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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4616/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4616/2020 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Vitantonio Pollaccia Parte_1
e NO OS IA;
APPELLANTE contro
, contumace; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2017/2019 depositata in data
03.09.2019 a definizione del giudizio n. R.G.: 1989/2019.
CONCLUSIONI Parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2017/2019, depositata il 03.09.2019 ed emessa a definizione del giudizio n. R.G. 1989/2019, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., veniva annullata l'ingiunzione fiscale n. 20190134900003122 del 03.01.2019, irrogata dal a titolo di sanzione per Controparte_1 infrazione al Codice della Strada. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito l'omesso esame del motivo di opposizione relativo alla invalida formazione del titolo esecutivo sotteso all'ingiunzione, poiché pagina 1 di 3 notificato in violazione del termine perentorio di cui all'art. 201, co. 1, C.d.S., nonché dell'art. 8, co. II,
L. 890/1982. Ha precisato, sul punto, che l'ingiunzione opposta non ha consentito di verificare la data di accertamento e notifica dell'infrazione, con conseguente impossibilità di valutare la regolarità del procedimento amministrativo, mancando in atti, altresì, prova della spedizione e della consegna della c.d.
CAD, necessaria ai fini del perfezionamento della notifica del verbale. Ha insistito, dunque, in riforma della sentenza impugnata, per l'annullamento integrale dell'ingiunzione fiscale opposta.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 07.09.2020, la in qualità di Controparte_2
Concessionaria dei Servizi di Riscossione per l'ente impositore, ha insistito per la correttezza della formazione e notificazione del titolo esecutivo sotteso all'ingiunzione, ritualmente notificato a mezzo posta per compiuta giacenza in data 18.02.2014. Ha sostenuto, altresì, il rispetto dei termini di cui all'art. 201 C.d.S., avendo provveduto alla notifica dell'atto entro i novanta giorni prescritti;
ribadendo, infine, le difese già sostenute in primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
3. Il , pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 e assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'appello è infondato per i motivi che si espongono.
6. Parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccepita invalidità del titolo, per mancato rispetto del termine perentorio previsto per la contestazione della sanzione amministrativa. In particolare, ha sostenuto l'invalidità della procedura notificatoria del verbale sotteso all'ingiunzione, in forza della mancata prova della spedizione della c.d. raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto, nonché, in ogni caso, l'assenza della data dell'asserita infrazione, necessaria al fine di valutare la tempestività della notifica.
Il Concessionario ha, invece, contestato la tesi avversa, precisando di aver tempestivamente depositato prova della spedizione della CAD, con conseguente regolarità del processo notificatorio del verbale di accertamento, perfezionatosi in data 18.02.2014 per compiuta giacenza.
7. Va osservato che, sebbene il Giudice di primo grado abbia omesso di valutare la regolare notifica e formazione del titolo esecutivo prodromico all'ingiunzione opposta – pur contestata da parte opponente in primo grado nel proprio atto introduttivo -, il motivo è, in ogni caso, infondato nel merito.
La ha, difatti, ampiamente provato sia la tempestiva notifica del verbale di Controparte_2 accertamento, avvenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 201, co. I, C.d.S., sia la regolarità del procedimento notificatorio, perfezionatosi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18.02.2014.
Con riferimento, in primo luogo, al rispetto del termine perentorio dei novanta giorni intercorrente tra la data in cui è stata commessa l'infrazione e la notifica del verbale, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, sia nell'ingiunzione opposta, sia nell'atto di accertamento prodromico, viene espressamente indicata la data di emissione del verbale, avvenuta,
pagina 2 di 3 precisamente, il 06.12.2013. Ne consegue che l'accertamento risulta notificato nel rispetto dei termini di cui all'art. 201, co. I, c.p.c.
Parimenti infondata appare l'eccepita irregolarità del procedimento notificatorio per mancata prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa. La Concessionaria ha, infatti, prodotto copia della cartolina di ricevimento della raccomandata n. 764700203017, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario in data 05.02.2014, poi perfezionata per compiuta giacenza il
18.02.2014. Nella relata viene fatto specifico riferimento al deposito del plico presso l'ufficio comunale e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76567627157-7, che ha ritualmente versato in atti (all. 2). La CAD prodotta risulta univocamente riconducibile all'atto contestato (“n. 2837/2013 del cronologico”) e completa in tutte le sue parti: i) rif. avvenuto deposito dell'atto stragiudiziale spedito con raccomandata n. 764700203017; ii) spedizione presso l'indirizzo di residenza di;
iii) immissione in cassetta in data 06.02.2014. Parte_1
Ne consegue che vi è piena prova della regolarità della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 1837/2013, avvenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, co. II, L. 890/1982; pertanto, l'eccezione di invalida formazione del titolo sotteso all'ingiunzione è infondata.
L'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato costituito, secondo i parametri minimi fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200), in ragione della semplicità delle questioni controverse, della natura strettamente documentale della controversia, nonché della modalità semplificata di decisione.
