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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5321/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2304 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3936/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare l'avviso impugnato e conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe ai fini IMU -periodo di imposta 2018 - lamentando il parziale difetto di soggettività passiva e vizi formali dell'atto.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, affermando che: il
Comune resistente non aveva fornito adeguata prova della soggettività passiva della contribuente relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, identificato al foglio 291 n. 938 sub 513; il motivo relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento è infondato in quanto la normativa impone tale formalità per la cartella di pagamento;
l'atto impositivo è adeguatamente motivato.
Propone appello Roma Capitale censurando l'impugnata sentenza perché erronea appare la decisione in punto di legittimazione passiva della contribuente in merito all'immobile di Indirizzo_1, spiegando i vari passaggi catastali intervenuti in merito all'identificazione dell'immobile e comunicando giurisprudenza di questa Corte che, respingendo i ricorsi pregressi della contribuente, avevano dato atto della fondatezza della pretesa dell'Ente.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Comune appellante ha infatti chiarito che effettivamente la società contribuente era legittimata passiva alla pretesa tributaria in quanto proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1 censito in catasto al fg. 291, n. 938 sub. 513.
Specifica l'appellante, documentazione allegata alla mano, che la società era intestataria di un contratto di leasing finanziario stipulato con la "Società_1 S.p.A." del 28/12/2001, registrato all'Ufficio di Milano 6 il 27/03/2002 al n. 003307 per gli immobili di Indirizzo_1, identificati al fg. 291 n. 922 sub 118 e 127 e fg. 291 n. 938 sub 502.
Il contratto di leasing è stato dichiarato con comunicazione di variazione ICI del 2001, presentata il 28/03/2002, protocollo n. 27919985/2002. Il 20/12/2012 tali immobili sono stati riscattati dalla stessa "Resistente_1 S.r.l." atto notarile pubblico n. 36707/11590, registro generale n. 4537, registro particolare n. 3454.
Dalla visura catastale prodotta si evince che in data 04/10/2017 la contribuente presentava all'Agenzia delle
Entrate attraverso il procedimento Doc-fa, la variazione per cambio di destinazione d'uso dalla categoria D/8 – Attività commerciale alla categoria C/1 – Negozio, ed il sub. 502 veniva soppresso dando così origine al sub. 513. Successivamente, in data 26/09/2018, la società presentava un nuovo Doc-fa, con il quale veniva chiesta la variazione per divisione dell'immobile di cui al fg. 291 n. 938, sub. 513 che a sua volta veniva soppresso dando origine all'iscrizione catastale degli immobili di cui al fg. 291, n. 938, sub. 514 e 515.
Alla luce di tali passaggi - non contestati dall'appellata, nemmeno costituitasi in giudizio - emerge chiaramente come l'immobile in questione sia comunque sempre rimasto nella proprietà della società appellata, su cui pertanto incombe la legittimazione passiva in ordine al tributo in esame.
L'appello va quindi accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della pretesa tributaria. Non essendosi costituita la parte appellata si dispone la compensazione delle spese complessivo dei gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5321/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2304 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3936/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare l'avviso impugnato e conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe ai fini IMU -periodo di imposta 2018 - lamentando il parziale difetto di soggettività passiva e vizi formali dell'atto.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, affermando che: il
Comune resistente non aveva fornito adeguata prova della soggettività passiva della contribuente relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, identificato al foglio 291 n. 938 sub 513; il motivo relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento è infondato in quanto la normativa impone tale formalità per la cartella di pagamento;
l'atto impositivo è adeguatamente motivato.
Propone appello Roma Capitale censurando l'impugnata sentenza perché erronea appare la decisione in punto di legittimazione passiva della contribuente in merito all'immobile di Indirizzo_1, spiegando i vari passaggi catastali intervenuti in merito all'identificazione dell'immobile e comunicando giurisprudenza di questa Corte che, respingendo i ricorsi pregressi della contribuente, avevano dato atto della fondatezza della pretesa dell'Ente.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Comune appellante ha infatti chiarito che effettivamente la società contribuente era legittimata passiva alla pretesa tributaria in quanto proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1 censito in catasto al fg. 291, n. 938 sub. 513.
Specifica l'appellante, documentazione allegata alla mano, che la società era intestataria di un contratto di leasing finanziario stipulato con la "Società_1 S.p.A." del 28/12/2001, registrato all'Ufficio di Milano 6 il 27/03/2002 al n. 003307 per gli immobili di Indirizzo_1, identificati al fg. 291 n. 922 sub 118 e 127 e fg. 291 n. 938 sub 502.
Il contratto di leasing è stato dichiarato con comunicazione di variazione ICI del 2001, presentata il 28/03/2002, protocollo n. 27919985/2002. Il 20/12/2012 tali immobili sono stati riscattati dalla stessa "Resistente_1 S.r.l." atto notarile pubblico n. 36707/11590, registro generale n. 4537, registro particolare n. 3454.
Dalla visura catastale prodotta si evince che in data 04/10/2017 la contribuente presentava all'Agenzia delle
Entrate attraverso il procedimento Doc-fa, la variazione per cambio di destinazione d'uso dalla categoria D/8 – Attività commerciale alla categoria C/1 – Negozio, ed il sub. 502 veniva soppresso dando così origine al sub. 513. Successivamente, in data 26/09/2018, la società presentava un nuovo Doc-fa, con il quale veniva chiesta la variazione per divisione dell'immobile di cui al fg. 291 n. 938, sub. 513 che a sua volta veniva soppresso dando origine all'iscrizione catastale degli immobili di cui al fg. 291, n. 938, sub. 514 e 515.
Alla luce di tali passaggi - non contestati dall'appellata, nemmeno costituitasi in giudizio - emerge chiaramente come l'immobile in questione sia comunque sempre rimasto nella proprietà della società appellata, su cui pertanto incombe la legittimazione passiva in ordine al tributo in esame.
L'appello va quindi accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della pretesa tributaria. Non essendosi costituita la parte appellata si dispone la compensazione delle spese complessivo dei gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025