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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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- 1. Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitatoEmanuele Greco · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Simona Gerola Giudice
Nicolo' Roberto Pavoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3183/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLINI BEATRICE
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SCARPARI PIERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, come previsto per legge.
2. La casa coniugale sita in Sailetto di Motteggiana (MN) in via Dugoni n. 31, condotta in locazione dalla sig.ra resta assegnata alla stessa Controparte_1 con gli arredi che la compongono, e la abiterà con la figlia.
3. La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione residenziale presso la madre.
Per_ 4. Il padre potrà vedere la figlia , oggi di anni 14, quando lo desideri, previo accordo con la madre, e tenerla con sé, salve diverse intese di volta in volta tra i genitori, indicativamente ed almeno come segue: il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, dalla uscita di scuola all'orario di cena, a settimane alterne dal sabato alla domenica sera, pernottando altresì presso il padre ogni volta che questi è di riposo dal lavoro ed ogni altra volta in cui la figlia lo desideri. Durante le vacanze natalizie sette giorni, alternando ogni anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali tre giorni, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, tre settimane, anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00.= da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
6. Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie per la figlia secondo il seguente schema: − senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: − tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); − quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
− quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: − tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); − acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
− corredo scolastico di inizio anno;
− spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
− spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
− spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
− spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); − spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); − spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di
2 spesa di € 500,00 (cinquecento,00); − spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). − Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con la figlia. I coniugi concordano che nelle rispettive dichiarazioni dei redditi la figlia verrà considerata a carico del 50% di ciascun genitore;
pertanto, tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della minore cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
7. L'assegno unico universale continuerà ad essere riconosciuto in capo ad entrambi i genitori al 50% per ciascuno.
8. verserà alla sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1 cinque di ogni mese un assegno di € 100,00.= da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel suo mantenimento.
9. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore;
10. spese e Persona_1 compenso di lite compensati. … (omissis) … “.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CAPACI (PA) il 26/09/2009 ed ivi trascritto al numero 28, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPACI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Simona Gerola Giudice
Nicolo' Roberto Pavoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3183/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLINI BEATRICE
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SCARPARI PIERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, come previsto per legge.
2. La casa coniugale sita in Sailetto di Motteggiana (MN) in via Dugoni n. 31, condotta in locazione dalla sig.ra resta assegnata alla stessa Controparte_1 con gli arredi che la compongono, e la abiterà con la figlia.
3. La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione residenziale presso la madre.
Per_ 4. Il padre potrà vedere la figlia , oggi di anni 14, quando lo desideri, previo accordo con la madre, e tenerla con sé, salve diverse intese di volta in volta tra i genitori, indicativamente ed almeno come segue: il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, dalla uscita di scuola all'orario di cena, a settimane alterne dal sabato alla domenica sera, pernottando altresì presso il padre ogni volta che questi è di riposo dal lavoro ed ogni altra volta in cui la figlia lo desideri. Durante le vacanze natalizie sette giorni, alternando ogni anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali tre giorni, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, tre settimane, anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00.= da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
6. Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie per la figlia secondo il seguente schema: − senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: − tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); − quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
− quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: − tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); − acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
− corredo scolastico di inizio anno;
− spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
− spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
− spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
− spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); − spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); − spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di
2 spesa di € 500,00 (cinquecento,00); − spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). − Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con la figlia. I coniugi concordano che nelle rispettive dichiarazioni dei redditi la figlia verrà considerata a carico del 50% di ciascun genitore;
pertanto, tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della minore cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
7. L'assegno unico universale continuerà ad essere riconosciuto in capo ad entrambi i genitori al 50% per ciascuno.
8. verserà alla sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1 cinque di ogni mese un assegno di € 100,00.= da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel suo mantenimento.
9. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore;
10. spese e Persona_1 compenso di lite compensati. … (omissis) … “.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CAPACI (PA) il 26/09/2009 ed ivi trascritto al numero 28, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPACI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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