9. Attesa la contumacia dell'ente comunale non si dispone nulla sulle spese in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi €1.278, oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge;
3. Nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_1
Così deciso in Bari il 18.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4616/2020 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Vitantonio Pollaccia Parte_1
e NO OS IA;
APPELLANTE contro
, contumace; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2017/2019 depositata in data
03.09.2019 a definizione del giudizio n. R.G.: 1989/2019.
CONCLUSIONI Parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2017/2019, depositata il 03.09.2019 ed emessa a definizione del giudizio n. R.G. 1989/2019, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., veniva annullata l'ingiunzione fiscale n. 20190134900003122 del 03.01.2019, irrogata dal a titolo di sanzione per Controparte_1 infrazione al Codice della Strada. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito l'omesso esame del motivo di opposizione relativo alla invalida formazione del titolo esecutivo sotteso all'ingiunzione, poiché pagina 1 di 3 notificato in violazione del termine perentorio di cui all'art. 201, co. 1, C.d.S., nonché dell'art. 8, co. II,
L. 890/1982. Ha precisato, sul punto, che l'ingiunzione opposta non ha consentito di verificare la data di accertamento e notifica dell'infrazione, con conseguente impossibilità di valutare la regolarità del procedimento amministrativo, mancando in atti, altresì, prova della spedizione e della consegna della c.d.
CAD, necessaria ai fini del perfezionamento della notifica del verbale. Ha insistito, dunque, in riforma della sentenza impugnata, per l'annullamento integrale dell'ingiunzione fiscale opposta.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 07.09.2020, la in qualità di Controparte_2
Concessionaria dei Servizi di Riscossione per l'ente impositore, ha insistito per la correttezza della formazione e notificazione del titolo esecutivo sotteso all'ingiunzione, ritualmente notificato a mezzo posta per compiuta giacenza in data 18.02.2014. Ha sostenuto, altresì, il rispetto dei termini di cui all'art. 201 C.d.S., avendo provveduto alla notifica dell'atto entro i novanta giorni prescritti;
ribadendo, infine, le difese già sostenute in primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
3. Il , pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 e assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'appello è infondato per i motivi che si espongono.
6. Parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccepita invalidità del titolo, per mancato rispetto del termine perentorio previsto per la contestazione della sanzione amministrativa. In particolare, ha sostenuto l'invalidità della procedura notificatoria del verbale sotteso all'ingiunzione, in forza della mancata prova della spedizione della c.d. raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto, nonché, in ogni caso, l'assenza della data dell'asserita infrazione, necessaria al fine di valutare la tempestività della notifica.
Il Concessionario ha, invece, contestato la tesi avversa, precisando di aver tempestivamente depositato prova della spedizione della CAD, con conseguente regolarità del processo notificatorio del verbale di accertamento, perfezionatosi in data 18.02.2014 per compiuta giacenza.
7. Va osservato che, sebbene il Giudice di primo grado abbia omesso di valutare la regolare notifica e formazione del titolo esecutivo prodromico all'ingiunzione opposta – pur contestata da parte opponente in primo grado nel proprio atto introduttivo -, il motivo è, in ogni caso, infondato nel merito.
La ha, difatti, ampiamente provato sia la tempestiva notifica del verbale di Controparte_2 accertamento, avvenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 201, co. I, C.d.S., sia la regolarità del procedimento notificatorio, perfezionatosi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18.02.2014.
Con riferimento, in primo luogo, al rispetto del termine perentorio dei novanta giorni intercorrente tra la data in cui è stata commessa l'infrazione e la notifica del verbale, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, sia nell'ingiunzione opposta, sia nell'atto di accertamento prodromico, viene espressamente indicata la data di emissione del verbale, avvenuta,
pagina 2 di 3 precisamente, il 06.12.2013. Ne consegue che l'accertamento risulta notificato nel rispetto dei termini di cui all'art. 201, co. I, c.p.c.
Parimenti infondata appare l'eccepita irregolarità del procedimento notificatorio per mancata prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa. La Concessionaria ha, infatti, prodotto copia della cartolina di ricevimento della raccomandata n. 764700203017, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario in data 05.02.2014, poi perfezionata per compiuta giacenza il
18.02.2014. Nella relata viene fatto specifico riferimento al deposito del plico presso l'ufficio comunale e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76567627157-7, che ha ritualmente versato in atti (all. 2). La CAD prodotta risulta univocamente riconducibile all'atto contestato (“n. 2837/2013 del cronologico”) e completa in tutte le sue parti: i) rif. avvenuto deposito dell'atto stragiudiziale spedito con raccomandata n. 764700203017; ii) spedizione presso l'indirizzo di residenza di;
iii) immissione in cassetta in data 06.02.2014. Parte_1
Ne consegue che vi è piena prova della regolarità della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 1837/2013, avvenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, co. II, L. 890/1982; pertanto, l'eccezione di invalida formazione del titolo sotteso all'ingiunzione è infondata.
L'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato costituito, secondo i parametri minimi fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200), in ragione della semplicità delle questioni controverse, della natura strettamente documentale della controversia, nonché della modalità semplificata di decisione.
9. Attesa la contumacia dell'ente comunale non si dispone nulla sulle spese in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi €1.278, oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge;
3. Nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_1
Così deciso in Bari il 18.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
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