Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2022 REG.RIC.
N. 00537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Reni e Stefania Mangione del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bologna, Via San Felice n. 6, come da mandato esteso su foglio separato allegato al ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, e il Liceo -OMISSIS- di Bologna, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in Bologna, via A. Testoni, 6;
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Reni e Stefania Mangione del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bologna, Via San Felice n. 6, come da mandato esteso su foglio separato allegato al ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, e il Liceo -OMISSIS- di Bologna, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 400 del 2022:
«del provvedimento disciplinare di “Attività (anche fuori dall’orario scolastico) di natura sociale o culturale utili all’alunno o alla comunità scolastica per la durata di giorni 5”, comminato all’alunno -OMISSIS- dal Dirigente Scolastico del Liceo -OMISSIS- di Bologna con nota prot. N. -OMISSIS-del 7.3.2022 e notificato in data 9.3.2022, nonché del - della delibera del Consiglio di Classe della -OMISSIS-^ E adottata nella riunione del 4.3.2022, con la quale il Consiglio ha deciso di adottare nei confronti dell’alunno -OMISSIS- la predetta sanzione disciplinare, nonché - della comunicazione prot. N. -OMISSIS-/31.3.2022 dell’Organo di Garanzia del Liceo -OMISSIS- con cui è stato respinto il ricorso dei ricorrenti avverso la sopraindicata sanzione, nonché - di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso».
Quanto al ricorso n. 537 del 2022: «del provvedimento prot. N. -OMISSIS-.13-05.2022 con il quale il Dirigente dell’USR ER Ufficio V Ambito territoriale di Bologna ha respinto il ricorso all’Organo di Garanzia Regionale trasmesso dal sig. -OMISSIS- in data 14.4.2022 avverso la sanzione disciplinare irrogata all’alunno F.B. classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” di Bologna, notificato via pec in data 13.5.2022, nonché di - di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso».
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, e del Liceo -OMISSIS- di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OL PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il primo dei due ricorsi in trattazione, notificato il 5 maggio 2022, R.G. n. 400/2022, i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento disciplinare (5 giorni di attività, anche fuori dall’orario scolastico, di natura sociale o culturale utili) applicato dall’Istituto scolastico frequentato dal figlio minore in relazione a fatti accaduti in occasione dell’occupazione della scuola a partire dal 24 gennaio 2022.
2. Espongono in fatto i ricorrenti che, con contestazione di addebiti disciplinari datata 17 febbraio 2022 n. prot. 3297/5.5, la coordinatrice di classe e la dirigente scolastica contestavano al loro figlio minore -OMISSIS-, studente iscritto alla -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS-, con sede in Bologna, via -OMISSIS-, il seguente addebito: “ La mattina del giorno 24 gennaio ultimo scorso entravi a Scuola e ti dichiaravi alla Dirigente Scolastica, assieme a -OMISSIS- e -OMISSIS-, come promotore della "occupazione" che era in atto, affermando di essere "garanti e responsabili di quanto sta succedendo"; La Dirigente Scolastica ti rappresentava immediatamente che queste condotte erano riconducibili alla violazione di una serie di regole e norme, anche suscettibili di rilievi in ambito penale (quali l'occupazione di edificio, l'interruzione di pubblico servizio), nonché del regolamento di Istituto e delle norme sulla sicurezza tra cui le procedure di contenimento del Covid 19, ricevendone come risposta la conferma tua e dei due compagni di essere "garanti e responsabili di quanto sta succedendo"; Dalle varie entrate dell'Istituto alcuni aderenti alla protesta si presentavano muniti di catene; le stesse erano poi usate per chiudere un'uscita di sicurezza; La funzionalità della porta di sicurezza doveva essere ripristinata, non reperendosene le chiavi, tagliando le catene con delle tronchesi, su decisione della Dirigente; Nella stessa mattinata a Scuola venivano presi e accatastati dei banchi e delle sedie, per impedire il libero passaggio nei corridoi e nelle aule. Ed in effetti molti studenti così come parte del personale non riuscivano a passare, tornavano indietro e uscivano dall'edificio. Solo alcuni riuscivano ad entrare in aula o in segreteria; Nel clima di disordine generato, in contemporanea nei vari lotti dell'edificio, diversi ragazzi che aderivano alla contestazione entravano in alcune aule incitando gli studenti ad unirsi alle manifestazioni e dicendo loro che, rimanendo nell'edificio, sarebbero stati considerati fra gli occupanti (soprattutto i più piccoli, al primo suono di campanella, tornavano a casa per non essere coinvolti); Venivano poi intonati dei cori ingiuriosi nei confronti dei due carabinieri che sostavano nel corridoio con queste parole: "Via via la polizia; via carabinieri di merda" che erano seguiti da applausi degli studenti presenti. Poiché nella Scuola erano stati individuati degli estranei, la Dirigente Scolastica ti rappresentava che questo non fosse consentito e ti chiedeva, quale promotore e garante della protesta, di farli uscire dall'edificio; Dopo una lunga trattativa con la Dirigente Scolastica durata fino al tardo pomeriggio del 24 gennaio, accettavi assieme ai due compagni sopra indicati, di prendere in consegna la palestra, lasciando il resto dell'edificio; in cambio era richiesto di custodire senza fare danni il locale e di compilare un elenco di chi sarebbe stato presente in palestra per potere rispettare le procedure anti Covid: tuttavia, pur avendo assicurato che l'avresti fatto ciò non è accaduto perché un avvocato avrebbe detto che "c'è la privacy"; La richiesta era formulata ancora il giorno successivo, sempre perdurante l'occupazione della palestra, sempre senza esito; Il martedì pomeriggio assieme ai due compagni indicati, nel proporre di aprire un tavolo di contrattazione per restituire prima del previsto la palestra, ponevate le seguenti condizioni: di non essere considerati assenti; che per la durata della protesta tutto l'Istituto non sarebbe dovuto andare avanti con i "programmi" affinché i protestanti non rimanessero indietro; di non essere sanzionati in via disciplinare; Dalla perlustrazione dell'edificio dopo gli episodi descritti si accertava lo stato delle aule rinvenendo scritte sui muri di grandi dimensioni ”.
3. Si aggiunge in ricorso che con lettera datata 27 febbraio 2022, prot. -OMISSIS- del 28 febbraio 2022, lo studente con i propri genitori presentava le proprie giustificazioni scritte con le quali respingeva ogni addebito, evidenziando, in particolare, la totale mancanza di imputabilità delle condotte contestate, in violazione altresì dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria di cui al d.P.R. n. 429 del 1998 e, in ogni caso, la irrilevanza sotto il profilo disciplinare di condotte consistenti nella sostanza nella libera espressione delle proprie opinioni. Il 22 marzo 2022 il padre dello studente proponeva ricorso all’organo di garanzia evidenziando nuovamente la carenza di imputabilità delle condotte contestate (e la loro infondatezza), nonché la sproporzione del provvedimento assunto, oltre alla carenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti e l’intempestività dell’accoglimento della medesima richiesta. All’esito della riunione del 30 marzo 2022 l’Organo di garanzia confermava il provvedimento disciplinare. Contro tale ultimo provvedimento, in data 14 aprile 2022 veniva proposto ricorso al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che, alla data di deposito del primo ricorso, non si era ancora pronunciato.
4. Questi i motivi dedotti nel ricorso: “ Violazione di legge: violazione dell’art. 4, co. 3, 4, 5, 7, 9-ter, del DPR 249/1998; violazione dell’art. 36, comma 2, lett. d), comma 3, commi 10 e 11, del Regolamento di disciplina dell’istituto -OMISSIS-; erronea interpretazione e applicazione del punto 6, della griglia di cui al comma 13, dell’art. 36 del Regolamento di disciplina dell’istituto -OMISSIS-; violazione dell’art. 37, comma 3, del Regolamento scolastico d’Istituto - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione ed erroneo supposto di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia ”: sostengono i ricorrenti che il minore non avrebbe alcuna responsabilità personale per i fatti contestati. Pur essendo stato, assieme ad altri studenti, fra i promotori dell’occupazione del giorno 24 gennaio 2022, tuttavia, tale circostanza non consentirebbe di ritenere che egli si sia reso personalmente responsabile dei fatti indicati nella lettera di contestazione del 17 febbraio 2022; lo studente non avrebbe accatastato i banchi e le sedie per impedire l’accesso alla scuola, non avrebbe partecipato ai cori rivolti alle forze dell’ordine (neppure avrebbe