Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 334/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Sansone Monica, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 25.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a Battipaglia (SA) in [...]_1
24.08.2022 durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1
L'udienza del 25.3.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“a) Per quanto riguarda le modalità di affidamento del minore: si chiede che il minore resti congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 stabile e privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in Campagna (SA) alla
Via Persano Scalo n°8, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé senza alcuna limitazione di tempo e solo in caso di mancanza di accordo il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00 durante il periodo estivo e dalle 16,30 alle 20,30 durante il periodo invernale, e continuativamente dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, a settimane alterne, con ciascuno dei coniugi. Il minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con un genitore, e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
il minore alternerà, altresì, tra i genitori il periodo compreso tra il 27 dicembre e il 30 dicembre e trascorrerà la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Santo Stefano. inoltre trascorrerà il periodo Per_1 compreso tra il 2 ed il 6 gennaio alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
lo stesso trascorrerà, altresì, le vacanze di Pasqua – Domenica e Lunedì – alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore.
Sarà, inoltre, facoltà del padre tenere il figlio con sé nel mese di Luglio e/o Agosto di ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con l'obbligo di preavviso all'altro genitore, entro il primo luglio di ogni anno, affinché venga stabilito congiuntamente tale lasso di tempo. Inoltre, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
b) i genitori, con spirito collaborativo, si impegneranno ad adottare congiuntamente tutte le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore e di comune accordo sceglieranno le attività fisiche e ludiche in cui lo stesso vorrà impegnarsi in futuro;
2 Proc. n. 334/2025 R.V.G.
c) i genitori s'impegnano, fin d'ora, a mantenere buoni rapporti tra il minore ed i nonni, sia materni che paterni.;
d) il padre verserà la somma di Euro 300,00 mensili per il mantenimento del minore;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno;
e) la casa ove si era stabilita la convivenza, sita in Campagna (SA) alla Via Persano
Scalo n°8, verrà assegnata alla Sig.ra genitore Parte_2 collocataria del minore;
il Sig. ha già portato con sé i propri Parte_1 oggetti personali e risiede attualmente presso la residenza dei propri genitori”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] in data [...], avvenga secondo Persona_1 le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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