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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14004 R.G. 2024 LAVORO E PREVIDENZA, TRA
di , in persona del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
, Parte_1
elett.te dom.ta in Caserta, Largo Daniel Bovet n. 1, presso gli Avv.ti Massimo Tommasone e Lucia Manna, da cui è rappresentata e difesa come da atti OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Torino n. 118, come da procura in atti OPPOSTO FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 30.5.2024, per l'importo complessivo di euro 115.227,00 riferito alla Sentenza n. 7905/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato al lavoratore, opposto in questa sede, condannando la ricorrente alla immediata reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, dal luglio 2017 sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Deduce l'insussistenza della pretesa evidenziando che l'attività della società è cessata a far data dal 7.3.2018, con impossibilità conseguente ad eseguire la reintegra e quindi il risarcimento del danno per la mancata reintegra.
Chiede pertanto annullare il precetto opposto.
LA COSTITUZIONE DI PARTE OPPOSTA Si è costituita parte opposta, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che la società opponente non ha mai dedotto l'avvenuta cessazione di attività nei precedenti giudizi di primo grado e di secondo grado, relativi sia all'impugnativa di licenziamento che alla richiesta di differenze retributive e che, in ogni, caso, risulta ancora attiva, con personale dipendente. Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione, con la condanna alle spese anche per lite temeraria.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 5 febbraio 2025, sentita la parte ricorrente, ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Parte opponente fonda invero la sua opposizione al precetto notificato da controparte in data 30 maggio 2024 sul fatto dell'avvenuta cessazione dell'attività societaria e sulla conseguente impossibilità materiale di eseguire la reintegra e sulla ancora conseguente insussistenza del risarcimento del danno per mancata esecuzione. Dalle risultanze documentali in atti – vedi visura camerale della società versata in atti da entrambe le parti – si evince, tuttavia, che la società è attiva per come formalmente iscritto nella visura e, inoltre, che ha dipendenti, il cui numero si è incrementato nell'anno 2024 e che sono stati eseguiti atti protocollati per il valore delle quote tra i soci nonché di diversa natura, anche nel corso dell'anno 2025. Tali elementi inducono a ritenere che la società non sia affatto cessata, avendo unicamente provveduto a una variazione dell'attività – a cui si riferisce la comunicazione al SUAP in atti -a decorrere dal marzo 2018, senza tuttavia che da tale variazione sia discesa una cessazione totale di attività influente sugli obblighi derivanti dalle pronunce giudiziarie in atti. Risulta, del resto, la proposizione di gravame in appello avverso le sentenze di primo grado nell'anno 2023 a ulteriore conferma degli elementi di convincimento circa l'operatività della società. Per quanto sopra deve ritenersi infondato il motivo di opposizione, con rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147 del 2022, che tiene conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, Parte_1 in favore della controparte, , , delle spese di lite che liquida in euro CP_1 CP_1 5.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPa come legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli , 2.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14004 R.G. 2024 LAVORO E PREVIDENZA, TRA
di , in persona del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
, Parte_1
elett.te dom.ta in Caserta, Largo Daniel Bovet n. 1, presso gli Avv.ti Massimo Tommasone e Lucia Manna, da cui è rappresentata e difesa come da atti OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Torino n. 118, come da procura in atti OPPOSTO FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 30.5.2024, per l'importo complessivo di euro 115.227,00 riferito alla Sentenza n. 7905/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato al lavoratore, opposto in questa sede, condannando la ricorrente alla immediata reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, dal luglio 2017 sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Deduce l'insussistenza della pretesa evidenziando che l'attività della società è cessata a far data dal 7.3.2018, con impossibilità conseguente ad eseguire la reintegra e quindi il risarcimento del danno per la mancata reintegra.
Chiede pertanto annullare il precetto opposto.
LA COSTITUZIONE DI PARTE OPPOSTA Si è costituita parte opposta, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che la società opponente non ha mai dedotto l'avvenuta cessazione di attività nei precedenti giudizi di primo grado e di secondo grado, relativi sia all'impugnativa di licenziamento che alla richiesta di differenze retributive e che, in ogni, caso, risulta ancora attiva, con personale dipendente. Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione, con la condanna alle spese anche per lite temeraria.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 5 febbraio 2025, sentita la parte ricorrente, ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Parte opponente fonda invero la sua opposizione al precetto notificato da controparte in data 30 maggio 2024 sul fatto dell'avvenuta cessazione dell'attività societaria e sulla conseguente impossibilità materiale di eseguire la reintegra e sulla ancora conseguente insussistenza del risarcimento del danno per mancata esecuzione. Dalle risultanze documentali in atti – vedi visura camerale della società versata in atti da entrambe le parti – si evince, tuttavia, che la società è attiva per come formalmente iscritto nella visura e, inoltre, che ha dipendenti, il cui numero si è incrementato nell'anno 2024 e che sono stati eseguiti atti protocollati per il valore delle quote tra i soci nonché di diversa natura, anche nel corso dell'anno 2025. Tali elementi inducono a ritenere che la società non sia affatto cessata, avendo unicamente provveduto a una variazione dell'attività – a cui si riferisce la comunicazione al SUAP in atti -a decorrere dal marzo 2018, senza tuttavia che da tale variazione sia discesa una cessazione totale di attività influente sugli obblighi derivanti dalle pronunce giudiziarie in atti. Risulta, del resto, la proposizione di gravame in appello avverso le sentenze di primo grado nell'anno 2023 a ulteriore conferma degli elementi di convincimento circa l'operatività della società. Per quanto sopra deve ritenersi infondato il motivo di opposizione, con rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147 del 2022, che tiene conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, Parte_1 in favore della controparte, , , delle spese di lite che liquida in euro CP_1 CP_1 5.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPa come legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli , 2.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo