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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3140/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) Parte_1 C.F._1 alla Piazza Marconi n.5, presso e nello studio dell'avv. Antonella Crudeli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Silvi (TE), in Via CP_1 C.F._2
Michelangelo n.12, presso e nello studio dell'avv. Linda A. Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso presentato in data 24.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1
pagina 1 di 4 matrimonio contratto in data 18.09.1998, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) e che fosse posto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, un assegno mensile dell'importo di € 200,00 ciascuno, oltre alle spese universitarie e di corsi di perfezionamento.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.02.2025, aderendo alla domanda di divorzio relativamente agli effetti sullo stato civile e chiedendo contestualmente che fossero confermate le condizioni previste nell'accordo di separazione in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, nella misura di € 100,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara, nella percentuale del 60% a carico della sig.ra e del 40 % a carico del sig. Parte_1 CP_1
3. All'udienza del 20.02.2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, sottoscritto e versato in atti in data 24.02.2025, alle condizioni che seguono:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Città
Sant'Angelo (PE) il 18.09.1998 tra i Sigg.ri e registrato nel registro CP_1 Parte_1 degli atti di matrimonio del Comune precitato al N 42 Parte II, serie A, dell'anno 1998;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni CP_1
e , un assegno mensile dell'importo di € 100,00 (Euro duecento/00) ciascuno da Per_1 Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra Parte_1
tratto sulla Banca Caripe – filiale di Montesilvano IBAN: [...], oltre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara, nella percentuale del 60% a carico della sig.ra e del 40 % a carico del sig. fino al raggiungimento degli Parte_1 CP_1 stessi dell'autonomia economica;
4. il Sig. si rende disponibile a permettere alla Sig.ra CP_1
, nei tempi e modalità che verranno concordati tra le parti, il ritiro dalla casa di Parte_1
proprietà dello stesso e che aveva costituito casa coniugale, del pianoforte e del quadro di , Per_3
costituenti beni mobili personali di proprietà della Sig.ra mai ritirati al momento del Parte_1
rilascio della casa coniugale potrà ritirare dalla casa;
4. il Sig. si impegna a non disfarsi dei mobili costituenti il salotto della casa di CP_1
proprietà dello stesso e che aveva costituito casa coniugale, in quanto mobili personali di proprietà pagina 2 di 4 della Sig.ra e a lasciarli nella piena disponibilità dei figli e a Parte_1 Per_1 Per_2
semplice richiesta degli stessi;
6. la sig.ra ribadisce quanto concordato nell'accoro di separazione in ordine alla Parte_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile sito in Cappelle Sul Tavo alla C. da Sbraccia censito in CP_ catasto al fg. 4 part. 595 sub 2 pervenuto al sig. giusta sentenza 541/14 emessa dal Tribunale di
Teramo.
7. Con ogni ulteriore provvedimento di Legge e con integrale compensazione delle spese e compensi di giudizio.”
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 14.04.2022, n. cron. 1069/2022.
5. Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 18.09.1998 in Città Sant'Angelo e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dello Comune di Città Sant'Angelo al n. 42, parte II, serie A - anno 1998 alle condizioni accettate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3140/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) Parte_1 C.F._1 alla Piazza Marconi n.5, presso e nello studio dell'avv. Antonella Crudeli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Silvi (TE), in Via CP_1 C.F._2
Michelangelo n.12, presso e nello studio dell'avv. Linda A. Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso presentato in data 24.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1
pagina 1 di 4 matrimonio contratto in data 18.09.1998, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) e che fosse posto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, un assegno mensile dell'importo di € 200,00 ciascuno, oltre alle spese universitarie e di corsi di perfezionamento.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.02.2025, aderendo alla domanda di divorzio relativamente agli effetti sullo stato civile e chiedendo contestualmente che fossero confermate le condizioni previste nell'accordo di separazione in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, nella misura di € 100,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara, nella percentuale del 60% a carico della sig.ra e del 40 % a carico del sig. Parte_1 CP_1
3. All'udienza del 20.02.2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, sottoscritto e versato in atti in data 24.02.2025, alle condizioni che seguono:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Città
Sant'Angelo (PE) il 18.09.1998 tra i Sigg.ri e registrato nel registro CP_1 Parte_1 degli atti di matrimonio del Comune precitato al N 42 Parte II, serie A, dell'anno 1998;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni CP_1
e , un assegno mensile dell'importo di € 100,00 (Euro duecento/00) ciascuno da Per_1 Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra Parte_1
tratto sulla Banca Caripe – filiale di Montesilvano IBAN: [...], oltre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara, nella percentuale del 60% a carico della sig.ra e del 40 % a carico del sig. fino al raggiungimento degli Parte_1 CP_1 stessi dell'autonomia economica;
4. il Sig. si rende disponibile a permettere alla Sig.ra CP_1
, nei tempi e modalità che verranno concordati tra le parti, il ritiro dalla casa di Parte_1
proprietà dello stesso e che aveva costituito casa coniugale, del pianoforte e del quadro di , Per_3
costituenti beni mobili personali di proprietà della Sig.ra mai ritirati al momento del Parte_1
rilascio della casa coniugale potrà ritirare dalla casa;
4. il Sig. si impegna a non disfarsi dei mobili costituenti il salotto della casa di CP_1
proprietà dello stesso e che aveva costituito casa coniugale, in quanto mobili personali di proprietà pagina 2 di 4 della Sig.ra e a lasciarli nella piena disponibilità dei figli e a Parte_1 Per_1 Per_2
semplice richiesta degli stessi;
6. la sig.ra ribadisce quanto concordato nell'accoro di separazione in ordine alla Parte_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile sito in Cappelle Sul Tavo alla C. da Sbraccia censito in CP_ catasto al fg. 4 part. 595 sub 2 pervenuto al sig. giusta sentenza 541/14 emessa dal Tribunale di
Teramo.
7. Con ogni ulteriore provvedimento di Legge e con integrale compensazione delle spese e compensi di giudizio.”
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 14.04.2022, n. cron. 1069/2022.
5. Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 18.09.1998 in Città Sant'Angelo e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dello Comune di Città Sant'Angelo al n. 42, parte II, serie A - anno 1998 alle condizioni accettate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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