Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9264
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Sentenza 3 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Tredicesima Civile, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da un condomino, attore, nei confronti del Condominio, convenuto. L'attore ha chiesto l'annullamento dell'assemblea condominiale del 03-04/06/2024, sostenendo l'illegittimità della ripartizione delle spese condominiali basata su tabelle millesimali che non tenevano conto della corretta destinazione d'uso abitativa del suo immobile, accatastato come A3, anziché ufficio come erroneamente considerato dal Condominio. Ha altresì richiesto l'assegnazione dei millesimi corretti, il rimborso delle somme versate in eccesso dal 2017 e la condanna dell'amministratore per colpa grave e risarcimento danni. Il Condominio convenuto ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per vizio di termine a comparire e l'improcedibilità per mancata mediazione, nonché la carenza di legittimazione passiva per la domanda di responsabilità dell'amministratore. Nel merito, ha contestato le domande attoree, affermando la correttezza dell'applicazione delle tabelle millesimali vigenti, l'inapplicabilità della revisione in caso di modifica della destinazione d'uso, l'accatastamento dell'immobile attoreo come A10 (ufficio) e la decadenza dall'impugnazione dei consuntivi.

Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. In particolare, ha ritenuto sanata la nullità dell'atto di citazione per vizio di termine a comparire dalla costituzione del convenuto, non avendo quest'ultimo richiesto la fissazione di una nuova udienza. Ha altresì considerato assolta la condizione di procedibilità per la mediazione obbligatoria, essendo la procedura stata esperita con esito negativo. È stata altresì disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione. Tuttavia, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità dell'amministratore, poiché quest'ultimo non era stato citato personalmente ma solo quale legale rappresentante del Condominio. Nel merito, il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree, ritenendo inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare basata sulla contestazione delle tabelle millesimali vigenti, le quali, non essendo state autonomamente impugnate o modificate, costituiscono atti presupposti delle decisioni assembleari. Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che impone l'impugnazione diretta delle tabelle millesimali per ottenerne la modifica. Di conseguenza, ogni altra domanda è rimasta assorbita. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore soccombente, liquidate in €5.000,00 per compensi oltre accessori per il giudizio di merito e €1.100,00 per compensi oltre accessori per il reclamo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9264
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9264
    Data del deposito : 3 dicembre 2025

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