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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4418/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032565709000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041625710000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'avv. Difensore_1, impugna l'atto di comunicazione preventivo di fermo amministrativo n. 02880202500006174 relativo a due cartelle per mancato pagamento del CUT per un totale di € 1.938.,69.
Eccepisce parte ricorrente: la nullità delle cartelle di pagamento per vizio di forma mancata notifica di atti prodromici;
mancata indicazione del numero di ruolo generale e dello scaglione di riferimento del CUT.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese con attribuzione alla procuratrice costituita.
Si costituisce l'ADER che con proprie memorie difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice esaminata la questione ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Parte ricorrente lamenta la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento. 02820230032565709 e n.
0282024004162571 Sull'eccezione inerente al difetto di forma presente nelle cartelle di pagamento impugnate si osserva che essendo le stesse state ritualmente notificate, come da documentazione presente in atti, eventuali eccezioni dovevano essere rivolte all'ente impositore. Le contestazioni di parte ricorrente ineriscono ad una attività di competenza dell'ente impositore e non certo del Concessionario.
Ne consegue che il ricorso avverso, nella fattispecie, alla comunicazione di fermo amministrativo, emesso successivamente agi atti non opposti, risulta essere inammissibile ai sensi dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, almeno che tale atto non sia impugnabile per vizio proprio.
Infatti, spiega la Cassazione: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni , destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi , un efficace esercizio del diritto alla difesa . La cartella di pagamento o oltra atto quale come nella fattispecie il pignoramento presso terzi, quando faccia seguito ad atti divenuti definitivi, si esaurisce in un atto coattivo e non integra un nuovo ed autonomo atto impositiva.
Pertanto per quanto sopra detto porta a concludere che , gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine) gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella, della ingiunzione o di un pignoramento presso terzi.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso, restante assorbite le altre eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile , condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'ADER.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4418/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032565709000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041625710000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'avv. Difensore_1, impugna l'atto di comunicazione preventivo di fermo amministrativo n. 02880202500006174 relativo a due cartelle per mancato pagamento del CUT per un totale di € 1.938.,69.
Eccepisce parte ricorrente: la nullità delle cartelle di pagamento per vizio di forma mancata notifica di atti prodromici;
mancata indicazione del numero di ruolo generale e dello scaglione di riferimento del CUT.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese con attribuzione alla procuratrice costituita.
Si costituisce l'ADER che con proprie memorie difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice esaminata la questione ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Parte ricorrente lamenta la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento. 02820230032565709 e n.
0282024004162571 Sull'eccezione inerente al difetto di forma presente nelle cartelle di pagamento impugnate si osserva che essendo le stesse state ritualmente notificate, come da documentazione presente in atti, eventuali eccezioni dovevano essere rivolte all'ente impositore. Le contestazioni di parte ricorrente ineriscono ad una attività di competenza dell'ente impositore e non certo del Concessionario.
Ne consegue che il ricorso avverso, nella fattispecie, alla comunicazione di fermo amministrativo, emesso successivamente agi atti non opposti, risulta essere inammissibile ai sensi dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, almeno che tale atto non sia impugnabile per vizio proprio.
Infatti, spiega la Cassazione: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni , destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi , un efficace esercizio del diritto alla difesa . La cartella di pagamento o oltra atto quale come nella fattispecie il pignoramento presso terzi, quando faccia seguito ad atti divenuti definitivi, si esaurisce in un atto coattivo e non integra un nuovo ed autonomo atto impositiva.
Pertanto per quanto sopra detto porta a concludere che , gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine) gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella, della ingiunzione o di un pignoramento presso terzi.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso, restante assorbite le altre eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile , condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'ADER.