approvato tali cori, come risulta dalle dichiarazioni che egli aveva reso nell’ambito del procedimento disciplinare), si sarebbe al contrario fattivamente adoperato, dialogando con la Dirigenza scolastica, affinché l’occupazione fosse limitata ai locali della palestra, in tal modo lasciando libero l’accesso alle classi e consentendo lo svolgimento delle lezioni; già il giorno successivo all’inizio dell’occupazione, il 25 gennaio 2022, si sarebbe dissociato dall’iniziativa e sarebbe rientrato in classe a seguire regolarmente le lezioni; non si potrebbe attribuire al ragazzo una sorta di responsabilità morale per tutto quanto accaduto; l’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 249 del 1998 e l’art. 36, comma 1, del Regolamento, prevedono che la responsabilità disciplinare è personale. Né varrebbe a ricondurre i singoli fatti alla diretta responsabilità del -OMISSIS-la dichiarazione che quest’ultimo ha fatto con la sua comunicazione prot. n.-OMISSIS- del 2 febbraio 2022, laddove si legge “ con questo documento i sottoscritti si dichiarano promotori degli episodi di protesta avvenuti presso il Liceo -OMISSIS- a partire dalla mattinata di lunedì 24 gennaio 2022 e terminati nella serata di Mercoledì 27 gennaio 2022, e si assumono ogni tipo di responsabilità politica e eventualmente disciplinare legata ai suddetti avvenimenti ”, trattandosi di “ avocazione di responsabilità del tutto politica, che non può giuridicamente tradursi in responsabilità disciplinare ”, per un’iniziativa - l’occupazione - “ permessa e garantita dal Regolamento di disciplina ex art. 4, comma 4, del DPR n. 249/98, e tutelata dalla Costituzione (art. 21 e art. 27, comma 2) ”, in quanto “ libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità” . A riprova di tale assunto parte ricorrente adduce il fatto che non sarebbe applicabile alle occupazioni studentesche l’art. 633 c.p., “ poiché detta norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici pubblici da parte di soggetti estranei, e non qualsiasi occupazione perpetrata da terzi ”, difettando inoltre “ l’elemento dell’altruità dell’edificio, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, come chiarito dai giudici di legittimità ”. Il fatto che allo studente non sarebbe ascrivibile alcuno dei comportamenti lesivi avvenuti durante l’occupazione, ma solo un’impropria responsabilità morale, sarebbe inoltre dimostrato dal tenore stesso della contestazione contenuta nel provvedimento sanzionatorio, che risulta fondato esclusivamente sul seguente addebito: “ lo studente -OMISSIS- conseguentemente non ha rispettato quanto si era impegnato a porre in essere ed integrandosi la fattispecie di cui al punto 6 del regolamento di disciplina ”. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato sarebbe anche carente nella motivazione. Tale condotta non sarebbe riconducibile entro la previsione sanzionatoria del punto 6 del Regolamento, che riguarda “ fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni. Offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni. Oltraggio al personale A.T.A., ai docenti e al Dirigente Scolastico. Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni. Comportamenti pericolosi e lesivi della propria a altrui incolumità. Atti di violenza non grave ”. Il provvedimento gravato sarebbe infine illegittimo anche perché sproporzionato e violativo dell’art. 37, comma 3, del Regolamento d’istituto, poiché in nessuno degli atti indicati nella disposizione in esame è riportata la data di conclusione del procedimento disciplinare, sebbene la norma si esprima in termini di tassatività.
5. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 19 luglio 2022 e ha depositato una relazione in data 5 dicembre 2022. Ha depositato una memoria in data 30 ottobre 2025, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto la sanzione è già stata integralmente eseguita e il ricorrente non è più studente dell’istituto scolastico resistente, essendosi diplomato all’esito dell’anno scolastico 2022/2023. Ha concluso comunque per il rigetto del ricorso siccome infondato.
6. Il secondo ricorso qui in esame, il n. 537/2022 RG, notificato l’8 luglio 2022, ha invece ad oggetto il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2022 con il quale il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, ha respinto il ricorso all’Organo di garanzia regionale trasmesso dal sig. -OMISSIS- in data 14 aprile 2022 avverso la sanzione disciplinare irrogata al minore, impugnata con il precedente ricorso (n. 400/2022 RG).
