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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1709/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10575/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7494 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21430/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo n. 7494 del 3.3.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale pagamento della Tari anno 2019, notificato il 21.3.2025, emesso dal comune di Villaricca.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e la carenza di motivazione dell'accertamento esecutivo;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Nessuno si è costituito per il comune di Villaricca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il comune di Villaricca non si è costituito;
di conseguenza non è stata provata la regolare notifica degli avvisi richiamati nell'atto di accertamento impugnato. Lo stesso, inoltre, in assenza della allegazione di detti avvisi, risulta del tutto privo di adeguata motivazione.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento esecutivo n. 7494 datato 3.3.2025.
Deve seguire la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da distrarre in favore del difensore costituito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 7494. Condanna il comune di Villaricca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u.,
Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
AN FA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10575/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7494 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21430/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo n. 7494 del 3.3.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale pagamento della Tari anno 2019, notificato il 21.3.2025, emesso dal comune di Villaricca.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e la carenza di motivazione dell'accertamento esecutivo;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Nessuno si è costituito per il comune di Villaricca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il comune di Villaricca non si è costituito;
di conseguenza non è stata provata la regolare notifica degli avvisi richiamati nell'atto di accertamento impugnato. Lo stesso, inoltre, in assenza della allegazione di detti avvisi, risulta del tutto privo di adeguata motivazione.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento esecutivo n. 7494 datato 3.3.2025.
Deve seguire la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da distrarre in favore del difensore costituito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 7494. Condanna il comune di Villaricca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u.,
Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
AN FA