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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2498/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato/a ARONA il 19.6.1978 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] VIA SABOTINO 10 con l'Avv. ROBERTA DALLA VECCHIA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a RHO il 2.2.1983 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] VIA SABOTINO 10 con l'Avv. ROBERTA DALLA VECCHIA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in AN (MI)
(anno 2015 atto n. 6 parte II serie A)
In comunione separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana e Persona_1 ato a Rho il 17.8.2014, cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e, per Per_1 Per_2 espresso accordo degli stessi, vivranno prevalentemente collocati presso la madre in AN (MI)
Sabotino 10, con possibilità per il padre di vederli e di tenerli con sé compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e relazionali secondo il seguente calendario:
- durante il giorno di riposo infrasettimanale del sig. (che dovrà essere comunicato alla Pt_3 madre non appena il padre avrà contezza dei propri turni e comunque almeno 7 giorni prima) potrà prelevare i figli dalla madre alle ore 20 del giorno precedente per tenerli con sé tutto il giorno riportandoli alla madre alle ore 21.00.
- a week end alternati dalle ore 20 del sabato sera alle 21 della domenica sera, salvo miglior accordo tra i genitori. Nel caso in cui al sig. venisse riconosciuto, come giorno di riposo, la Pt_3 mattinata del lunedì lo stesso terrà i figli per tutta la giornata di domenica (compresa la notte) per poi accompagnarli a scuola il lunedì mattina.
Il padre, compatibilmente con le esigenze dei minori e della madre, potrà sentire telefonicamente i figli ogni sera.
Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno:
- la sera del 24 dicembre (fino alla mattina del 25 dicembre) con un genitore e con l'altro tutta la giornata del 25 dicembre ad anni alterni.
- la sera del 31 dicembre e tutta la giornata del 1 gennaio con un genitore ad anni alterni.
Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori nel caso in cui al sig. venissero riconosciute Pt_3 giornate di riposto durante le festività natalizie.
Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno il giorno di Pasqua, con un genitore e il Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con un genitore e due settimane, anche non consecutive, con l'altro, secondo modalità da comunicare all'altro genitore entro il 30/4 di ogni anno. 3) La casa coniugale sita in AN (MI) via Sabotino 10, di proprietà dei coniugi per la quota di
½ ciascuno, viene assegnata in godimento alla SI.ra . Parte_1
Il sig. corrisponderà il 50% della rata del mutuo ed il 50% delle spese di manutenzione Pt_3 straordinaria.
La SI.ra , in quanto assegnataria dell'immobile AN si farà integralmente carico delle Pt_1 relative spese di gestione, utenze e di manutenzione ordinaria.
4) Il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a Parte_3 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile di Per_1 Per_2 euro 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (costo-vita) a decorrere dal mese di gennaio 2026.
5) Per espresso accordo delle parti la SI.ra percepirà il 100% dell'assegno unico. Pt_1
6) Il sig. e la SI.ra si impegnano e si obbligano a concorrere al 50% nelle spese Pt_3 Pt_1 non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni e dei risparmi comuni e di non aver nulla a richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di contribuzione alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in AN (MI) il 16.6.2015 Parte_3
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE);
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VANZAGO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza