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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA Prima sezione civile
^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 359/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 18/09/2025 vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. , nella qualità di eredi di Pt_2 C.F._2
, elettivamente domiciliate in Messina, Corso Cavour n. 48 presso lo Persona_1 studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro (cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende CodiceFiscale_3 come da mandato in calce all'atto di appello;
Appellanti e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina via G. Pascoli n. 21 presso lo studio dell'avv. CP_2 Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.: ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e redatta su foglio separato;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 458/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per le appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare o, comunque, dichiarare inefficace il D.I. n. 64/07 emesso il 08.03.2007 dal Tribunale di Barcellona P.G. in favore di Controparte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la illegittimità dell'utilizzo del posto barca n. 113/B da parte della società appellata per l'anno 2006 e conseguentemente condannare la stessa a versare alle appellanti gli importi percepiti dai terzi per l'affitto del posto barca medesimo in misura pari alla somma ingiunta in quanto risultante dai tariffari dalla stessa società predisposti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3. Condannare la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado (salvo a compensarle) ed a quelle del presente grado di giudizio oltre rimborso ex art. 15 L.P. ed oneri fiscali. In via istruttoria, occorrendo, disporre c.t.u. al fine di accertare l'ammontare del canone di ormeggio relativo al posto barca in discussione”. per l'appellata: “… a) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e. per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello proposto;
b) nel merito, rigettare l'appello avanzato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 458/2022 (RG 713/2007) emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04/04/2022, per le ragioni dedotte nella parte narrativa;
c) con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Persona_1 decreto ingiuntivo n. 139/2006 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società quale titolare dell'area demaniale Controparte_1 costituente il porto turistico di , giusta atto di concessione del 22 ottobre 2003 reg. conc. n. CP_1 162 rep.641 - della somma di € 3.650,00 - oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio per l'annualità 2005. Nel contestare il dedotto inadempimento, premetteva che a far data dall'anno 2004, a seguito del rilascio di concessione demaniale in favore di era pendente tra detta società Controparte_1 ed i titolari dei contratti di ormeggio stipulati con la fallita una controversia in Controparte_3 ordine alla interpretazione dell'art. 16 della concessione demaniale predetta, che prevedeva in favore degli originari titolari il mantenimento dell'uso del posto barca senza alcun corrispettivo, ad eccezione di quello dovuto per i servizi portuali. Deduceva di essere titolare del posto barca in forza di atto pubblico stipulato il giorno 10.10.1986 con già concessionaria del porto, e di aver regolarmente pagato quanto dovuto Controparte_4 secondo le previsioni contrattuali (corrispettivo dei servizi portuali) anche con riferimento all'anno 2005, mediante la corresponsione dell'importo pari ad € 1.080,00, che, però, non era stato accettato dalla società opposta. Contestava, pertanto, la sussistenza del maggior credito vantato da Controparte_1 Sosteneva, inoltre, che nell'anno 2006, stante il divieto opposto dalla predetta concessionaria, non aveva utilizzato il posto barca, che detta società aveva concesso in uso a terzi, incassando il relativo canone senza fornire alcun rendiconto ad essa opponente, titolare del contratto. Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'opposta in forza della concessione a terzi dell'uso del posto barca de quo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società contestando, nel merito, Controparte_1 la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto. Sosteneva, in particolare, che l'opponente era estranea alla controversia insorta tra essa concessionaria ed alcuni utenti del porto e che, inoltre, la pretesa azionata non aveva ad oggetto canoni di ormeggio, ma, piuttosto, la fornitura dei servizi portuali . Precisava che, a seguito del rilascio della concessione per la gestione del porto ed in forza dell'art. 16 dell'atto medesimo, al fine di consentire il mantenimento dell' utilizzo dei posti barca e la fruizione dei servizi portuali, aveva stipulato nuovi contratti con coloro che avevano già concluso contratti con divenuti inefficaci per difetto di capacità della dante causa”, giusta sentenza del Controparte_4 TAR Sezione di Catania n. 2098/2005. Di conseguenza, nei casi in cui ciò non era avvenuto, era rientrata nella disponibilità dei detti beni poiché – come, appunto, nella specie – il nuovo contratto non era stato concluso. E poiché la si era rifiutata di stipulare un nuovo contratto, doveva ritenersi che l'occupazione Per_1 del posto barca fosse illegittima, ragion per cui l'emissione della fattura e del decreto ingiuntivo era
“perfettamente giustificata e legittima”.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del decesso di e riassunto su ricorso Persona_1 delle eredi, e . Parte_1 Parte_2 Quindi, con sentenza n. 458/2022, emessa in data 13/14.04.2022, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 64/2007 e condannava le opponenti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, queste ultime proponevano appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Con comparsa di costituzione e risposta, resisteva al gravame eccependone, Controparte_1 nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d. leg.vo 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., precedentemente nominato, con ordinanza del 20 ottobre, rilevato che non risultavano rispettati i termini di cui all'art. 163 bis nel testo applicabile ratione temporis, fissava nuova udienza cd.
