Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3585/2024 V.G. promossa da:
n. a SCORDIA (CT) il 28/11/1956 (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. D'ARRIGO MARIAGRAZIA, presso il cui C.F._1
studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 11/05/1955, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. D'ARRIGO MARIAGRAZIA , presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 4.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
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Viagrande il 26.9.1979 e dal quale erano nati due figli: 1) , nato a [...] Persona_1
il 01.12.1981, convivente ed economicamente autosufficiente;
2) , nata a Persona_2
Catania il 29.04.1985, coniugata ed economicamente autosufficiente.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 15.9.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 4.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 15.9.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga senza condizioni.
pagina 2 di 3 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Viagrande il 26.9.1979 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Viagrande dell'anno 1979, al n. 49, della parte
2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
06/12/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
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