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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 189 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
nata a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dall'Avv. MONICA MURRU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Manzoni n. 11, e , nato a [...] Parte_2
(NU) il 21.10.1970, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MONICA MURRU, giusta C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Manzoni
n. 11;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale costituita da appartamento ad uso di civile abitazione facente parte di maggior
fabbricato e sita in Nuoro, Via Ichnusa n° 7 già Via Oristano n°7, nonchè le pertinenze quali garage e
posto auto nel cortile comune di proprietà di entrambi, resterà nella disponibilità della sig.ra che Pt_1 ci vivrà con le figlie.
3) A questo proposito le parti precisano di trasferire alle figlie e ad Controparte_1
la nuda proprietà della succitata casa familiare, riservando l'usufrutto alla madre, Controparte_2
. Parte_1
Danno altresì atto che detti cespiti sono identificati nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro e precisamente che l'appartamento di civile abitazione sito in Via Ichnusa n° 7 già Via Oristano n° 7, piano 2° è distinto
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al F.43, mapp.le 230 sub. 6, zona censuaria 1, categoria A2, classe 1 di vani 6 rendita catastale
£1.100.000 mentre il garage - di cui hanno la proprietà di ¼ indivisa unitamente agli eredi - è Pt_3
distinto al F.43, mapp.le230, sub 7, categoria C6, classe4, di mq.112, rendita catastale di £.840.000. Tali cespiti risultano pervenuti ai coniugi in forza di compravendita per atto pubblico del 23.10.2000 Rogito
Notaio Dott. (Doc.3); Persona_1
4) Il sig. RU, da parte sua, si trasferirà in altra abitazione confacente alle sue esigenze lavorative e
personali.
5) Entrambi i coniugi sono dotati di appositi ed adeguati mezzi di sostentamento e dichiarano di
rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento. All'uopo allegano rispettive dichiarazioni dei redditi (Doc.4,5,6,7,8,9). In particolare, si dà atto che la sig.ra è un'insegnante Pt_1 di scuola primaria con reddito lavorativo pari a €.32.066,36 mentre il sig. RU è un libero professionista con reddito lavorativo nel 2022 pari ad €.10.771,00 nel 2023 €. 12.149, e nell'ultimo anno pari ad €.38.517,00.
6) La sig.ra è altresì titolare del conto corrente n° 000070330733 presso Il Banco di Sardegna di Pt_1
Nuoro, mentre il Sig. RU del conto corrente n°000035000554 presso il Banco di Sardegna di Nuoro,
di cui si depositano in allegato le rispettive giacenze medie (Doc.10-11).
7) Ancora la sig.ra è intestataria dell'autovettura Volkswagen golf tg. GH634SA (doc.12) mentre Pt_1 il sig. RU della Lancia Voyager tg. ET331RK (Doc.13), della Fiat Punto tg. DP830DZ in uso alla
figlia e della Ford Focus. tg.BP205KN in uso alla figlia (Doc.14). CP_1 CP_2
8) Considerato che entrambi i genitori si occupano di tutte e due le figlie, ripartendosi equamente oneri
e spese per il loro sostentamento fuori sede, pagando canoni di locazione delle loro abitazioni a Cagliari,
tasse e iscrizioni universitarie e tutto quanto risulta necessario per la vita quotidiana, le parti si danno reciprocamente che non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento. Per quanto riguarda le spese
straordinarie resteranno ripartite fra i coniugi al 50%.
9) Le parti dichiarano, inoltre, di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
10) Spese di giudizio integralmente compensate».
Conclusioni del PM:
«V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.02.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Nuoro il 13.08.2000; che dall'unione sono nate due figlie:
16.04.2002 e il 10.09.2003, entrambe maggiorenni ma non Controparte_1 CP_2
economicamente autonome;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'8.05.2025, le parti presenti personalmente, con l'intervento del cancelliere, hanno sottoscritto separato verbale di conciliazione giudiziale relativa al trasferimento di diritti reali su immobili nell'ambito della crisi familiare ai sensi dell'art. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c.
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della separazione nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso e rappresentato, dalle parti personalmente, in prima udienza, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti. Infine, si osserva che le figlie della coppia sono maggiorenni.
4. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.10.1967 e , nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Parte_2
13.08.2000 in Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 30, parte II, serie B, anno 2000) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) visto l'accordo tra le parti, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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