TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.1546 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA le Sig.re e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2
di legali rappresentanti p.t. della
[...]
, rapp.te e difese, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo ed Alessandro
D'Angelis, giusta procura in atti;
-attrici opponenti-
E
, in Controparte_2
persona del Direttore , rapp.to e difeso in Controparte_3
giudizio dalle Dott.sse Alessandra Valente, Laura Lia, Claudia
Fortunato e Barbara Monaco, funzionarie dell' Controparte_2
, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs.
[...]
n.150/11 e 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015, giusta procura in atti, ed elettivamente dom.to presso la sede in , viale Pier CP_2
Luigi Nervi, 180 scala C;
-Convenuto opposto- OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.140/2024, notificata il 15.3.2024, e l'ordinanza d'ingiunzione n.
141/2024, notificata il 26.03.2024, entrambe emessa dall in virtù del verbale Controparte_2
unico di accertamento e notificazione n. 2020-161188-PCON-1 dell'1.7.2020.
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 16.09.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che il presente giudizio origina dall'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzioni in oggetto con le quali è stato ingiunto a parte opponente, nelle sovrapposte qualità di trasgressore ed obbligato in solido, il pagamento della somma di € 19.425,81, per sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, contestante con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-161188- dell'1.7.2020, e segnatamente le violazioni: dell' artt. 3, CP_4 comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, per aver impiegato lavoratori senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro;
dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L.
112/2008, conv. L. 133/2008, per aver omesso o infedelmente registrato i dati relativi alle ore/giornate di lavoro esattamente svolte dai lavoratori;
dell'art.3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, mod. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs 151/2015, per aver impiegato il cittadino extracomunitario sprovvisto del permesso di soggiorno.
Con l'opposizione veniva contestata: (i) la decadenza dal potere sanzionatorio per essere trascorsi quasi quattro anni tra la notificazione del verbale unico di accertamento e l'irrogazione della sanzione, con lesione del diritto di difesa dell'incolpato; e
(ii) in riferimento alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, D.L.
12/2002, conv. L. n. 73/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, il mancato rispetto dei dettami di cui alla nota dell' n.852/2022 e Controparte_2
dell'art. 3 D.L. 12/2002, per non essere stata adottata la diffidabilità della maxisanzione, come previsto dall'art. 22, comma 3-ter, del D.lgs. n. 151/2015; (iii) in riferimento alla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, conv. L.
n.133/2008, il difetto di prova in merito al superamento delle ore di lavoro registrate nei LUL;
(iv) in riferimento alla sanzione dell'art.3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, mod. dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Pertanto, chiedeva dichiarare l'amministrazione decaduta dal potere sanzionatorio in ragione del decorso di oltre tre anni e otto mesi fra la notificazione del verbale unico di accertamento e l'ordinanza d'ingiunzione; nel merito, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di fatto e di legge, ovvero la mancanza di prova, per l'irrigazione delle sanzioni legge e, in ogni caso, revocare o annullare le ordinanze impugnate;
in subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo di legge. Con vittoria di spese, come per legge.
Costituito, l'opposto contestava le avverse eccezioni ritenendole infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione emessa.
Istruita la causa ritenuta di natura documentale, il G.I., all'udienza del 16.09.2025, tratteneva la causa in decisione ed emetteva il dispositivo il 17.09.2025, riservando, all'esito di giorni
30, le motivazioni.
__________________________________________________ L'opposizione si rivela infondata e, per l'effetto, va rigettata in ogni sua articolazione difensiva.
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'opponente con riferimento alla pretesa decadenza della potestà sanzionatoria in capo alla P. A..
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione non è soggetto a decadenza, salvo che una specifica previsione normativa stabilisca espressamente l'estinzione della pretesa sanzionatoria, come avviene, ad esempio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
In assenza di una tale previsione, non è possibile invocare l'operatività di un termine di decadenza, né è consentito al giudice supplire a qualsivoglia lacuna normativa, determinando autonomamente i limiti temporali dell'esercizio del potere sanzionatorio.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, pur auspicando un intervento legislativo volto a colmare il vuoto normativo, non può in alcun modo legittimare un'interpretazione estensiva o analogica della norma che ne alteri il significato letterale.
Ne consegue che, in mancanza di un'esplicita previsione che sancisca l'estinzione del potere sanzionatorio decorso un determinato lasso temporale, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla decadenza della pretesa deve ritenersi priva di fondamento atteso che l' unico limite temporale previsto è quello quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Parimenti infondata deve ritenersi la censura con cui l'opponente deduce l'illegittimità della cosiddetta “maxi-sanzione”, irrogata dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento ispettivo, nonostante l'intervenuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione.
La tesi difensiva si fonda sull'assunto secondo cui il datore di lavoro, avendo provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori per un periodo superiore a novanta giorni, avrebbe ottemperato alle prescrizioni impartite dagli ispettori, dimostrando l'assenza di intento elusivo o dissimulatorio. Da ciò si farebbe discendere l'inapplicabilità della sanzione aggravata (c.d. maxi-sanzione).
Il rilievo non può essere condiviso.
Va premesso che l'art. 3, comma 4, del D.L. 22 febbraio 2002,
n.12, conv. in L. n. 73/2002, prevede effettivamente che la sanzione in misura maggiorata non trovi applicazione laddove il datore di lavoro dia prova, mediante il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, dell'assenza di volontà fraudolenta.
Tuttavia, tale previsione normativa non opera in via automatica, né è sufficiente la sola regolarizzazione dei rapporti lavorativi per accedere al regime sanzionatorio più favorevole.
La possibilità di beneficiare del cosiddetto trattamento premiale
è espressamente subordinata all'integrale e tempestivo adempimento della diffida notificata dall'organo ispettivo, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione stabilisce che, in caso di regolarizzazione della violazione nei termini assegnati, il trasgressore può procedere all'estinzione della sanzione amministrativa mediante il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del periodo concesso per la regolarizzazione.
La misura della sanzione da versare in sede di pagamento agevolato è determinata conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, quando la sanzione è prevista con un ampio margine edittale, il pagamento in misura ridotta corrisponde all'assolvimento dell'importo minimo previsto dalla norma violata. Diversamente, qualora la sanzione sia fissata in misura unitaria, trova applicazione la riduzione di cui al comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 124/2004, che consente il pagamento di un quarto dell'importo massimo.
Nel caso di specie, è documentalmente accertato – come risulta chiaramente dalle pagine 8, 10, 13 e 15 del documento n. 11 del fascicolo di parte resistente – che il verbale ispettivo riportava, per ciascuna violazione contestata, la puntuale diffida alla regolarizzazione, con l'indicazione dettagliata delle attività da porre in essere, nonché l'esplicito avvertimento circa la possibilità di procedere al pagamento in misura minima o ridotta, correttamente calcolata, e le modalità per effettuare il pagamento.
L'opponente era dunque messo nelle condizioni di conoscere, in maniera chiara ed esaustiva, le conseguenze giuridiche derivanti dall'eventuale omesso adempimento.
Non risulta, tuttavia, che nei termini prescritti l'interessato abbia provveduto al pagamento dell'importo utile alla definizione della procedura sanzionatoria, così come previsto dalla normativa richiamata. Né risulta che abbia addotto impedimenti oggettivi o soggettivi tali da giustificare l'omissione.
La previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole configura un'ipotesi eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale dell'applicazione della sanzione in misura piena. Essa può trovare applicazione solo laddove l'adempimento sia tempestivo, completo e conforme alle modalità indicate dalla legge. In difetto, l'amministrazione è legittimamente tenuta a procedere all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria.
Nel caso di specie, in assenza del presupposto essenziale costituito dal pagamento nei termini previsti, l'applicazione della
“maxi-sanzione” deve ritenersi pienamente conforme al quadro normativo vigente. La doglianza, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Né miglior sorte può riservarsi all'eccezione sollevata in ordine al presunto difetto di prova circa l'omessa o infedele registrazione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti , Persona_1 Per_2
e nonché alla distinta
[...] Persona_3 Persona_4
contestazione concernente l'impiego del cittadino extracomunitario privo di permesso di Persona_5
soggiorno.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il verbale redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti da essi attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti direttamente, nonché dell'identità delle persone e delle dichiarazioni da essi ricevute.
Tuttavia, tale efficacia probatoria non si estende alle valutazioni personali del pubblico ufficiale né alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi (cfr. Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n.
9251; Cass., sez. lav., 2 ottobre 2008, n. 24416).
Tale principio comporta che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da soggetti terzi, ancorché verbalizzate, possano da sole assumere valore di prova legale. Trattasi, piuttosto, di elementi che devono essere sottoposti a libera valutazione da parte del giudice, nel contesto dell'intero compendio probatorio.
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso non risultano isolate né utilizzate in maniera esclusiva a fondamento dell'accertamento, ma appaiono corroborate da plurimi elementi di riscontro oggettivo, raccolti dagli ispettori nell'immediatezza dell'intervento.
In particolare, risulta documentalmente provato che i lavoratori
, e siano Persona_1 Persona_4 Persona_2 Persona_3 stati sorpresi, al momento dell'accesso, intenti a svolgere attività lavorativa nei campi, specificamente nella raccolta di zucchine, mentre indossavano abiti propri. Mentre, il cittadino extracomunitario è stato rinvenuto intento alla Persona_5
raccolta di ravanelli in serra.
Tali circostanze sono state oggetto di diretta osservazione da parte degli ispettori e, in quanto tali, costituiscono fatti assistiti da fede privilegiata, pienamente opponibile fino a querela di falso.
Dalle dichiarazioni acquisite gli accertatori hanno riscontrato gravi discrepanze rispetto alle registrazioni effettuate nel Libro
Unico del Lavoro (LUL). È emerso che i suddetti lavoratori hanno effettivamente svolto una quantità di ore e giornate lavorative maggiore rispetto a quanto riportato nel LUL. E, per i periodi indicati come ore ordinarie, è stata applicata una tariffa oraria inferiore rispetto alla paga oraria effettivamente prevista e in vigore.
Nello specifico, l'analisi del LUL ha rivelato che: rispetto al lavoratore , per il periodo compreso tra il 10/2019 e Parte_3
il 01/2020, risultava una discrepanza tra le ore e i giorni effettivamente lavorati e quelli registrati sul LUL;
per il lavoratore per il periodo da 11/2019 al 01/2020, sono emerse Persona_2 differenze riguardo alla quantità di giornate lavorative svolte, rispetto a quanto registrato;
per durante il periodo Persona_3 da 10/2019 a 01/2020, si è constatato che le ore effettivamente lavorate erano superiori a quelle riportate nel LUL;
per
[...] nella sola mensilità di gennaio 2020, sono state Per_4
riscontrate le medesime incongruenze.
Tale divergenza ha comportato non solo una registrazione erronea delle ore lavorative, ma anche l'applicazione di una paga oraria inferiore rispetto a quella prevista, creando una differenza retributiva rispetto a quella prevista dalla legge e una violazione degli obblighi fiscali e previdenziali.
Va ulteriormente rilevato che le dichiarazioni dei lavoratori, raccolte durante l'accesso ispettivo, risultano essere particolarmente dettagliate e precise. In particolare: Parte_3
ha dichiarato di lavorare 8 ore al giorno, occupandosi della raccolta e legatura delle zucchine, ricevendo una paga di €2,60
a mazzetto;
con l'ausilio di un interprete, ha Persona_2
dichiarato di lavorare circa 25 giorni al mese, ogni giorno per 6-8 ore, con una retribuzione di €6,00 all'ora per un totale mensile di circa 700/800 euro;
anche lui con l'ausilio di un Persona_3
interprete, ha riferito di lavorare 20-25 giorni al mese, per circa
5-6 ore al giorno, ricevendo una paga oraria di €6,00, con una retribuzione mensile di circa 800/900 euro;
infine, Persona_4 ha dichiarato di lavorare 5-6 ore al giorno con una paga di €6,00 all'ora, ma non ancora retribuito poiché aveva appena iniziato il suo rapporto di lavoro.
Pertanto, la documentazione aziendale e le dichiarazioni raccolte non solo si integrano a vicenda, ma forniscono un quadro probatorio chiaro e concordante che evidenzia la violazione delle normative in materia di lavoro e retribuzione.
