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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11443 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice PA SA, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del
11.11.2025, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 22730 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Angelico, 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma e dell'Avv. Elisa
CC Insilla che lo rappresentano e difendono in virtù di delega allegata al ricorso;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
resistente OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 - Parte_1
esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex art. 3, comma 3, L. 104/92, ex art. 12 e 13 L. 118/71, ex art. 1,
L. 18/80 e art 2, comma 6, della L. 274/2003 ed esponendo di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utile ai fini della concessione di dette prestazioni e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto sussistente solo il requisito medico legale relativo riconoscimento dello stato invalidante richiesto dall'art. 12, L. 118/71. 3 comma 3 L.104 /1992 e dall'art. 2, comma 6, della L. 274/2003 e non quelli di cuio all'art. 1 L.18/1980– ha convenuto in giudizio l' CP_1
chiedendo l'accertamento del suo diritto alle prestazioni assistenziali richieste fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' ritualmente citato si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza CP_1
della domanda e concludendo per il suo rigetto.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data
11.11.2025 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda di cui al presente giudizio di opposizione deve essere respinta. Parte ricorrente ha omesso di partecipare alle operazioni peritali e di sottoporsi alla visita medico legale, con ciò determinando l'inottemperanza all'onere probatorio su esso incombente ex art. 2697 c.c.
Va preso tuttavia preso atto dell'intervenuto riconoscimento, con la c.t.u depositata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo della sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 12, L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità in capo al ricorrente, della disabilità ex art.
3. comma 3 L.104/1992 e dell'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria dal 22.5.2023, data della domanda amministrativa, che deve essere in questa sede confermato.
Da tale riconoscimento consegue la compensazione delle spese del giudizio di a.t.p. e del presente giudizio tenuto conto che il ricorrente è risultato parzialmente vittorioso nel giudizio di a.t.p. mentre è risultato soccombente nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto dall'art. 12, L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità, della disabilità ex art.
3. comma 3
L.104/1992 e dell'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria dal
22.5.2023, data della domanda amministrativa;
- per il resto rigetta il ricorso.
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di a.t.p. e del presente giudizio.
Roma, 11.11.2025
Il Giudice
PA SA