TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7025/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7025/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCA BIANCHINI del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._2 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024,
- Resistente –
E CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio LAZIO del medesimo Controparte_4 istituito con Decreto Legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/2016 - rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Tiberio (C.F.: ) del CodiceFiscale_3
Foro di Frosinone, allegata alla memoria di costituzione.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale il 21/11/2024, impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti Parte_1 esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90809791 52 000, notificatale il 9.11.2024 - limitatamente all'avviso di addebito n. 397 2016 00192923 00 000 del valore di € 2751,45 (v. doc 1 allegato al ricorso).
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “-Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8/9/2025 per chiedere: “ in via CP_1 preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
2 - in subordine, respingere il ricorso avversario poichè infondato in fatto ed in diritto, per
l'effetto confermando la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ivi ingiunti oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
- in via ulteriormente gradata, confermare gli avvisi di addebito per il diverso importo risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. A seguito di ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva quest'ultima con memoria del Controparte_2
12/11/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in ordine alle censure proposte, riferibili al solo Ente Impositore, e, per il resto,
[...] respingere il ricorso proposto dal contribuente per tutti i motivi sopra dedotti;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio nel caso in cui la soccombenza dovesse scaturire dall'accertamento di responsabilità per attività di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, ponendole ad esclusivo carico dello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 30/9/2025, con rinvio per integrazione del contraddittorio nei confronti di all'udienza del CP_5
4/12/2025; all'esito di tale ultima udienza – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. Con decreto fissazione udienza del 29/11/2024 veniva
- inaudita altera parte - sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
3 6. Preliminarmente si osserva che l'Avviso di Addebito n. 397 2016 00192923 00 000 emesso il 24/10/2016 è stato notificato al ricorrente in data 15/11/2016 per compiuta giacenza.
7. Ciò posto, stante la prova documentale offerta da dell'intervenuta notifica CP_1 dell'Avviso di addebito in data 15.11.2016 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria dell' ), ne CP_1 deriva l'inammissibilità di qualsiasi eccezione di merito afferente alla debenza della pretesa creditoria per tardività dell'opposizione, per inosservanza del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999 decorrente dalla relativa notifica dell'AVA opposto in questa sede. L'avvenuta notificazione dell'AVA determina, infatti,
l'inammissibilità della successiva opposizione all'intimazione di pagamento per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs.vo 46/1999, essendo il ricorrente decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il merito della pretesa impositiva.
8. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente essa è analogamente infondata poiché l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90809791 52 000 opposta in questa sede era stata preceduta da altri atti esecutivi - in ordine all'AVA n. 397 2016 00192923 00
000 qui opposto – come intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi precedentemente notificati che hanno interrotto ripetutamente il termine quinquennale di prescrizione come meglio di seguito precisato:
- l'AVA qui opposto era sotteso all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09784202300002863001 notificato appunto al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. n.
3.2 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09784202300003330001 notificato al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. n.
3.3 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720229047662849000 notificata al ricorrente in data 13/6/2023 (v. doc. n.
3.4 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720239033446970000 notificata al ricorrente in data 15/6/2023 (v. doc. n.
3.5 allegato alla memoria . CP_5
4 Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, nonché ne deriva acquiescenza alla pretesa creditoria vantata da per omessa opposizione ai precedenti CP_5 atti esecutivi.
9.Il ricorso è dunque infondato e per l'effetto va rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
10. Revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto.
3. Le spese di lite.
11. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 2751,45 euro, compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
12. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
e in favore dell' che liquida in € 884,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CP_5 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 - revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore CP_1 dell' che liquida in € 884,50, ciascuno, oltre al rimborso spese forfettarie del CP_5
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7025/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCA BIANCHINI del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._2 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024,
- Resistente –
E CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio LAZIO del medesimo Controparte_4 istituito con Decreto Legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/2016 - rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Tiberio (C.F.: ) del CodiceFiscale_3
Foro di Frosinone, allegata alla memoria di costituzione.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale il 21/11/2024, impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti Parte_1 esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90809791 52 000, notificatale il 9.11.2024 - limitatamente all'avviso di addebito n. 397 2016 00192923 00 000 del valore di € 2751,45 (v. doc 1 allegato al ricorso).
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “-Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8/9/2025 per chiedere: “ in via CP_1 preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
2 - in subordine, respingere il ricorso avversario poichè infondato in fatto ed in diritto, per
l'effetto confermando la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ivi ingiunti oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
- in via ulteriormente gradata, confermare gli avvisi di addebito per il diverso importo risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. A seguito di ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva quest'ultima con memoria del Controparte_2
12/11/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in ordine alle censure proposte, riferibili al solo Ente Impositore, e, per il resto,
[...] respingere il ricorso proposto dal contribuente per tutti i motivi sopra dedotti;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio nel caso in cui la soccombenza dovesse scaturire dall'accertamento di responsabilità per attività di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, ponendole ad esclusivo carico dello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 30/9/2025, con rinvio per integrazione del contraddittorio nei confronti di all'udienza del CP_5
4/12/2025; all'esito di tale ultima udienza – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. Con decreto fissazione udienza del 29/11/2024 veniva
- inaudita altera parte - sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
3 6. Preliminarmente si osserva che l'Avviso di Addebito n. 397 2016 00192923 00 000 emesso il 24/10/2016 è stato notificato al ricorrente in data 15/11/2016 per compiuta giacenza.
7. Ciò posto, stante la prova documentale offerta da dell'intervenuta notifica CP_1 dell'Avviso di addebito in data 15.11.2016 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria dell' ), ne CP_1 deriva l'inammissibilità di qualsiasi eccezione di merito afferente alla debenza della pretesa creditoria per tardività dell'opposizione, per inosservanza del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999 decorrente dalla relativa notifica dell'AVA opposto in questa sede. L'avvenuta notificazione dell'AVA determina, infatti,
l'inammissibilità della successiva opposizione all'intimazione di pagamento per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs.vo 46/1999, essendo il ricorrente decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il merito della pretesa impositiva.
8. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente essa è analogamente infondata poiché l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90809791 52 000 opposta in questa sede era stata preceduta da altri atti esecutivi - in ordine all'AVA n. 397 2016 00192923 00
000 qui opposto – come intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi precedentemente notificati che hanno interrotto ripetutamente il termine quinquennale di prescrizione come meglio di seguito precisato:
- l'AVA qui opposto era sotteso all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09784202300002863001 notificato appunto al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. n.
3.2 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09784202300003330001 notificato al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. n.
3.3 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720229047662849000 notificata al ricorrente in data 13/6/2023 (v. doc. n.
3.4 allegato alla memoria;
CP_5
- l'AVA qui opposto era sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720239033446970000 notificata al ricorrente in data 15/6/2023 (v. doc. n.
3.5 allegato alla memoria . CP_5
4 Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, nonché ne deriva acquiescenza alla pretesa creditoria vantata da per omessa opposizione ai precedenti CP_5 atti esecutivi.
9.Il ricorso è dunque infondato e per l'effetto va rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
10. Revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto.
3. Le spese di lite.
11. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 2751,45 euro, compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
12. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
e in favore dell' che liquida in € 884,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CP_5 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 - revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore CP_1 dell' che liquida in € 884,50, ciascuno, oltre al rimborso spese forfettarie del CP_5
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6