Nonostante le dichiarazioni dei lavoratori non abbiano valore di prova diretta, esse sono risultate coerenti con altri riscontri oggettivi (inclusi i dati INPS e ANPAL), i quali hanno confermato la mancata registrazione dei contratti di lavoro e le anomalie nelle retribuzioni. Questa coerenza interna, accompagnata da un'accurata concordanza tra le informazioni fornite dai lavoratori,
è indice della veridicità delle stesse.
Inoltre, tali dichiarazioni non sono state oggetto di contraddizione o prova contraria, poiché il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a contrastare il quadro probatorio già acquisito, spiegando una prova testimoniale fondata su circostanze negative e, pertanto, inammissibile.
Tale insieme di elementi, a parere di codesto giudicante, fornisce una base sufficiente per ritenere plausibili e congruenti le informazioni fornite dai lavoratori.
Deve quindi ritenersi che l'atto ispettivo impugnato non si fondi su un elemento probatorio isolato o meramente autoreferenziale, bensì si inserisca in un contesto indiziario solido, preciso e concordante, tale da integrare un quadro probatorio idoneo a sorreggere l'azione amministrativa e il conseguente provvedimento sanzionatorio.
Priva di fondamento si rivela anche la doglianza relativa alla presunta erronea determinazione dell'importo della sanzione in misura ridotta.
Va rilevato che l'opponente non ha indicato specificamente in cosa sarebbe consistito l'errore dell'Amministrazione, né ha offerto alcuna prova concreta a supporto della propria tesi.
In mancanza di allegazioni puntuali e documentate, e tenuto conto che la determinazione dell'importo sanzionatorio è avvenuta in conformità al disposto normativo e alle risultanze istruttorie, la censura non merita accoglimento.
La pretesa oppositiva, pertanto, non può trovare accoglimento, risultando sprovvista di riscontri idonei a sovvertire l'impianto probatorio posto a fondamento dell'ingiunzione opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte ricorrente previa decurtazione del 20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze d'ingiunzione impugnate;
2) condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente liquidate in € 1700,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso.
Latina, 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.1546 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA le Sig.re e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2
di legali rappresentanti p.t. della
[...]
, rapp.te e difese, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo ed Alessandro
D'Angelis, giusta procura in atti;
-attrici opponenti-
E
, in Controparte_2
persona del Direttore , rapp.to e difeso in Controparte_3
giudizio dalle Dott.sse Alessandra Valente, Laura Lia, Claudia
Fortunato e Barbara Monaco, funzionarie dell' Controparte_2
, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs.
[...]
n.150/11 e 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015, giusta procura in atti, ed elettivamente dom.to presso la sede in , viale Pier CP_2
Luigi Nervi, 180 scala C;
-Convenuto opposto- OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.140/2024, notificata il 15.3.2024, e l'ordinanza d'ingiunzione n.
141/2024, notificata il 26.03.2024, entrambe emessa dall in virtù del verbale Controparte_2
unico di accertamento e notificazione n. 2020-161188-PCON-1 dell'1.7.2020.
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 16.09.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che il presente giudizio origina dall'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzioni in oggetto con le quali è stato ingiunto a parte opponente, nelle sovrapposte qualità di trasgressore ed obbligato in solido, il pagamento della somma di € 19.425,81, per sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, contestante con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-161188- dell'1.7.2020, e segnatamente le violazioni: dell' artt. 3, CP_4 comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, per aver impiegato lavoratori senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro;
dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L.
112/2008, conv. L. 133/2008, per aver omesso o infedelmente registrato i dati relativi alle ore/giornate di lavoro esattamente svolte dai lavoratori;
dell'art.3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, mod. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs 151/2015, per aver impiegato il cittadino extracomunitario sprovvisto del permesso di soggiorno.
Con l'opposizione veniva contestata: (i) la decadenza dal potere sanzionatorio per essere trascorsi quasi quattro anni tra la notificazione del verbale unico di accertamento e l'irrogazione della sanzione, con lesione del diritto di difesa dell'incolpato; e
(ii) in riferimento alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, D.L.