7. Avverso il provvedimento negativo del predetto Organo di garanzia parte ricorrente propone in sostanza le medesime censure già dispiegate nel primo ricorso (si afferma, nel ricorso n. 537/2022 RG, che l’ulteriore provvedimento con esso gravato “ risulta affetto dai medesimi profili di illegittimità già evidenziati con il predetto ricorso ”; parte ricorrente ha dunque formulato un’espressa domanda di riunione al ricorso n. 400/2022 RG).
8. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente al deposito delle domande di fissazione dell’udienza, in data 27 maggio 2022), entrambe le cause sono state iscritte nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
9. Le cause sono state quindi chiamate nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 28 maggio 2025, nella quale è comparso, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Guido Reni per parte ricorrente, che ha dichiarato di avere interesse alla decisione della causa.
10. Le cause sono state dunque rinviate per la decisione conclusiva all’udienza del 3 dicembre 2025, nella quale è comparso nuovamente, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Guido Reni per la parte ricorrente. Entrambe le cause sono state quindi prese in decisione, come da verbale di udienza.
11. Deve preliminarmente disporsi la riunione delle cause in trattazione, siccome avvinte da evidente connessione soggettiva e oggettiva.
12. In disparte l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata da ultimo dall’Amministrazione (eccezione peraltro non priva di rilievo, posto che la parte ricorrente non ha in alcun modo argomentato in che cosa consista, al di là di un ipotizzabile, generico e neppure prospettato interesse morale, l’attualità di tale interesse ad avere comunque una pronuncia di merito), entrambi i ricorsi sono giudicati infondati dal Collegio e dunque non meritevoli di accoglimento.
13. Le censure proposte nel secondo ricorso, dirette avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2022 con il quale il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, ha respinto il ricorso presentato all’Organo di garanzia regionale avverso la sanzione disciplinare irrogata al minore, impugnata con il precedente ricorso, sono, come detto, sostanzialmente identiche a quelle già proposte nel primo ricorso, n. 400/2022 RG. È dunque possibile procedere a una trattazione unitaria nella disamina di tali censure.
14. Esse non convincono il Collegio e sono giudicate prive di pregio.
14.1. Parte ricorrente invoca in primo luogo il dettato dell’art. 4 ( Disciplina ) del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, che approva il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria , assumendone violati i disposti contenuti, in particolare, nei commi 3, 4, 5, 7 e 9- ter . Tali violazioni non risultano sussistenti. Il comma 3 del citato art. 4 stabilisce che “ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni ”. Esclusa la sussistenza di violazioni formali-procedurali, invero non dedotte e comunque insussistenti (giusta la completa e analitica ricostruzione dell’ iter procedurale contenuta nella memoria dell’Amministrazione, alla quale può sul punto senz’altro rinviarsi, che dimostra il rispetto delle garanzie partecipative e di contraddittorio), la violazione qui dedotta si riferisce soprattutto all’asserita, mancata dimostrazione dell’effettiva responsabilità dello studente nella commissione di talune specifici fatti, pure addebitatigli, occorsi durante l’occupazione: chiusura con catene di un’uscita di sicurezza; rimozione e accatastamento dei banchi e delle sedie per impedire il libero passaggio nei corridoi e nelle aule; clima di disordine generato nei vari lotti dell'edificio, incitamento di altri studenti ad unirsi alle manifestazioni dicendo loro che, rimanendo nell'edificio, sarebbero stati considerati fra gli occupanti; proferimento di cori ingiuriosi nei confronti dei due carabinieri che sostavano nel corridoio con queste parole: " Via via la polizia; via carabinieri di merda ", cori seguiti da applausi degli studenti presenti; presenza di taluni estranei introdottisi nella scuola; rilevata presenza, dalla perlustrazione dell'edificio dopo l’occupazione, di scritte di grandi dimensioni sui muri.
