CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16597/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027607350000 IVA-IRES-IRAP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22217/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.L., in persona dell'amministratore unico sig. Rappresentante_1, rappresentata dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate IO impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità derivata dell'intimazione di pagamento (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (cartelle – avvisi di addebito - avviso di accertamento), in violazione degli artt. 25, co. 1 e 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73, nonché dell'art. 6, co.
1 - legge n. 212/2000.
Chiede:
- nullità e/o la illegittimità della Intimazione di Pagamento impugnata, o in via subordinata l'annullamento parziale della stessa, con la condanna al rimborso di quanto nella denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- spese e gli onorari ex art. 15 – DLGS n. 546/1992 con distrazione di spese liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce la resistente Agenzia delle Entrate IO.
Chiede:
- dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza;
2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendolo l'attore proposto tardivamente;
in via definitiva e nel merito: 1) rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare in ogni caso il ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'Udienza del 21/11/2024 la Corte con Ordinanza n.16/2025 depositata il 07/01/2025 dispone, a carico della parte ricorrente la chiamata in causa: della Dir.prov.le I di Napoli - uff.territoriale di Napoli 1, della Dir. prov.le di Caserta - uff.territoriale di Caserta, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, della Camera di commercio di Caserta, dell'Ufficio diritto annuale Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania e della Dir. prov.le II di Roma-ufficio terr.di Roma 6-Eur Torrino, che hanno emesso i sottesi avvisi di accertamento, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia la trattazione del merito a nuovo ruolo.
Parte ricorrente non ottempera all'Ordinanza n.16/2025 depositata il 07/01/2025.
In data 02/05/2025 deposita Istanza di Riammissione alla Rottamazione Quater e la comunicazione di rinununcia al ricorso.
All'Udienza del giorno 12/06/2025 il difensore di riscossione insiste per la decisione non avendo la Società ricorrente rinunciato al ricorso nè documentato l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata.
Con Ordinanza n. 4061/2025 depositata il 17/06/2025 la Corte rinvia all'Udienza del 11/12/2025 ore 9.00 invitando la ricorrente a documentare il conseguimento delle condizioni per la chiesta estinzione del giudizio.
All'Udienza del giorno 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere limitatamente alle cartelle relative a crediti di natura previdenziale:
n. 07120180046655583000, notificata il 19/07/2018 I.N.A.I.L.
n. 07120180046655583000, notificata il 19/07/2018 I.N.A.I.L.
n. 07120190017308208000, notificata il 22/01/2019 I.N.A.I.L.
n. 07120190104259160000, notificata il 04/09/2019 I.N.A.I.L.
n. 07120210011652857000, notificata il 24/05/2022 I.N.A.I.L.
n. 07120220033567983000, notificata il 07/07/2022 I.N.A.I.L.
La richiesta di cessata materia del contendere non può trovare accoglimento per due motivazioni:
- l'istanza di Riammissione alla Rottamazione Quater non siè perfezionata per carenza di pagamento documentato in atti;
- la dichiarata rinuncia al ricorso è stata contestata dall'Ufficio che ha espressamente richiesto la trattazione del ricorso nel merito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che Agenzia delle Entrate - IO ha prodotto in atti le relate di notifica con PEC delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. In oltre 4 delle cartelle in esame e più precisamente le nn.
07120170111969609000, 07120180010348585000, 07120180016433621000 e 07120180016433823000 sono state già oggetto di giudizio della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deciso con sentenza n. 4223/20/2019 del 02 aprile 2019.
Pertanto il ricorso è rigettato e l'atto impugnato è confermato.
Le spese segono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti di natura previdenziale indicate in motivazione;
indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario e assegna il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate
IO, liquidandole in euro 12.776,00 per compensi, oltre rimborso spese forgegttarie al 15%, cp ed iva se dovuti, e con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16597/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027607350000 IVA-IRES-IRAP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22217/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.L., in persona dell'amministratore unico sig. Rappresentante_1, rappresentata dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate IO impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità derivata dell'intimazione di pagamento (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (cartelle – avvisi di addebito - avviso di accertamento), in violazione degli artt. 25, co. 1 e 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73, nonché dell'art. 6, co.
1 - legge n. 212/2000.
Chiede:
- nullità e/o la illegittimità della Intimazione di Pagamento impugnata, o in via subordinata l'annullamento parziale della stessa, con la condanna al rimborso di quanto nella denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- spese e gli onorari ex art. 15 – DLGS n. 546/1992 con distrazione di spese liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce la resistente Agenzia delle Entrate IO.
Chiede:
- dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza;
2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendolo l'attore proposto tardivamente;
in via definitiva e nel merito: 1) rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare in ogni caso il ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'Udienza del 21/11/2024 la Corte con Ordinanza n.16/2025 depositata il 07/01/2025 dispone, a carico della parte ricorrente la chiamata in causa: della Dir.prov.le I di Napoli - uff.territoriale di Napoli 1, della Dir. prov.le di Caserta - uff.territoriale di Caserta, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, della Camera di commercio di Caserta, dell'Ufficio diritto annuale Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania e della Dir. prov.le II di Roma-ufficio terr.di Roma 6-Eur Torrino, che hanno emesso i sottesi avvisi di accertamento, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia la trattazione del merito a nuovo ruolo.
Parte ricorrente non ottempera all'Ordinanza n.16/2025 depositata il 07/01/2025.
In data 02/05/2025 deposita Istanza di Riammissione alla Rottamazione Quater e la comunicazione di rinununcia al ricorso.
All'Udienza del giorno 12/06/2025 il difensore di riscossione insiste per la decisione non avendo la Società ricorrente rinunciato al ricorso nè documentato l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata.
Con Ordinanza n. 4061/2025 depositata il 17/06/2025 la Corte rinvia all'Udienza del 11/12/2025 ore 9.00 invitando la ricorrente a documentare il conseguimento delle condizioni per la chiesta estinzione del giudizio.
All'Udienza del giorno 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere limitatamente alle cartelle relative a crediti di natura previdenziale:
n. 07120180046655583000, notificata il 19/07/2018 I.N.A.I.L.
n. 07120180046655583000, notificata il 19/07/2018 I.N.A.I.L.
n. 07120190017308208000, notificata il 22/01/2019 I.N.A.I.L.
n. 07120190104259160000, notificata il 04/09/2019 I.N.A.I.L.
n. 07120210011652857000, notificata il 24/05/2022 I.N.A.I.L.
n. 07120220033567983000, notificata il 07/07/2022 I.N.A.I.L.
La richiesta di cessata materia del contendere non può trovare accoglimento per due motivazioni:
- l'istanza di Riammissione alla Rottamazione Quater non siè perfezionata per carenza di pagamento documentato in atti;
- la dichiarata rinuncia al ricorso è stata contestata dall'Ufficio che ha espressamente richiesto la trattazione del ricorso nel merito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che Agenzia delle Entrate - IO ha prodotto in atti le relate di notifica con PEC delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. In oltre 4 delle cartelle in esame e più precisamente le nn.
07120170111969609000, 07120180010348585000, 07120180016433621000 e 07120180016433823000 sono state già oggetto di giudizio della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deciso con sentenza n. 4223/20/2019 del 02 aprile 2019.
Pertanto il ricorso è rigettato e l'atto impugnato è confermato.
Le spese segono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti di natura previdenziale indicate in motivazione;
indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario e assegna il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate
IO, liquidandole in euro 12.776,00 per compensi, oltre rimborso spese forgegttarie al 15%, cp ed iva se dovuti, e con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.