12/2002, conv. L. n. 73/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, il mancato rispetto dei dettami di cui alla nota dell' n.852/2022 e Controparte_2
dell'art. 3 D.L. 12/2002, per non essere stata adottata la diffidabilità della maxisanzione, come previsto dall'art. 22, comma 3-ter, del D.lgs. n. 151/2015; (iii) in riferimento alla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, conv. L.
n.133/2008, il difetto di prova in merito al superamento delle ore di lavoro registrate nei LUL;
(iv) in riferimento alla sanzione dell'art.3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, mod. dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Pertanto, chiedeva dichiarare l'amministrazione decaduta dal potere sanzionatorio in ragione del decorso di oltre tre anni e otto mesi fra la notificazione del verbale unico di accertamento e l'ordinanza d'ingiunzione; nel merito, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di fatto e di legge, ovvero la mancanza di prova, per l'irrigazione delle sanzioni legge e, in ogni caso, revocare o annullare le ordinanze impugnate;
in subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo di legge. Con vittoria di spese, come per legge.
Costituito, l'opposto contestava le avverse eccezioni ritenendole infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione emessa.
Istruita la causa ritenuta di natura documentale, il G.I., all'udienza del 16.09.2025, tratteneva la causa in decisione ed emetteva il dispositivo il 17.09.2025, riservando, all'esito di giorni
30, le motivazioni.
__________________________________________________ L'opposizione si rivela infondata e, per l'effetto, va rigettata in ogni sua articolazione difensiva.
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'opponente con riferimento alla pretesa decadenza della potestà sanzionatoria in capo alla P. A..
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione non è soggetto a decadenza, salvo che una specifica previsione normativa stabilisca espressamente l'estinzione della pretesa sanzionatoria, come avviene, ad esempio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
In assenza di una tale previsione, non è possibile invocare l'operatività di un termine di decadenza, né è consentito al giudice supplire a qualsivoglia lacuna normativa, determinando autonomamente i limiti temporali dell'esercizio del potere sanzionatorio.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, pur auspicando un intervento legislativo volto a colmare il vuoto normativo, non può in alcun modo legittimare un'interpretazione estensiva o analogica della norma che ne alteri il significato letterale.
Ne consegue che, in mancanza di un'esplicita previsione che sancisca l'estinzione del potere sanzionatorio decorso un determinato lasso temporale, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla decadenza della pretesa deve ritenersi priva di fondamento atteso che l' unico limite temporale previsto è quello quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Parimenti infondata deve ritenersi la censura con cui l'opponente deduce l'illegittimità della cosiddetta “maxi-sanzione”, irrogata dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento ispettivo, nonostante l'intervenuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione.
La tesi difensiva si fonda sull'assunto secondo cui il datore di lavoro, avendo provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori per un periodo superiore a novanta giorni, avrebbe ottemperato alle prescrizioni impartite dagli ispettori, dimostrando l'assenza di intento elusivo o dissimulatorio. Da ciò si farebbe discendere l'inapplicabilità della sanzione aggravata (c.d. maxi-sanzione).
Il rilievo non può essere condiviso.
Va premesso che l'art. 3, comma 4, del D.L. 22 febbraio 2002,
n.12, conv. in L. n. 73/2002, prevede effettivamente che la sanzione in misura maggiorata non trovi applicazione laddove il datore di lavoro dia prova, mediante il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, dell'assenza di volontà fraudolenta.
Tuttavia, tale previsione normativa non opera in via automatica, né è sufficiente la sola regolarizzazione dei rapporti lavorativi per accedere al regime sanzionatorio più favorevole.
La possibilità di beneficiare del cosiddetto trattamento premiale
è espressamente subordinata all'integrale e tempestivo adempimento della diffida notificata dall'organo ispettivo, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione stabilisce che, in caso di regolarizzazione della violazione nei termini assegnati, il trasgressore può procedere all'estinzione della sanzione amministrativa mediante il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del periodo concesso per la regolarizzazione.
La misura della sanzione da versare in sede di pagamento agevolato è determinata conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, quando la sanzione è prevista con un ampio margine edittale, il pagamento in misura ridotta corrisponde all'assolvimento dell'importo minimo previsto dalla norma violata. Diversamente, qualora la sanzione sia fissata in misura unitaria, trova applicazione la riduzione di cui al comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 124/2004, che consente il pagamento di un quarto dell'importo massimo.
Nel caso di specie, è documentalmente accertato – come risulta chiaramente dalle pagine 8, 10, 13 e 15 del documento n. 11 del fascicolo di parte resistente – che il verbale ispettivo riportava, per ciascuna violazione contestata, la puntuale diffida alla regolarizzazione, con l'indicazione dettagliata delle attività da porre in essere, nonché l'esplicito avvertimento circa la possibilità di procedere al pagamento in misura minima o ridotta, correttamente calcolata, e le modalità per effettuare il pagamento.
L'opponente era dunque messo nelle condizioni di conoscere, in maniera chiara ed esaustiva, le conseguenze giuridiche derivanti dall'eventuale omesso adempimento.
Non risulta, tuttavia, che nei termini prescritti l'interessato abbia provveduto al pagamento dell'importo utile alla definizione della procedura sanzionatoria, così come previsto dalla normativa richiamata. Né risulta che abbia addotto impedimenti oggettivi o soggettivi tali da giustificare l'omissione.
La previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole configura un'ipotesi eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale dell'applicazione della sanzione in misura piena. Essa può trovare applicazione solo laddove l'adempimento sia tempestivo, completo e conforme alle modalità indicate dalla legge. In difetto, l'amministrazione è legittimamente tenuta a procedere all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria.
Nel caso di specie, in assenza del presupposto essenziale costituito dal pagamento nei termini previsti, l'applicazione della
“maxi-sanzione” deve ritenersi pienamente conforme al quadro normativo vigente. La doglianza, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Né miglior sorte può riservarsi all'eccezione sollevata in ordine al presunto difetto di prova circa l'omessa o infedele registrazione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti , Persona_1 Per_2
e nonché alla distinta
[...] Persona_3 Persona_4
contestazione concernente l'impiego del cittadino extracomunitario privo di permesso di Persona_5
soggiorno.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il verbale redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti da essi attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti direttamente, nonché dell'identità delle persone e delle dichiarazioni da essi ricevute.
Tuttavia, tale efficacia probatoria non si estende alle valutazioni personali del pubblico ufficiale né alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi (cfr. Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n.
9251; Cass., sez. lav., 2 ottobre 2008, n. 24416).
Tale principio comporta che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da soggetti terzi, ancorché verbalizzate, possano da sole assumere valore di prova legale. Trattasi, piuttosto, di elementi che devono essere sottoposti a libera valutazione da parte del giudice, nel contesto dell'intero compendio probatorio.
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso non risultano isolate né utilizzate in maniera esclusiva a fondamento dell'accertamento, ma appaiono corroborate da plurimi elementi di riscontro oggettivo, raccolti dagli ispettori nell'immediatezza dell'intervento.
In particolare, risulta documentalmente provato che i lavoratori
, e siano Persona_1 Persona_4 Persona_2 Persona_3 stati sorpresi, al momento dell'accesso, intenti a svolgere attività lavorativa nei campi, specificamente nella raccolta di zucchine, mentre indossavano abiti propri. Mentre, il cittadino extracomunitario è stato rinvenuto intento alla Persona_5
raccolta di ravanelli in serra.
Tali circostanze sono state oggetto di diretta osservazione da parte degli ispettori e, in quanto tali, costituiscono fatti assistiti da fede privilegiata, pienamente opponibile fino a querela di falso.
Dalle dichiarazioni acquisite gli accertatori hanno riscontrato gravi discrepanze rispetto alle registrazioni effettuate nel Libro
Unico del Lavoro (LUL). È emerso che i suddetti lavoratori hanno effettivamente svolto una quantità di ore e giornate lavorative maggiore rispetto a quanto riportato nel LUL. E, per i periodi indicati come ore ordinarie, è stata applicata una tariffa oraria inferiore rispetto alla paga oraria effettivamente prevista e in vigore.
