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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2454/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Di Gioia Giorgia, giusta procura in atti e
, nata in [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Parlato Paolo, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13.09.2013 in VO Di NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 64, parte II, serie A, anno 2013) dalla cui unione non nascevano figli. Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 250/2025 del 28.03.2025 resa nel procedimento
RG. n. 102/2025, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarandosi entrambi autonomi economicamente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 250/2025 pubblicata l'01.04.2025 resa nel procedimento RG. n. 102/2025, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che entrambe le parti hanno rinunciato alla richiesta di corresponsione di assegno divorzile, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
nato in [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 Pt_2
, nata in [...] il [...] (C.F. , il giorno 13.09.2013 in
[...] C.F._2
VO Di NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 64, parte II, serie A, anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2454/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Di Gioia Giorgia, giusta procura in atti e
, nata in [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Parlato Paolo, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13.09.2013 in VO Di NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 64, parte II, serie A, anno 2013) dalla cui unione non nascevano figli. Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 250/2025 del 28.03.2025 resa nel procedimento
RG. n. 102/2025, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarandosi entrambi autonomi economicamente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 250/2025 pubblicata l'01.04.2025 resa nel procedimento RG. n. 102/2025, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che entrambe le parti hanno rinunciato alla richiesta di corresponsione di assegno divorzile, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
nato in [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 Pt_2
, nata in [...] il [...] (C.F. , il giorno 13.09.2013 in
[...] C.F._2
VO Di NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 64, parte II, serie A, anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca