morte del de cuius erano in vita i seguenti parenti: (parente di 3° Controparte_1
grado – zia del de cuius); e (parenti di 4° grado – Parte_2 Controparte_1 cugini del de cuius); e (parenti di 5° grado). CP_6 CP_7
9. Non è corretto il richiamo all'art. 570 c.c. fatto da parte attrice, dal momento che il citato articolo non è applicabile al caso di specie;
10. Difatti, il de cuius è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti e neppure fratelli o sorelle o loro discendenti, e tale circostanza non è stata contestata da controparte;
11. Non può operare l'istituto della rappresentazione ex art. 468 c.c.;
12. Deve darsi unicamente attuazione al disposto di cui all'art 572 c.c.;
13. Poiché gli zii sono parenti di 3° ed i cugini parenti di 4°, quest'ultimi, ai sensi dell'art. 572 c.c., sono esclusi dalla successione legittima che deve essere devoluta interamente al parente più prossimo;
14. ha legittimamente ricevuto l'intero patrimonio del nipote Controparte_1 [...]
CP_5
15. Non è dato sapere con quali quote andrebbe suddivisa l'eredità tra tutti i parenti dal 3° al 6° grado di parentela.
In data 19.04.2023 il sig.re è deceduto e sono intervenuti con comparsa Parte_2 in prosecuzione in data 08.09.2023, i sig.ri Parte_1 Controparte_2
in qualità di eredi del sig. Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 aderendo alle ragioni di quest'ultimo.
Gli intervenuti hanno chiesto di accertare, ai sensi degli artt. 570 e 572 c.c., che il sig.
, deceduto, e per esso i suoi eredi, sono coeredi universali del Sig. Parte_2 [...]
e di ordinare, per l'effetto, al Sig. di immettere parte attrice nel CP_5 Controparte_1 possesso degli immobili in atti meglio specificati.
La causa è stata istruita in via documentale.
3 All'udienza del 03.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
Con provvedimento del 04.10.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il thema decidendum della causa ha ad oggetto la successione mortis causa del sig.
[...]
(de cuius). CP_5
In punto di successione legittima, ai sensi dell'art. 572 c.c. “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado”.
La ratio di questa disposizione è quella di garantire la permanenza del patrimonio ereditario all'interno di un gruppo di soggetti legati da un vincolo di parentela senza distinzione di linea.
L'interpretazione della norma deve essere orientata nel senso che la successione legittima in questo caso è regolata dal cosiddetto “principio del grado”: per cui il parente più vicino esclude tutti gli altri, nessuna altra distinzione è rilevante;
se vi sono parenti di uguale grado, la successione avviene per capi.
Per quel che interessa ai fini del presente giudizio – è opportuno richiamare una recente pronuncia della giurisprudenza secondo cui “In base a tale disposizione normativa, i parenti dal terzo al sesto grado sono chiamati all'eredità soltanto quando manchino parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. Ciò significa che la presenza di parenti del terzo grado esclude quelli di quarto grado e così via [… ]; l'art. 572 c.c. individua, in caso di assenza di figli, genitori, ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, i parenti fino al sesto grado, con prerogativa di grado, in quanto i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado remoto” (così recentemente in un caso analogo al presente Trib. Vibo Valentia 30.8.2022; sottolineatura della scrivente); ancora si è espresso nei medesi termini il Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1727 del 2021 “Né potrebbe dirsi che l'odierna attrice sia succeduta alla de cuius in virtù del mero disposto di cui all'art. 572 c.c. a norma del quale “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle
o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi senza distinzione di
4 linea”. Va, infatti, al riguardo evidenziato che nel caso di specie l'esistenza di parenti di terzo grado (tra cui gli odierni convenuti) da individuarsi negli “zii” della de cuius, esclude, di necessità, la successione dei parenti di quarto grado (tra cui l'odierna attrice). Si deve, infatti, affermare che l'individuazione del successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. presuppone non solo l'esistenza del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche l'inesistenza di chiamati di grado poziore, chiamati che, invece, nel caso in esame sono, appunto, rinvenibili nei parenti di terzo grado.” Medesime conclusioni sono state espresse da risalenti sentenze di merito secondo cui “Nella successione legittima, in mancanza di prole, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle (e loro discendenti) la successione si apre a favore dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado (nel caso di specie è stata perciò respinta l'azione di petizione ereditaria promossa da un parente in quarto grado contro un parente in terzo grado)” (Trib. Terni 5.4.1996 in Rass. Giur. Umbra 1996, 379; sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie, parte attrice ha reclamato diritti successori sul patrimonio del defunto sig. patrimonio che è stato interamente devoluto alla zia materna Sig.ra CP_5
di cui il convenuto è erede unico testamentario. Controparte_1
Alla morte del de cuius erano in vita i seguenti parenti: (parente di 3° Controparte_1 grado – zia del de cuius); e (parenti di 4° grado – Parte_2 Controparte_1 cugini del de cuius); e (parenti di 5° grado). CP_6 CP_7
È pacifico – poiché non contestato dalle parti – il fatto che il de cuius è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti e neppure fratelli o sorelle o loro discendenti.
Dinanzi alla suddetta situazione, deve farsi unicamente applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 572 c.c.
Essendo il de cuius deceduto senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente più prossimo, che risulta essere la sig.ra (parente di 3° grado – zia del de cuius). Controparte_1
Quest'ultima ha, dunque, legittimamente ricevuto l'intero patrimonio del nipote
[...] essendo parente di grado anteriore rispetto ad e CP_5 Pt_2 Controparte_1
(parenti di 4° grado – cugini del de cuius) e a e (parenti di 5° CP_6 CP_7 grado).
5 Pertanto, essendo gli zii parenti di 3° grado ed i cugini parenti di 4° grado, quest'ultimi sono esclusi dalla successione che deve essere devoluta interamente al parente più prossimo, come correttamente accaduto nella vicenda in esame.
Per tali motivi, nessun diritto ereditario può essere riconosciuto al Sig. Parte_2
(cugino del de cuius), poiché ai sensi dell'art. 572 c.c. unica erede del Sig. era CP_5 la zia (parente di III grado). Controparte_1
Per le ragioni sopra esposte la domanda avanzata da parte attrice non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4572/2022, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
AN (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
) e C.F. ) in qualità di C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 eredi di al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_1
(C.F. ) liquidate in € 8.433,00 per compensi, iva e
[...] C.F._3 cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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