Nello specifico, l'analisi del LUL ha rivelato che: rispetto al lavoratore , per il periodo compreso tra il 10/2019 e Parte_3
il 01/2020, risultava una discrepanza tra le ore e i giorni effettivamente lavorati e quelli registrati sul LUL;
per il lavoratore per il periodo da 11/2019 al 01/2020, sono emerse Persona_2 differenze riguardo alla quantità di giornate lavorative svolte, rispetto a quanto registrato;
per durante il periodo Persona_3 da 10/2019 a 01/2020, si è constatato che le ore effettivamente lavorate erano superiori a quelle riportate nel LUL;
per
[...] nella sola mensilità di gennaio 2020, sono state Per_4
riscontrate le medesime incongruenze.
Tale divergenza ha comportato non solo una registrazione erronea delle ore lavorative, ma anche l'applicazione di una paga oraria inferiore rispetto a quella prevista, creando una differenza retributiva rispetto a quella prevista dalla legge e una violazione degli obblighi fiscali e previdenziali.
Va ulteriormente rilevato che le dichiarazioni dei lavoratori, raccolte durante l'accesso ispettivo, risultano essere particolarmente dettagliate e precise. In particolare: Parte_3
ha dichiarato di lavorare 8 ore al giorno, occupandosi della raccolta e legatura delle zucchine, ricevendo una paga di €2,60
a mazzetto;
con l'ausilio di un interprete, ha Persona_2
dichiarato di lavorare circa 25 giorni al mese, ogni giorno per 6-8 ore, con una retribuzione di €6,00 all'ora per un totale mensile di circa 700/800 euro;
anche lui con l'ausilio di un Persona_3
interprete, ha riferito di lavorare 20-25 giorni al mese, per circa
5-6 ore al giorno, ricevendo una paga oraria di €6,00, con una retribuzione mensile di circa 800/900 euro;
infine, Persona_4 ha dichiarato di lavorare 5-6 ore al giorno con una paga di €6,00 all'ora, ma non ancora retribuito poiché aveva appena iniziato il suo rapporto di lavoro.
Pertanto, la documentazione aziendale e le dichiarazioni raccolte non solo si integrano a vicenda, ma forniscono un quadro probatorio chiaro e concordante che evidenzia la violazione delle normative in materia di lavoro e retribuzione.
Nonostante le dichiarazioni dei lavoratori non abbiano valore di prova diretta, esse sono risultate coerenti con altri riscontri oggettivi (inclusi i dati INPS e ANPAL), i quali hanno confermato la mancata registrazione dei contratti di lavoro e le anomalie nelle retribuzioni. Questa coerenza interna, accompagnata da un'accurata concordanza tra le informazioni fornite dai lavoratori,
è indice della veridicità delle stesse.
Inoltre, tali dichiarazioni non sono state oggetto di contraddizione o prova contraria, poiché il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a contrastare il quadro probatorio già acquisito, spiegando una prova testimoniale fondata su circostanze negative e, pertanto, inammissibile.
Tale insieme di elementi, a parere di codesto giudicante, fornisce una base sufficiente per ritenere plausibili e congruenti le informazioni fornite dai lavoratori.
Deve quindi ritenersi che l'atto ispettivo impugnato non si fondi su un elemento probatorio isolato o meramente autoreferenziale, bensì si inserisca in un contesto indiziario solido, preciso e concordante, tale da integrare un quadro probatorio idoneo a sorreggere l'azione amministrativa e il conseguente provvedimento sanzionatorio.
Priva di fondamento si rivela anche la doglianza relativa alla presunta erronea determinazione dell'importo della sanzione in misura ridotta.
Va rilevato che l'opponente non ha indicato specificamente in cosa sarebbe consistito l'errore dell'Amministrazione, né ha offerto alcuna prova concreta a supporto della propria tesi.
In mancanza di allegazioni puntuali e documentate, e tenuto conto che la determinazione dell'importo sanzionatorio è avvenuta in conformità al disposto normativo e alle risultanze istruttorie, la censura non merita accoglimento.
La pretesa oppositiva, pertanto, non può trovare accoglimento, risultando sprovvista di riscontri idonei a sovvertire l'impianto probatorio posto a fondamento dell'ingiunzione opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte ricorrente previa decurtazione del 20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze d'ingiunzione impugnate;
2) condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente liquidate in € 1700,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso.
Latina, 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli