Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 540
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità delle cartelle per vizio di forma e mancata notifica atti prodromici

    Il giudice ritiene che le contestazioni inerenti agli atti presupposti siano di competenza dell'ente impositore e non del concessionario della riscossione. Il ricorso avverso la comunicazione di fermo amministrativo, emesso successivamente ad atti non opposti, è inammissibile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, salvo che l'atto stesso non sia impugnabile per vizio proprio. Gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento divenuto definitivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 540
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo