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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1161/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia Entrate SI e Regione Calabria in relazione alla comunicazione concernente il fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificata in data 5.12.2023, recante l'iscrizione a ruolo della somma di Euro 1.305,61.
Con detta comunicazione Agenzia SI rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso, si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà.
A sostegno del proposto ricorso deduce, in relazione alle cartelle n. 03020200008130628000 e
03020220004704954000, recante credito per tassa automobilistica:
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento (e della cartella)
- la prescrizione dei tributi;
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia SI, costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo amministrativo e inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo è riferito a due cartelle di pagamento, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2015/2018.
Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificata tale cartelle (ed anche l'avviso di accertamento).
L'eccezione è priva di pregio.
Nel caso di specie la società Concessionaria ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale ed ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento attestante la consegna direttamente alla destinataria.
In particolare, la cartella n. 03020200008130628000 risulta notificata in data 7.3.2022 e la cartella n.
03020200008130628000 in data 1.7.2022.
Sta di fatto che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate alla ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.
Tale situazione assorbe anche gli ulteriori profili inerenti all'eccezione in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento che avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione della cartella e rispetto alla quale, comunque, la regione costituita ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione del tributo.
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, EQ perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
La cartella di EQ funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, EQ potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, EQ non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, trattandosi di credito afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale il termine non
è maturato atteso che le relative cartella sono state notificate in data 7.3.2022 e 1.7.2022 e la prescrizione
è stata regolarmente interrotta con la notifica del preavviso di fermo in data 5.12.2023.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SI che liquida in € 550,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004532000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1161/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia Entrate SI e Regione Calabria in relazione alla comunicazione concernente il fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificata in data 5.12.2023, recante l'iscrizione a ruolo della somma di Euro 1.305,61.
Con detta comunicazione Agenzia SI rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso, si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà.
A sostegno del proposto ricorso deduce, in relazione alle cartelle n. 03020200008130628000 e
03020220004704954000, recante credito per tassa automobilistica:
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento (e della cartella)
- la prescrizione dei tributi;
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia SI, costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo amministrativo e inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo è riferito a due cartelle di pagamento, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2015/2018.
Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificata tale cartelle (ed anche l'avviso di accertamento).
L'eccezione è priva di pregio.
Nel caso di specie la società Concessionaria ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale ed ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento attestante la consegna direttamente alla destinataria.
In particolare, la cartella n. 03020200008130628000 risulta notificata in data 7.3.2022 e la cartella n.
03020200008130628000 in data 1.7.2022.
Sta di fatto che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate alla ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.
Tale situazione assorbe anche gli ulteriori profili inerenti all'eccezione in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento che avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione della cartella e rispetto alla quale, comunque, la regione costituita ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione del tributo.
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, EQ perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
La cartella di EQ funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, EQ potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, EQ non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, trattandosi di credito afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale il termine non
è maturato atteso che le relative cartella sono state notificate in data 7.3.2022 e 1.7.2022 e la prescrizione
è stata regolarmente interrotta con la notifica del preavviso di fermo in data 5.12.2023.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SI che liquida in € 550,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.