Articolo 11 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 agosto 1961
Art. 11.
Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio.
Al militare in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961