”virtuale” e con successiva ordinanza del 19 aprile 2024, ritenuta esaurita l'attività di cui agli artt.350 e 351 c.p.c., fissava l'udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni , assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, con ordinanza del 19 settembre 2025, il C.I., preso atto delle note depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di appello, sollevata da per violazione dell'art. 163, co. III, n. 7 c.p.c. risulta superata dalla Controparte_1 fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine di comparizione, secondo quanto previsto dall'art.164 comma 3 c.p.c. Tanto a prescindere dal fatto che il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanato dalla costituzione dell'appellata, che si è limitata ad eccepire la nullità, senza avanzare alcuna richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 10289).
§ 2.- Con il primo motivo di gravame, le appellanti lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva accolto la domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 A sostegno della doglianza, evidenziano che la predetta società aveva posto a fondamento della domanda il proprio titolo concessorio, ossia la concessione n. 163/2003 del 22.10.2003, in forza della quale aveva gestito il porto fino al 2010 ma che essa era stata annullata dal C.G.A. con la sentenza n. 346/2019. In conseguenza di tale annullamento, per effetto del quale aveva dovuto Controparte_1 restituire l'area portuale alla massa dei creditori del fallimento di era venuta Controparte_5 meno la legittimazione della società opposta a pretendere alcunché. L'annullamento dell'atto concessorio – proseguono le appellanti – aveva, infatti, comportato il venir meno, con efficacia retroattiva, di tutti i contratti instaurati dalla già concessionaria e di tutte le obbligazioni di diritto privato che da esso derivano, con la conseguenza che non era ravvisabile più la legittimazione di rispetto tanto alla gestione del porto, quanto alla Controparte_1 riscossione dei corrispettivi dei servizi resi o all'imposizione di tariffe proprie.
Nel sostenere la correttezza della sentenza impugnata, l'appellata evidenzia che la , Per_1 assumendo di avere sempre provveduto al pagamento di quanto richiesto a titolo di corrispettivo della fornitura dei servizi portuali, aveva finito con il riconoscere l'esistenza del debito. Ribadisce, inoltre, l'efficacia inter partes del giudicato amministrativo, pertanto non estendibile nei confronti dell'originaria opponente e delle sue aventi causa.
§ Così riassunte le contrapposte argomentazioni delle parti, ai fini di un ordinato iter motivazionale, è bene ricostruire, sia pure brevemente, le tappe salienti delle vicende concernenti la gestione del porto turistico sulla base delle emergenze documentali acquisite.
Dichiarato con sentenza in data 8 marzo 1994 del Tribunale di Messina il fallimento della
[...]
la Regione Siciliana con d.p.5562 del 29 maggio 2000 disponeva il diniego della CP_3 concessione in favore della stessa e la caducazione dell'atto di sottomissione n. 12399 del 23 giugno 984, avente ad oggetto le aree demaniali e gli specchi acquei costituenti il porto di . CP_1 Con provvedimento n. 535/2001 la Capitaneria di Porto dichiarava caducato l'atto di sottomissione. In conseguenza di ciò, la predetta Amministrazione marittima stipulava con la
[...] in data 22 gennaio 2001 un atto di sottomissione per il contestuale affidamento, in Controparte_1 via temporanea e provvisoria, della struttura portuale e in data 22 ottobre 2003, su conforme autorizzazione della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente ed allo scopo di consentire la gestione del porto turistico, un atto di concessione demaniale marittima, avente ad oggetto la temporanea occupazione e l'uso di area demaniale marittima (banchine, opere foranee, pontili, specchi acquei) per la durata di 30 anni e fino al 21 gennaio 2031, autorizzando, altresì, la società all'esecuzione di opere di completamento delle infrastrutture portuali. Con ordinanza del 24 maggio 2004 la Capitaneria di Porto di Milazzo approvava il regolamento amministrativo per l'uso del porto turistico di , disciplinando l'ormeggio, il traffico CP_1 marittimo ed i servizi portuali offerti ai diportisti dalla concessionaria.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 346/2009, depositata il 5 maggio 2009, il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, riconosciuta la natura privata di parte delle aree oggetto della concessione, annullava, oltre che il provvedimento della Capitaneria di Porto di Milazzo n. 535 del 10.01.2001, sia l'atto di sottomissione n. 33 del 22.01.2001 sia l'atto concessorio n. 162 del 22 ottobre 2003 n. 641 di rep. in favore della Controparte_1
Ebbene, il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui detta sentenza producesse effetti solo inter partes ex art. 2909 c.c., ne ha escluso la rilevanza nel caso de quo, non avendo la Per_1 mai assunto la qualità di parte nel giudizio amministrativo concluso con la sentenza. Ritiene la Corte che tale ragionamento non sia corretto e, pertanto, condivisibile, non potendo contra non tenersi conto della citata decisione. Ed invero, l'annullamento della concessione in forza della quale ha gestito Controparte_1 il porto, producendo effetti ex tunc, ha comportato che detta società non abbia mai validamente assunto la qualità di concessionaria relativamente alle aree portuali risultate di proprietà privata. Né la stessa ha provato, come sarebbe stato suo onere - trattandosi di fatto costitutivo della domanda
- che il posto barca in questione non ricadeva in tali aree (cui si riferiva la pronuncia demolitoria del G.A.) ma in zona demaniale. Ne discende che nessuna legittimazione residua in capo alla medesima in ordine alla riscossione dei canoni per l'ormeggio delle imbarcazioni all'interno del porto turistico o per la fornitura dei servizi portuali.
Sebbene tali argomentazioni siano già sufficienti ad evidenziare la fondatezza della doglianza in esame, ragioni di completezza inducono ad ulteriori considerazioni, peraltro già esposte dalla Corte in precedenti pronunce vertenti su fattispecie analoghe a quella in esame. È noto che, a norma dell'art. 2909 c.c., il quale trova applicazione anche in riferimento al giudicato amministrativo di annullamento di un atto per illegittimità, la sentenza divenuta definitiva fa stato solo fra le parti del giudizio. Tale valutazione trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «… il giudicato amministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 c.c. …» (Cass. n. 15393/2014; conf. Cass., Sez. Un., n. 1636/1964).
La regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce tuttavia delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto – ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile – o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari: legame che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti;
con la precisazione che tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass. civ. n. 21000/2019) Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudicato amministrativo di annullamento produce effetti ultra partes solo nelle eccezionali ipotesi di inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto:
“… in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente — che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato …” (C.d.S. Adunanza Plenaria del 27.02.2019, sentenze gemelle nn. 4 e 5). Nondimeno, a prescindere dalle ipotesi in cui la pronuncia di annullamento di un atto amministrativo ha efficacia inter partes o erga omnes, occorre tenere conto pure dell'efficacia riflessa del giudicato. Come anche di recente precisato dal Supremo Collegio, «la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui é stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite» (Cass. civ., Sez. II, 21.02.2023, n. 5377). In altri termini, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cassazione civile sez. III, 5/7/2019, n.18062).
Sulla scorta di tale orientamento, al quale la Corte intende assicurare continuità, come del resto ha già fatto nell'ambito di precedenti pronunce vertenti su fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, deve ritenersi che l'efficacia riflessa del giudicato operi al cospetto di nesso di pregiudizialità- dipendenza tra situazioni giuridiche. Ebbene, nel caso di specie, può tranquillamente affermarsi che fosse titolare di Persona_1 una posizione giuridica sostanzialmente dipendente da quella definita nel giudizio amministrativo, ossia la validità dell'atto concessorio che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Il che comporta che, sebbene la medesima non abbia assunto la qualità di parte nell'ambito del giudizio amministrativo, la sentenza n. 346/2009, pronunciata dal C.G.A. – e passata in giudicato – produce efficacia riflessa nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio. Ed invero, l'annullamento della concessione non può che produrre effetti riflessi nei confronti di quei rapporti che , in forza dell'atto caducato, aveva instaurato con i terzi ed in Controparte_1 relazione ai quali aveva diritto a pretendere il corrispettivo dei servizi portuali e/o i canoni di ormeggio. Deve, a questo punto, rilevarsi che, contrariamente all'assunto dell'odierna appellata, che ha addebitato alla l'occupazione abusiva del posto barca, quest'ultima e, di seguito, le sue eredi Per_1 abbiano goduto del bene in forza di un valido titolo contrattuale, originato da facta concludentia. Va, al riguardo, richiamato il già cennato impegno assunto dalla nuova concessionaria ai sensi dell'art. 16 dell'atto concessorio del 2003, che, all'ultimo comma, prevedeva che la medesima entro il previsto termine di 120 giorni dalla consegna delle aree, avrebbe dovuto invitare i precedenti titolari alla stipula di un nuovo contratto concedendo termine di 30 giorni, scaduto il quale l'ormeggio sarebbe rientrato nella disponibilità di CP_1 Nella specie, benché di tale invito non vi sia traccia documentale, tuttavia, la – non contestata – perdurante fruizione da parte della del posto barca e dei servizi offerti dalla società induce a Per_1 ritenere che il nuovo contratto di ormeggio sia stato stipulato non in forma scritta, ma tramite tale comportamento concludente. Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2011, n. 19201), secondo cui il contratto di ormeggio – atipico ed a forma libera – può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per facta concludentia, anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore. Ebbene, una volta venuto meno il titolo concessorio, che la legittimava alla gestione del porto,
[...] non aveva alcun titolo per pretendere la riscossione dei canoni per le imbarcazioni Controparte_1 all'interno del porto turistico. La sentenza del C.G.A. ha, infatti, comportato la caducazione dei rapporti che la società aveva instaurato con terzi nella posizione di concessionaria ed in relazione ai quali ha avanzato la richiesta di pagamento dei canoni. Tali rapporti dipendono, infatti, proprio dalla vigenza della concessione e dalla insussistenza di ragioni incidenti sulla sopravvivenza del detto titolo. Vero è che la regola dell'efficacia retroattiva dell'annullamento può essere derogata laddove possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale a determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato 2755/2011). Ma, al di là del fatto che siffatta possibilità di rimodulazione degli effetti dell'annullamento vale nel caso di atti normativi e generali, nella specie, una tale evenienza neanche è stata allegata da CP_1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, può ritenersi assorbito l'ulteriore profilo in cui si articola il motivo di appello e con il quale si contesta la correttezza delle valutazioni del Tribunale in punto di “quantum debeatur”
§ 3.-Con il secondo motivo di impugnazione le appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Tribunale rigettato la loro domanda riconvenzionale. Sostengono che la statuizione di rigetto, fondata sull'asserita mancanza di prova circa l'indebita fruizione dell'ormeggio e la percezione dei relativi corrispettivi da parte di Controparte_1 non teneva conto della mancata contestazione e, anzi, dell'esplicita ammissione della circostanza de qua, con conseguente efficacia confessoria. Deducono, altresì, che l'entità della pretesa avrebbe potuto agevolmente determinarsi per relationem, facendo riferimento alla tariffa annuale applicata dal gestore per l'anno 2005, pari ad € 3.650,00, da ritenersi corrispondente al lucro conseguito dalla società appellata per l'utilizzo del posto barca in contestazione. Evidenziano di avere pure formulato, al fine di quantificare le somme riscosse da CP_1 CP_1
richiesta di c.t.u., rigettata dal primo decidente e riproposta in questa sede.
[...]
La doglianza, in tutte le sue articolazioni, è infondata. Ritiene la Corte che, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'allora opponente non abbia provato, come sarebbe stato suo onere, i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa. Invero, non emerge dagli atti del giudizio alcun elemento probatorio in riferimento all'asserito utilizzo del posto barca n. 113/B nell'annualità 2006 da parte della in favore di terzi Controparte_1 né tantomeno della riscossione di eventuali compensi. Né può ritenersi che le circostanze in questione non necessitassero di essere dimostrate al cospetto dell'esplicito riconoscimento da parte di Controparte_1 La società, infatti, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad addebitare alla – peraltro, Per_1 erroneamente come sopra detto – l'occupazione abusiva del posto barca in difetto della stipulazione del nuovo contratto. Tuttavia, tale allegazione non è sufficiente a ritenere provato che la società abbia anche consentito a terzi il godimento del posto barca, percependo il relativo corrispettivo. Piuttosto, la qualifica attribuita alla esclude, in radice, la possibilità che Per_1 Controparte_1 abbia consentito a terzi il godimento del posto barca, di fatto occupato dalla predetta.
[...] E poiché in base delle risultanze probatorie non può ritenersi provata l'indebita fruizione del posto barca da parte del gestore nè la percezione dei corrispettivi, la richiesta di c.t.u., finalizzata alla determinazione del quantum, deve ritenersi priva di fondamento.