14.1.1. Ora, giova premettere che lo studente figlio dei ricorrenti si era proposto dichiaratamente (circostanza pacifica e non contestata) come promotore e responsabile (insieme ad alcuni altri studenti) dell’iniziativa dell’occupazione dell’istituto scolastico. È altresì incontroverso in atti che egli abbia mantenuto questo “ruolo” anche nei giorni successivi all’occupazione, poiché non è smentito il fatto, richiamato nella contestazione degli addebiti, per cui il minore per cui è causa, da un lato, in quanto dichiaratosi promotore e garante della protesta, veniva invitato dalla Dirigente scolastica a far uscire dalla scuola taluni estranei che vi si erano introdotti, e, dall’altro lato, “ Dopo una lunga trattativa con la Dirigente Scolastica durata fino al tardo pomeriggio del 24 gennaio, accettav [a] assieme ai due compagni sopra indicati, di prendere in consegna la palestra, lasciando il resto dell'edificio; in cambio era richiesto di custodire senza fare danni il locale e di compilare un elenco di chi sarebbe stato presente in palestra per potere rispettare le procedure anti Covid: tuttavia, pur avendo assicurato che [l’avrebbe] fatto ciò non è accaduto perché un avvocato avrebbe detto che "c'è la privacy"; La richiesta era formulata ancora il giorno successivo, sempre perdurante l'occupazione della palestra, sempre senza esito; Il martedì pomeriggio assieme ai due compagni indicati, nel proporre di aprire un tavolo di contrattazione per restituire prima del previsto la palestra, ponevate le seguenti condizioni: di non essere considerati assenti; che per la durata della protesta tutto l'Istituto non sarebbe dovuto andare avanti con i "programmi" affinché i protestanti non rimanessero indietro; di non essere sanzionati in via disciplinare ”. Ora, ad avviso del Collegio, in disparte la questione se debba richiedersi, in una fattispecie di applicazione di una sanzione disciplinare scolastica, lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale (ciò che parrebbe oggettivamente sproporzionato e irragionevole), in una valutazione doverosamente globale e d’assieme della vicenda nel suo complesso, emerge con un effetto dirimente e risolutivo la considerazione per cui, anche a voler in linea ipotetica ammettere che taluni dei singoli fatti denunciati (chiusura della porta di servizio con le catene, accatastamento dei banchi nei corridoi, cori ingiuriosi contro le Forze dell’ordine, scritte sui muri, etc .) non fossero adeguatamente provati, risulta già di suo ampiamente sufficiente a sorreggere la sanzione irrogata il fatto, pacifico e incontroverso, della condotta assunta dal minore, di promozione, organizzazione e realizzazione dell’occupazione della scuola e di dichiarata assunzione di un ruolo di responsabilità in ordine all’andamento della manifestazione, come dimostrato – anche al di là della sua espressa dichiarazione resa in tal senso e anche riguardo ai giorni successivi – dalla sua interlocuzione e dal suo ruolo di “negoziazione” con la predetta Dirigenza.
14.1.2. Nella logica ora indicata perde rilievo e non può certo condurre a un esito diverso e favorevole per la tesi di parte ricorrente il comma 9- ter dell’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998, richiamato in ricorso per corroborare la tesi della necessaria prova specifica e puntuale dei singoli fatti attribuiti allo studente (comma a mente del quale “ Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile ”, non senza rilevare, peraltro, che il testo qui riportato è quello vigente oggi, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b ), n. 9), del d.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha rafforzato il livello richiesto di specificità della prova sostituendo la parola « concreti » con « circostanziati »).
14.1.3. Merita quindi condivisione la difesa dell’Amministrazione, che ha giustamente posto in rilievo il fatto che non può negarsi la riferibilità soggettiva al figlio dei ricorrenti delle “ condotte sanzionate nel provvedimento disciplinare ”, ossia “ a) l’aver creato una situazione di pericolo derivante dall’occupazione; b) l’impedimento delle lezioni, in contrasto con la volontà della maggioranza degli studenti; c) la violazione dell’impegno di indicare l’elenco delle persone presenti nella palestra, necessario per le norme anti-Covid; d) la violazione dell’impegno di custodire la palestra evitando danni ai locali e agli arredi ”, trattandosi “ di fatti riferibili all’organizzazione dell’occupazione in quanto tale, della quale il ricorrente si è espressamente e dichiaratamente assunto la responsabilità, dichiarandosi “garante e responsabile” di quanto stesse accadendo, e tale rivendicazione è stata espressamente formalizzata nella nota consegnata alla Dirigente Scolastica del -OMISSIS-, con protocollo -OMISSIS- del 2.02.2022, in cui il ricorrente, insieme ad altri due firmatari, “si assume ogni tipo di responsabilità politica ed eventualmente disciplinare legata ai suddetti avvenimenti ”.
14.2. Neppure accoglibile è l’ulteriore doglianza con la quale la parte ricorrente richiama il disposto del comma 4 del citato art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998, in base al quale “ In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità ”. È sufficiente a tal proposito osservare che l’occupazione della scuola non costituisce in alcun modo una modalità lecita di libera espressione delle proprie opinioni ma, anche a prescindere dai singoli addebiti (chiusura con la catena di un’uscita di sicurezza, accatastamento dei banchi e delle sedie per impedire il libero passaggio nei corridoi e nelle aule, incitamento agli studenti di unirsi alle manifestazioni, intonazione di cori ingiuriosi nei confronti dei carabinieri, presenza di estranei all’occupazione, etc .), costituisce un atto violento di prevaricazione delle altrui libertà. Né tanto meno tale natura illecita può trasformarsi in un libero esercizio di un preteso diritto di “protesta” in virtù dell’esistenza di analoghe “prassi” diffuse negli ultimi anni. Vale la pena di ricordare che nel nostro ordinamento vige, in primo luogo e soprattutto, la massima aurea per cui la libertà di ciascun individuo finisce dove inizia la libertà altrui, per cui l’occupazione della scuola, che integra di per sé un’illecita occupazione di un bene comune/pubblico e un’interruzione del pubblico servizio scolastico (e ciò a prescindere dalle sottili distinzioni che comprensibilmente operano nel campo penale, che qui non rilevano), costituisce oggettivamente un impedimento unilaterale de facto del diritto allo studio degli altri studenti e del diritto-dovere del corpo docente di svolgere la propria funzione formativa, sicché rappresenta ex se un’ingiusta prevaricazione delle altrui sfere di libertà e degli altrui diritti. Non è affatto condivisibile, dunque, la tesi difensiva secondo la quale lo studente avrebbe assunto una “ responsabilità del tutto politica, che non può giuridicamente tradursi in responsabilità disciplinare ”, per un’iniziativa - l’occupazione - “ permessa e garantita dal Regolamento di disciplina ex art. 4, comma 4, del DPR n. 249/98, e tutelata dalla Costituzione (art. 21 e art. 27, comma 2) ”, in quanto “ libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità ”.
14.3. Parte ricorrente contesta poi la proporzionalità della sanzione qui impugnata, invocando il comma 5 dell’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998, il quale afferma che “ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano ”. La contestazione è infondata. La sanzione irrogata, di soli 5 giorni di attività di natura sociale o culturale, non risulta invero sproporzionata rispetto alle vicende che l’hanno causata. Né osta alla legittimità della sanzione qui in discussione il testo del comma 7 dell’art. 4, secondo il quale “ Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni ”, non essendo dubitabile la gravità delle condotte attribuite allo studente nella fattispecie.
15. La testé ritenuta infondatezza delle doglianze proposte, esaminate alla stregua del parametro di legittimità costituito dal testo del d.P.R. n. 249 del 1998, vale ed è parimenti riferibile assumendo quale parametro di legittimità il testo, del tutto convergente, del Regolamento di disciplina dell’istituto Copernico, il cui art. 36, comma 2, lett. d ), e commi 3, 10, 11 riproduce in sostanza le disposizioni normative sopra passate in rassegna [l’art. 36, comma 2, lett. d ), stabilisce, in linea con l’art. 4, comma 7, che l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, gravità che deve essere valutata – comma 3 – in base agli ordinari criteri di attribuzione soggettiva, intenzionalità del comportano, dolo, grado della colpa, etc ., secondo i principi generali; il comma 10 riproduce la norma sulla responsabilità personale, il comma 11 richiama il criterio di proporzionalità della sanzione, il comma 13 reca una norma procedurale qui non rilevante, mentre l’art. 37, comma secondo, è richiamato per la parte in cui è previsto che nella comunicazione informativa deve essere tassativamente riportata la data e termine della conclusione del procedimento disciplinare, previsione che nella fattispecie non sarebbe stata rispettata).
15.1. Resta dunque confermato il giudizio di infondatezza di tutte le censure proposte (ivi incluso di quella, da ultimo citata, relativa alla violazione dell’art. 37, comma secondo, del regolamento di Istituto per la mancata previsione, nella comunicazione informativa, del termine di conclusione del procedimento disciplinare, trattandosi di un’infrazione meramente formale che non risulta essersi tradotta in alcuna lesione apprezzabile della sfera giuridica della parte ricorrente).
16. Per tutte le esposte ragioni il ricorso, infondato, va in definitiva respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione che si è costituita a resistere in giudizio, delle spese processuali, che si liquidano in onnicomprensivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e c.p.a., se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.