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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n.369 /2022 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 24/02/2022
DA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 nella qualità di erede della Sig.ra C.F._1 Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta in San Ferdinando (RC) il 02.11.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.:
che indica il n. di Telefax: 0966317121 e PEC C.F._2
quali recapiti per le comunicazioni. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. – P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini,
Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2020 esponeva: Parte_2 di avere ricevuto nota racc. a/r n.18PRI790440055, pervenuta il 16.7.2018, con cui l' di Reggio Calabria le comunicava la riliquidazione della pensione n. CP_1
30410246 Cat. VR e avanzava richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2018, pari a € 10.064,03) poiché “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
che l' reiterava le richieste, comunicando il recupero delle somme dovute CP_2 con trattenuta pari al 20 % sulla pensione;
di avere esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, eccependo di non essere tenuta alla restituzione dell'indebito non avendo subito variazioni di reddito dal
2009 al 2018, in quanto titolare di soli redditi da pensione, sempre comunicati all' . CP_1
Chiedeva di accertare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' aveva CP_1 disposto il recupero della somma pari a € 10.064,03, con condanna alla restituzione di quanto già trattenuto oltre gli interessi legali. CP_ Si costitutiva l' che contestava la domanda avversaria, precisando che al momento del deposito della memoria di costituzione risultava recuperato l'importo di € 4.679,00 , residuando come ancora dovuta la somma di € 5.384,00.
Con sentenza n. 369/2022 il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina dettata per gli indebiti pensionistici dall'art. 52 della Legge n. 88/1989, interpretata dall'art. 13 della Legge n. 412/91, trattandosi di maggiorazione sociale e quindi di trattamento assistenziale, con applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c..
La sentenza è staat appellata da , quale erede della Parte_1 Pt_2 deducendo che:
non si era tenuto conto della normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c..,in specie dell' art. 52 L. n. 88/1989, che prevedeva l'irripetibilità dell'indebito in presenza delle condizioni espressamente individuate, ovvero formale e definitivo provvedimento di attribuzione del trattamento pensionistico, buona fede dell'accipiens, osservanza del termine annuale per il recupero delle somme indebitamente percepite;
alla non poteva essere contestato alcun dolo, non solo perchè aveva Pt_2 comunicato annualmente i propri redditi all' , ma perché non possedeva altri CP_2 redditi oltre quelli derivanti dal trattamento pensionistico goduto, conosciuti dall' ; CP_2 era operante la tutela dell'affidamento per avere l'appellante percepito i ratei di CP_ pensione dall' per ben dieci anni, nella convinzione della correttezza dei calcoli e in assenza di dolo;
era pertanto illegittimo il recupero effettuato dall' sui ratei di pensione dal CP_1 mese di giugno 2018 a settembre 2021, con trattenuta della somma totale di €
4.679,00. CP_ Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
Nel termine assegnato del 24.9.2025 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 25.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria trae origine da ricostituzione dell' che ha riliquidato CP_1 un trattamento pensionistico ordinario (VR) in godimento alla ricorrente e ha revocato la maggiorazione sociale per il periodo decorrente dall'1/07/2008 al
31/07/2018, a causa del superamento dei limiti reddituali in detti anni.
E' principio consolidato che la maggiorazione sociale segue la natura della prestazione cui essa è correlata: “In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13, comma
2, l. n. 412/91, secondo cui l'istituto previdenziale deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza……. Cass. 13915/21)
(Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024).
Ciò posto, l'appello è fondato.
L'appellante ha insistito nell' invocazione dell 'articolo 13, comma 2, della legge n.
412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, nonché sulla mancanza del dolo dell'assicurato. Il periodo oggetto di ripetizione è di circa 10 anni dal 2008 al luglio 2018 e l'indebito totale è stato comunicato con una prima missiva del 22 giugno 2018 cui seguivano note del 29 giugno 2018 e del 5 marzo 2019, sicchè per la maggior parte dei periodi oggetto di conguaglio è stato superato il termine di un anno prescritto dall'art. 13, con conseguente irripetibilità – per ciò solo - per tale parte (conf. tra le molte, Cass. sez. Lav. Sentenza n. 13918 del 20/05/2021 : In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma
2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_2 di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso).
In ogni caso l'irripetibilità dell' intero indebito nel caso di specie consegue al più recente indirizzo della Corte di Cassazione ( a partire dalla sentenza n. 16088 dep. il 28.7.2020) che, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei principi in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale/assistenziale, ha fornito indicazioni utili anche ai fini della soluzione della presente controversia.
La Suprema Corte ha chiarito, anzitutto, che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…).
Con specifico riferimento al tema della ripetibilità di erogazioni indebite scaturenti da redditi conosciuti o conoscibili da parte dell' , che qui assume specifico CP_2 rilievo, la pronuncia prosegue rilevando che :
<< … nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. (…)
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere >> .
Applicando i suddetti principi alla presente controversia, occorre rilevare che nell'originario ricorso si allegava quanto segue : << Va precisato che la nel periodo indicato nella riliquidazione della Pt_2 pensione, oggetto del presente ricorso, che va dall'01.07.08 al 31.07.18 non ha subìto variazioni reddituali. Invero, i redditi che percepiva e percepisce derivano esclusivamente dalle prestazioni previdenziali erogate dall' , per cui redditi CP_1 perfettamente conosciuti dallo stesso , al che non si comprende come CP_2 quest'ultimo solo a giugno 2018 si ricorda di dover riliquidare la pensione e stabilire che alla non le spettava la maggiorazione sociale o l'aumento Pt_2 sociale della pensione per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Inoltre, per mero tuziorismo difensivo va evidenziato che qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l' procederà al recupero delle CP_2 somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale, a condizione che la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. CP_ Infine, va precisato che la ha regolarmente inoltrato all' i modelli Pt_2
RED >>..
Ebbene, rispetto a tali specifiche allegazioni l' nel costituirsi in primo grado CP_1 non ha contestato alcunchè, limitandosi a dedurre che la legittimità della ripetizione era fondata sulla mera applicazione dell'art. 2033 c.c.
Alla luce delle ragioni fin qui precisate , deve concludersi che le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha comunicato l'indebito , dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, e non potendo comunque configurarsi l'ipotesi del dolo comprovato sulla base della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosceva o aveva l'onere di conoscere, escludendosi in CP_1 materia la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 CP_ cc, invocata dall' fin dal primo grado (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019 e molte altre , già applicate in sezione).
Inoltre, si è visto che la richiamata giurisprudenza ha ormai sminuito ogni differenza tra indebito previdenziale e assistenziale, sicchè l'esito finale non muterebbe ritenendo che si verta in ipotesi di indebito assistenziale, anche se appare corretto l'inquadramento della fattispecie nell' indebito previdenziale, costituendo la maggiorazione sociale integrazione di una prestazione previdenziale ( pensione cat. VR ) , di cui pertanto condivide la natura.
In conclusione, va riformata la sentenza, dichiarando irripetibile l'indebito CP_ comunicato con missive del 22 giugno 2018 e seguenti, condannando l' alla restituzione di quanto recuperato. CP_ L' deve rimborsare le spese di lite dei due gradi di giudizio liquidate come da dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022 , nei minimi per la serialità e semplicità delle questioni) con distrazione in favore dell'avv. Ditto .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 369/2022, pubblicata Controparte_3 il 24/02/2022,
1) in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e dichiara l'irripetibilità dell'indebito ( per complessivi € 10.064,03 ) di cui alle comunicazioni datate 22 e 19 giugno 2018 e 5 marzo 2019, condannando l' CP_1 alla restituzione all'appellante di quanto trattenuto a tale titolo;
2) condanna l' a rimborsare alla le spese di lite del doppio grado, CP_1 Pt_1 liquidate per il primo in € 2.695,5 e per l'appello in € 2.904,5 , per entrambi i gradi oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge e distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Ditto.
Camera di consiglio del 25.10.2025
Il Presidente Il Consigliere Estensore
(Dott. Massimo Gullino) ( Dott. Eugenio Scopelliti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n.369 /2022 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 24/02/2022
DA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 nella qualità di erede della Sig.ra C.F._1 Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta in San Ferdinando (RC) il 02.11.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.:
che indica il n. di Telefax: 0966317121 e PEC C.F._2
quali recapiti per le comunicazioni. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. – P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini,
Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2020 esponeva: Parte_2 di avere ricevuto nota racc. a/r n.18PRI790440055, pervenuta il 16.7.2018, con cui l' di Reggio Calabria le comunicava la riliquidazione della pensione n. CP_1
30410246 Cat. VR e avanzava richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2018, pari a € 10.064,03) poiché “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
che l' reiterava le richieste, comunicando il recupero delle somme dovute CP_2 con trattenuta pari al 20 % sulla pensione;
di avere esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, eccependo di non essere tenuta alla restituzione dell'indebito non avendo subito variazioni di reddito dal
2009 al 2018, in quanto titolare di soli redditi da pensione, sempre comunicati all' . CP_1
Chiedeva di accertare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' aveva CP_1 disposto il recupero della somma pari a € 10.064,03, con condanna alla restituzione di quanto già trattenuto oltre gli interessi legali. CP_ Si costitutiva l' che contestava la domanda avversaria, precisando che al momento del deposito della memoria di costituzione risultava recuperato l'importo di € 4.679,00 , residuando come ancora dovuta la somma di € 5.384,00.
Con sentenza n. 369/2022 il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina dettata per gli indebiti pensionistici dall'art. 52 della Legge n. 88/1989, interpretata dall'art. 13 della Legge n. 412/91, trattandosi di maggiorazione sociale e quindi di trattamento assistenziale, con applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c..
La sentenza è staat appellata da , quale erede della Parte_1 Pt_2 deducendo che:
non si era tenuto conto della normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c..,in specie dell' art. 52 L. n. 88/1989, che prevedeva l'irripetibilità dell'indebito in presenza delle condizioni espressamente individuate, ovvero formale e definitivo provvedimento di attribuzione del trattamento pensionistico, buona fede dell'accipiens, osservanza del termine annuale per il recupero delle somme indebitamente percepite;
alla non poteva essere contestato alcun dolo, non solo perchè aveva Pt_2 comunicato annualmente i propri redditi all' , ma perché non possedeva altri CP_2 redditi oltre quelli derivanti dal trattamento pensionistico goduto, conosciuti dall' ; CP_2 era operante la tutela dell'affidamento per avere l'appellante percepito i ratei di CP_ pensione dall' per ben dieci anni, nella convinzione della correttezza dei calcoli e in assenza di dolo;
era pertanto illegittimo il recupero effettuato dall' sui ratei di pensione dal CP_1 mese di giugno 2018 a settembre 2021, con trattenuta della somma totale di €
4.679,00. CP_ Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
Nel termine assegnato del 24.9.2025 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 25.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria trae origine da ricostituzione dell' che ha riliquidato CP_1 un trattamento pensionistico ordinario (VR) in godimento alla ricorrente e ha revocato la maggiorazione sociale per il periodo decorrente dall'1/07/2008 al
31/07/2018, a causa del superamento dei limiti reddituali in detti anni.
E' principio consolidato che la maggiorazione sociale segue la natura della prestazione cui essa è correlata: “In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13, comma
2, l. n. 412/91, secondo cui l'istituto previdenziale deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza……. Cass. 13915/21)
(Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024).
Ciò posto, l'appello è fondato.
L'appellante ha insistito nell' invocazione dell 'articolo 13, comma 2, della legge n.
412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, nonché sulla mancanza del dolo dell'assicurato. Il periodo oggetto di ripetizione è di circa 10 anni dal 2008 al luglio 2018 e l'indebito totale è stato comunicato con una prima missiva del 22 giugno 2018 cui seguivano note del 29 giugno 2018 e del 5 marzo 2019, sicchè per la maggior parte dei periodi oggetto di conguaglio è stato superato il termine di un anno prescritto dall'art. 13, con conseguente irripetibilità – per ciò solo - per tale parte (conf. tra le molte, Cass. sez. Lav. Sentenza n. 13918 del 20/05/2021 : In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma
2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_2 di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso).
In ogni caso l'irripetibilità dell' intero indebito nel caso di specie consegue al più recente indirizzo della Corte di Cassazione ( a partire dalla sentenza n. 16088 dep. il 28.7.2020) che, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei principi in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale/assistenziale, ha fornito indicazioni utili anche ai fini della soluzione della presente controversia.
La Suprema Corte ha chiarito, anzitutto, che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…).
Con specifico riferimento al tema della ripetibilità di erogazioni indebite scaturenti da redditi conosciuti o conoscibili da parte dell' , che qui assume specifico CP_2 rilievo, la pronuncia prosegue rilevando che :
<< … nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. (…)
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere >> .
Applicando i suddetti principi alla presente controversia, occorre rilevare che nell'originario ricorso si allegava quanto segue : << Va precisato che la nel periodo indicato nella riliquidazione della Pt_2 pensione, oggetto del presente ricorso, che va dall'01.07.08 al 31.07.18 non ha subìto variazioni reddituali. Invero, i redditi che percepiva e percepisce derivano esclusivamente dalle prestazioni previdenziali erogate dall' , per cui redditi CP_1 perfettamente conosciuti dallo stesso , al che non si comprende come CP_2 quest'ultimo solo a giugno 2018 si ricorda di dover riliquidare la pensione e stabilire che alla non le spettava la maggiorazione sociale o l'aumento Pt_2 sociale della pensione per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Inoltre, per mero tuziorismo difensivo va evidenziato che qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l' procederà al recupero delle CP_2 somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale, a condizione che la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. CP_ Infine, va precisato che la ha regolarmente inoltrato all' i modelli Pt_2
RED >>..
Ebbene, rispetto a tali specifiche allegazioni l' nel costituirsi in primo grado CP_1 non ha contestato alcunchè, limitandosi a dedurre che la legittimità della ripetizione era fondata sulla mera applicazione dell'art. 2033 c.c.
Alla luce delle ragioni fin qui precisate , deve concludersi che le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha comunicato l'indebito , dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, e non potendo comunque configurarsi l'ipotesi del dolo comprovato sulla base della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosceva o aveva l'onere di conoscere, escludendosi in CP_1 materia la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 CP_ cc, invocata dall' fin dal primo grado (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019 e molte altre , già applicate in sezione).
Inoltre, si è visto che la richiamata giurisprudenza ha ormai sminuito ogni differenza tra indebito previdenziale e assistenziale, sicchè l'esito finale non muterebbe ritenendo che si verta in ipotesi di indebito assistenziale, anche se appare corretto l'inquadramento della fattispecie nell' indebito previdenziale, costituendo la maggiorazione sociale integrazione di una prestazione previdenziale ( pensione cat. VR ) , di cui pertanto condivide la natura.
In conclusione, va riformata la sentenza, dichiarando irripetibile l'indebito CP_ comunicato con missive del 22 giugno 2018 e seguenti, condannando l' alla restituzione di quanto recuperato. CP_ L' deve rimborsare le spese di lite dei due gradi di giudizio liquidate come da dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022 , nei minimi per la serialità e semplicità delle questioni) con distrazione in favore dell'avv. Ditto .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 369/2022, pubblicata Controparte_3 il 24/02/2022,
1) in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e dichiara l'irripetibilità dell'indebito ( per complessivi € 10.064,03 ) di cui alle comunicazioni datate 22 e 19 giugno 2018 e 5 marzo 2019, condannando l' CP_1 alla restituzione all'appellante di quanto trattenuto a tale titolo;
2) condanna l' a rimborsare alla le spese di lite del doppio grado, CP_1 Pt_1 liquidate per il primo in € 2.695,5 e per l'appello in € 2.904,5 , per entrambi i gradi oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge e distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Ditto.
Camera di consiglio del 25.10.2025
Il Presidente Il Consigliere Estensore
(Dott. Massimo Gullino) ( Dott. Eugenio Scopelliti)