§ 4.-Con l'ultimo motivo di gravame, le appellanti lamentano l'errata statuizione sulle spese, che, stante l'infondatezza della domanda nel rito e nel merito, andavano poste a carico della società opposta. In ogni caso, considerata la particolarità della materia, la complessità interpretativa delle questioni sottoposte al Tribunale e la sopravvenuta giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto condurre a disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Deve, in proposito, premettersi che la parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite. Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024). Va, altresì, considerato che in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore. Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che, nel caso in esame, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti e della sostanziale equivalenza di valore delle domande contrapposte, le spese del doppio grado debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 359/2023 R.G. sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 458 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04.2022 e Pt_2 pubblicata in data 14.04.2022, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei confronti di (oggi eredi Controparte_1 Persona_1
e ) e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1 Parte_2 64/2007 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 14.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 359/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 18/09/2025 vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. , nella qualità di eredi di Pt_2 C.F._2
, elettivamente domiciliate in Messina, Corso Cavour n. 48 presso lo Persona_1 studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro (cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende CodiceFiscale_3 come da mandato in calce all'atto di appello;
Appellanti e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina via G. Pascoli n. 21 presso lo studio dell'avv. CP_2 Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.: ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e redatta su foglio separato;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 458/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per le appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare o, comunque, dichiarare inefficace il D.I. n. 64/07 emesso il 08.03.2007 dal Tribunale di Barcellona P.G. in favore di Controparte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la illegittimità dell'utilizzo del posto barca n. 113/B da parte della società appellata per l'anno 2006 e conseguentemente condannare la stessa a versare alle appellanti gli importi percepiti dai terzi per l'affitto del posto barca medesimo in misura pari alla somma ingiunta in quanto risultante dai tariffari dalla stessa società predisposti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3. Condannare la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado (salvo a compensarle) ed a quelle del presente grado di giudizio oltre rimborso ex art. 15 L.P. ed oneri fiscali. In via istruttoria, occorrendo, disporre c.t.u. al fine di accertare l'ammontare del canone di ormeggio relativo al posto barca in discussione”. per l'appellata: “… a) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e. per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello proposto;
b) nel merito, rigettare l'appello avanzato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 458/2022 (RG 713/2007) emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04/04/2022, per le ragioni dedotte nella parte narrativa;
c) con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Persona_1 decreto ingiuntivo n. 139/2006 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società quale titolare dell'area demaniale Controparte_1 costituente il porto turistico di , giusta atto di concessione del 22 ottobre 2003 reg. conc. n. CP_1 162 rep.641 - della somma di € 3.650,00 - oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio per l'annualità 2005. Nel contestare il dedotto inadempimento, premetteva che a far data dall'anno 2004, a seguito del rilascio di concessione demaniale in favore di era pendente tra detta società Controparte_1 ed i titolari dei contratti di ormeggio stipulati con la fallita una controversia in Controparte_3 ordine alla interpretazione dell'art. 16 della concessione demaniale predetta, che prevedeva in favore degli originari titolari il mantenimento dell'uso del posto barca senza alcun corrispettivo, ad eccezione di quello dovuto per i servizi portuali. Deduceva di essere titolare del posto barca in forza di atto pubblico stipulato il giorno 10.10.1986 con già concessionaria del porto, e di aver regolarmente pagato quanto dovuto Controparte_4 secondo le previsioni contrattuali (corrispettivo dei servizi portuali) anche con riferimento all'anno 2005, mediante la corresponsione dell'importo pari ad € 1.080,00, che, però, non era stato accettato dalla società opposta. Contestava, pertanto, la sussistenza del maggior credito vantato da Controparte_1 Sosteneva, inoltre, che nell'anno 2006, stante il divieto opposto dalla predetta concessionaria, non aveva utilizzato il posto barca, che detta società aveva concesso in uso a terzi, incassando il relativo canone senza fornire alcun rendiconto ad essa opponente, titolare del contratto. Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'opposta in forza della concessione a terzi dell'uso del posto barca de quo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società contestando, nel merito, Controparte_1 la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto. Sosteneva, in particolare, che l'opponente era estranea alla controversia insorta tra essa concessionaria ed alcuni utenti del porto e che, inoltre, la pretesa azionata non aveva ad oggetto canoni di ormeggio, ma, piuttosto, la fornitura dei servizi portuali . Precisava che, a seguito del rilascio della concessione per la gestione del porto ed in forza dell'art. 16 dell'atto medesimo, al fine di consentire il mantenimento dell' utilizzo dei posti barca e la fruizione dei servizi portuali, aveva stipulato nuovi contratti con coloro che avevano già concluso contratti con divenuti inefficaci per difetto di capacità della dante causa”, giusta sentenza del Controparte_4 TAR Sezione di Catania n. 2098/2005. Di conseguenza, nei casi in cui ciò non era avvenuto, era rientrata nella disponibilità dei detti beni poiché – come, appunto, nella specie – il nuovo contratto non era stato concluso. E poiché la si era rifiutata di stipulare un nuovo contratto, doveva ritenersi che l'occupazione Per_1 del posto barca fosse illegittima, ragion per cui l'emissione della fattura e del decreto ingiuntivo era
“perfettamente giustificata e legittima”.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del decesso di e riassunto su ricorso Persona_1 delle eredi, e . Parte_1 Parte_2 Quindi, con sentenza n. 458/2022, emessa in data 13/14.04.2022, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 64/2007 e condannava le opponenti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, queste ultime proponevano appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Con comparsa di costituzione e risposta, resisteva al gravame eccependone, Controparte_1 nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d. leg.vo 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., precedentemente nominato, con ordinanza del 20 ottobre, rilevato che non risultavano rispettati i termini di cui all'art. 163 bis nel testo applicabile ratione temporis, fissava nuova udienza cd.
”virtuale” e con successiva ordinanza del 19 aprile 2024, ritenuta esaurita l'attività di cui agli artt.350 e 351 c.p.c., fissava l'udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni , assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, con ordinanza del 19 settembre 2025, il C.I., preso atto delle note depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di appello, sollevata da per violazione dell'art. 163, co. III, n. 7 c.p.c. risulta superata dalla Controparte_1 fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine di comparizione, secondo quanto previsto dall'art.164 comma 3 c.p.c. Tanto a prescindere dal fatto che il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanato dalla costituzione dell'appellata, che si è limitata ad eccepire la nullità, senza avanzare alcuna richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 10289).
§ 2.- Con il primo motivo di gravame, le appellanti lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva accolto la domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 A sostegno della doglianza, evidenziano che la predetta società aveva posto a fondamento della domanda il proprio titolo concessorio, ossia la concessione n. 163/2003 del 22.10.2003, in forza della quale aveva gestito il porto fino al 2010 ma che essa era stata annullata dal C.G.A. con la sentenza n. 346/2019. In conseguenza di tale annullamento, per effetto del quale aveva dovuto Controparte_1 restituire l'area portuale alla massa dei creditori del fallimento di era venuta Controparte_5 meno la legittimazione della società opposta a pretendere alcunché. L'annullamento dell'atto concessorio – proseguono le appellanti – aveva, infatti, comportato il venir meno, con efficacia retroattiva, di tutti i contratti instaurati dalla già concessionaria e di tutte le obbligazioni di diritto privato che da esso derivano, con la conseguenza che non era ravvisabile più la legittimazione di rispetto tanto alla gestione del porto, quanto alla Controparte_1 riscossione dei corrispettivi dei servizi resi o all'imposizione di tariffe proprie.
Nel sostenere la correttezza della sentenza impugnata, l'appellata evidenzia che la , Per_1 assumendo di avere sempre provveduto al pagamento di quanto richiesto a titolo di corrispettivo della fornitura dei servizi portuali, aveva finito con il riconoscere l'esistenza del debito. Ribadisce, inoltre, l'efficacia inter partes del giudicato amministrativo, pertanto non estendibile nei confronti dell'originaria opponente e delle sue aventi causa.
§ Così riassunte le contrapposte argomentazioni delle parti, ai fini di un ordinato iter motivazionale, è bene ricostruire, sia pure brevemente, le tappe salienti delle vicende concernenti la gestione del porto turistico sulla base delle emergenze documentali acquisite.
Dichiarato con sentenza in data 8 marzo 1994 del Tribunale di Messina il fallimento della
[...]
la Regione Siciliana con d.p.5562 del 29 maggio 2000 disponeva il diniego della CP_3 concessione in favore della stessa e la caducazione dell'atto di sottomissione n. 12399 del 23 giugno 984, avente ad oggetto le aree demaniali e gli specchi acquei costituenti il porto di . CP_1 Con provvedimento n. 535/2001 la Capitaneria di Porto dichiarava caducato l'atto di sottomissione. In conseguenza di ciò, la predetta Amministrazione marittima stipulava con la
[...] in data 22 gennaio 2001 un atto di sottomissione per il contestuale affidamento, in Controparte_1 via temporanea e provvisoria, della struttura portuale e in data 22 ottobre 2003, su conforme autorizzazione della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente ed allo scopo di consentire la gestione del porto turistico, un atto di concessione demaniale marittima, avente ad oggetto la temporanea occupazione e l'uso di area demaniale marittima (banchine, opere foranee, pontili, specchi acquei) per la durata di 30 anni e fino al 21 gennaio 2031, autorizzando, altresì, la società all'esecuzione di opere di completamento delle infrastrutture portuali. Con ordinanza del 24 maggio 2004 la Capitaneria di Porto di Milazzo approvava il regolamento amministrativo per l'uso del porto turistico di , disciplinando l'ormeggio, il traffico CP_1 marittimo ed i servizi portuali offerti ai diportisti dalla concessionaria.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 346/2009, depositata il 5 maggio 2009, il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, riconosciuta la natura privata di parte delle aree oggetto della concessione, annullava, oltre che il provvedimento della Capitaneria di Porto di Milazzo n. 535 del 10.01.2001, sia l'atto di sottomissione n. 33 del 22.01.2001 sia l'atto concessorio n. 162 del 22 ottobre 2003 n. 641 di rep. in favore della Controparte_1
Ebbene, il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui detta sentenza producesse effetti solo inter partes ex art. 2909 c.c., ne ha escluso la rilevanza nel caso de quo, non avendo la Per_1 mai assunto la qualità di parte nel giudizio amministrativo concluso con la sentenza. Ritiene la Corte che tale ragionamento non sia corretto e, pertanto, condivisibile, non potendo contra non tenersi conto della citata decisione. Ed invero, l'annullamento della concessione in forza della quale ha gestito Controparte_1 il porto, producendo effetti ex tunc, ha comportato che detta società non abbia mai validamente assunto la qualità di concessionaria relativamente alle aree portuali risultate di proprietà privata. Né la stessa ha provato, come sarebbe stato suo onere - trattandosi di fatto costitutivo della domanda
- che il posto barca in questione non ricadeva in tali aree (cui si riferiva la pronuncia demolitoria del G.A.) ma in zona demaniale. Ne discende che nessuna legittimazione residua in capo alla medesima in ordine alla riscossione dei canoni per l'ormeggio delle imbarcazioni all'interno del porto turistico o per la fornitura dei servizi portuali.
Sebbene tali argomentazioni siano già sufficienti ad evidenziare la fondatezza della doglianza in esame, ragioni di completezza inducono ad ulteriori considerazioni, peraltro già esposte dalla Corte in precedenti pronunce vertenti su fattispecie analoghe a quella in esame. È noto che, a norma dell'art. 2909 c.c., il quale trova applicazione anche in riferimento al giudicato amministrativo di annullamento di un atto per illegittimità, la sentenza divenuta definitiva fa stato solo fra le parti del giudizio. Tale valutazione trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «… il giudicato amministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 c.c. …» (Cass. n. 15393/2014; conf. Cass., Sez. Un., n. 1636/1964).
La regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce tuttavia delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto – ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile – o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari: legame che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti;
con la precisazione che tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass. civ. n. 21000/2019) Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudicato amministrativo di annullamento produce effetti ultra partes solo nelle eccezionali ipotesi di inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto:
“… in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente — che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato …” (C.d.S. Adunanza Plenaria del 27.02.2019, sentenze gemelle nn. 4 e 5). Nondimeno, a prescindere dalle ipotesi in cui la pronuncia di annullamento di un atto amministrativo ha efficacia inter partes o erga omnes, occorre tenere conto pure dell'efficacia riflessa del giudicato. Come anche di recente precisato dal Supremo Collegio, «la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui é stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite» (Cass. civ., Sez. II, 21.02.2023, n. 5377). In altri termini, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cassazione civile sez. III, 5/7/2019, n.18062).
Sulla scorta di tale orientamento, al quale la Corte intende assicurare continuità, come del resto ha già fatto nell'ambito di precedenti pronunce vertenti su fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, deve ritenersi che l'efficacia riflessa del giudicato operi al cospetto di nesso di pregiudizialità- dipendenza tra situazioni giuridiche. Ebbene, nel caso di specie, può tranquillamente affermarsi che fosse titolare di Persona_1 una posizione giuridica sostanzialmente dipendente da quella definita nel giudizio amministrativo, ossia la validità dell'atto concessorio che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Il che comporta che, sebbene la medesima non abbia assunto la qualità di parte nell'ambito del giudizio amministrativo, la sentenza n. 346/2009, pronunciata dal C.G.A. – e passata in giudicato – produce efficacia riflessa nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio. Ed invero, l'annullamento della concessione non può che produrre effetti riflessi nei confronti di quei rapporti che , in forza dell'atto caducato, aveva instaurato con i terzi ed in Controparte_1 relazione ai quali aveva diritto a pretendere il corrispettivo dei servizi portuali e/o i canoni di ormeggio. Deve, a questo punto, rilevarsi che, contrariamente all'assunto dell'odierna appellata, che ha addebitato alla l'occupazione abusiva del posto barca, quest'ultima e, di seguito, le sue eredi Per_1 abbiano goduto del bene in forza di un valido titolo contrattuale, originato da facta concludentia. Va, al riguardo, richiamato il già cennato impegno assunto dalla nuova concessionaria ai sensi dell'art. 16 dell'atto concessorio del 2003, che, all'ultimo comma, prevedeva che la medesima entro il previsto termine di 120 giorni dalla consegna delle aree, avrebbe dovuto invitare i precedenti titolari alla stipula di un nuovo contratto concedendo termine di 30 giorni, scaduto il quale l'ormeggio sarebbe rientrato nella disponibilità di CP_1 Nella specie, benché di tale invito non vi sia traccia documentale, tuttavia, la – non contestata – perdurante fruizione da parte della del posto barca e dei servizi offerti dalla società induce a Per_1 ritenere che il nuovo contratto di ormeggio sia stato stipulato non in forma scritta, ma tramite tale comportamento concludente. Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2011, n. 19201), secondo cui il contratto di ormeggio – atipico ed a forma libera – può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per facta concludentia, anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore. Ebbene, una volta venuto meno il titolo concessorio, che la legittimava alla gestione del porto,
[...] non aveva alcun titolo per pretendere la riscossione dei canoni per le imbarcazioni Controparte_1 all'interno del porto turistico. La sentenza del C.G.A. ha, infatti, comportato la caducazione dei rapporti che la società aveva instaurato con terzi nella posizione di concessionaria ed in relazione ai quali ha avanzato la richiesta di pagamento dei canoni. Tali rapporti dipendono, infatti, proprio dalla vigenza della concessione e dalla insussistenza di ragioni incidenti sulla sopravvivenza del detto titolo. Vero è che la regola dell'efficacia retroattiva dell'annullamento può essere derogata laddove possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale a determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato 2755/2011). Ma, al di là del fatto che siffatta possibilità di rimodulazione degli effetti dell'annullamento vale nel caso di atti normativi e generali, nella specie, una tale evenienza neanche è stata allegata da CP_1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, può ritenersi assorbito l'ulteriore profilo in cui si articola il motivo di appello e con il quale si contesta la correttezza delle valutazioni del Tribunale in punto di “quantum debeatur”
§ 3.-Con il secondo motivo di impugnazione le appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Tribunale rigettato la loro domanda riconvenzionale. Sostengono che la statuizione di rigetto, fondata sull'asserita mancanza di prova circa l'indebita fruizione dell'ormeggio e la percezione dei relativi corrispettivi da parte di Controparte_1 non teneva conto della mancata contestazione e, anzi, dell'esplicita ammissione della circostanza de qua, con conseguente efficacia confessoria. Deducono, altresì, che l'entità della pretesa avrebbe potuto agevolmente determinarsi per relationem, facendo riferimento alla tariffa annuale applicata dal gestore per l'anno 2005, pari ad € 3.650,00, da ritenersi corrispondente al lucro conseguito dalla società appellata per l'utilizzo del posto barca in contestazione. Evidenziano di avere pure formulato, al fine di quantificare le somme riscosse da CP_1 CP_1
richiesta di c.t.u., rigettata dal primo decidente e riproposta in questa sede.
[...]
La doglianza, in tutte le sue articolazioni, è infondata. Ritiene la Corte che, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'allora opponente non abbia provato, come sarebbe stato suo onere, i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa. Invero, non emerge dagli atti del giudizio alcun elemento probatorio in riferimento all'asserito utilizzo del posto barca n. 113/B nell'annualità 2006 da parte della in favore di terzi Controparte_1 né tantomeno della riscossione di eventuali compensi. Né può ritenersi che le circostanze in questione non necessitassero di essere dimostrate al cospetto dell'esplicito riconoscimento da parte di Controparte_1 La società, infatti, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad addebitare alla – peraltro, Per_1 erroneamente come sopra detto – l'occupazione abusiva del posto barca in difetto della stipulazione del nuovo contratto. Tuttavia, tale allegazione non è sufficiente a ritenere provato che la società abbia anche consentito a terzi il godimento del posto barca, percependo il relativo corrispettivo. Piuttosto, la qualifica attribuita alla esclude, in radice, la possibilità che Per_1 Controparte_1 abbia consentito a terzi il godimento del posto barca, di fatto occupato dalla predetta.
[...] E poiché in base delle risultanze probatorie non può ritenersi provata l'indebita fruizione del posto barca da parte del gestore nè la percezione dei corrispettivi, la richiesta di c.t.u., finalizzata alla determinazione del quantum, deve ritenersi priva di fondamento.
§ 4.-Con l'ultimo motivo di gravame, le appellanti lamentano l'errata statuizione sulle spese, che, stante l'infondatezza della domanda nel rito e nel merito, andavano poste a carico della società opposta. In ogni caso, considerata la particolarità della materia, la complessità interpretativa delle questioni sottoposte al Tribunale e la sopravvenuta giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto condurre a disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Deve, in proposito, premettersi che la parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite. Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024). Va, altresì, considerato che in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore. Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che, nel caso in esame, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti e della sostanziale equivalenza di valore delle domande contrapposte, le spese del doppio grado debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 359/2023 R.G. sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 458 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.04.2022 e Pt_2 pubblicata in data 14.04.2022, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei confronti di (oggi eredi Controparte_1 Persona_1
e ) e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1 Parte_2 64/2007 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 14.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino