Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità derivata dell'intimazione per inesistenza/nullità notificazione provvedimenti presupposti

    La Corte ha ritenuto che per le cartelle relative a crediti di natura previdenziale vi sia difetto di giurisdizione. Per il resto, nel merito, il ricorso è infondato poiché l'Agenzia delle Entrate ha prodotto le relate di notifica PEC delle cartelle sottese all'intimazione e alcune cartelle erano già state oggetto di precedente giudizio.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso

    La richiesta di cessata materia del contendere, legata anche alla richiesta di rottamazione, non è stata accolta perché l'istanza di rottamazione non si è perfezionata per mancata documentazione di pagamento e la rinuncia al ricorso è stata contestata dall'Ufficio.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per crediti previdenziali

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti di natura previdenziale, indicando il giudice ordinario come competente e assegnando termine per la riassunzione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte rigetta il ricorso nel resto, implicando che la questione di tardività non è stata accolta o è stata superata dalla decisione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 28
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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