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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3159/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G 3159/2021, riservata in decisione all'udienza del 08/10/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Tozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Frosinone, Via Valle Fioretta n. 98.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Venafro e Controparte_2
dall'Avv. Daniele Sperduti ed elett.te dom.to c/o il loro studio in Isola del Liri, Corso
Roma n. 31.
.
APPELLATO
NONCHÉ
pagina 1 di 7 , residente in [...]. CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le parti appellante: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza rigettata,
in via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 1 lett. d) del
Regolamento di attuazione del nuovo C.d.A (D.Lvo n. 209/05), giusta quanto allegato e
dedotto sub 1) dell'atto di citazione in appello, con ogni conseguenziale statuizione
relativa agli effetti condannatori della stessa e restituzione delle somme che l'appellante
ha già esborsato, pari a €. 758,28; in via subordinata, dichiarare la nullità parziale
della sentenza di primo grado per motivazione apparente e, all'esito, rigettare la
domanda formulata da nei confronti della , in quanto Controparte_2 CP_1
infondata, con ogni conseguenziale statuizione relativa agli effetti condannatori della
stessa e restituzione delle somme che l'appellante ha già esborsato, pari a €. 758,28; in
via ulteriormente subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la
domanda formulata da nei confronti della , in quanto Controparte_2 CP_1
infondata, con ogni conseguenziale statuizione relativa agli effetti condannatori della
stessa e restituzione delle somme che l'appellante ha già esborsato, pari a €. 758,28.
Vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, dichiarare inammissibile
e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto da per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto Controparte_1
pagina 2 di 7 confermare la sentenza n. 87/2021 emessa l'8/06/2021 dal Giudice di Pace di Sora. Con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore
dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , Controparte_1
proponeva appello nei confronti di e , dinanzi Controparte_2 CP_3
l'intestato Giudice, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza N. 87/2021
pronunciata dal Giudice di Pace di Sora, in persona del Giudice Dott. Giovanni Catini ,
nel procedimento rubricato al R.G. n. 483/2019, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.
A fondamento delle proprie ragioni, l'appellante deduceva quanto segue:
- il giudizio di primo grado nasceva a seguito del sinistro avvenuto in Arpino in data
24.06.17; in tale occasione l'odierno convento, Sig. , mentre era alla Controparte_2
guida del proprio motociclo Ducati tg. AD95200 veniva urtato dal furgone tg.
CC927ZN, che invadeva la corsia di marcia da lui percorsa;
- il Sig. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo Fiat Ducato tg.
[...]
CC927ZN nella causazione del sinistro avvenuto in Arpino e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti;
- il Giudice di prime cure con la sentenza n. 87/2021, condannava la Controparte_1
pagina 3 di 7 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 500,00, oltre interessi e CP_1
spese legali, ritenendo la domanda di risarcimento diretto ammissibile anche nell'ipotesi di mancato scontro tra veicoli.
Per tali ragioni proponeva appello avverso la sentenza emessa dal CP_1 CP_1
Giudice di Pace di Sora, poiché errata ed ingiusta.
Come primo motivo di gravame la Compagnia assicuratrice asseriva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto l'azione per il risarcimento diretto non poteva essere esperita, non essendoci stato uno scontro tra i veicoli. Nello specifico, la procedura del cd. risarcimento diretto, è inammissibile, laddove non vi sia stato urto tra i mezzi. Nel caso in cui non sussista un urto tra i veicoli, il danneggiato dovrà,
promuovere un'azione nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa di costui.
Come secondo motivo di gravame deduceva la nullità parziale della sentenza di primo grado per motivazione apparente, nello specifico, asseriva l'assenza di un nesso causale tra il comportamento del conducente del veicolo Fiat Ducato e il danno al motociclo condotto dal stante l'assenza di urto tra i veicoli, come si evinceva CP_2
dall'istruttoria condotta.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante ha concluso, chiedendo al Tribunale di Cassino
quanto esposto in epigrafe.
Preliminarmente va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel pagina 4 di 7 termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Alla luce dell'istruttoria svolta in primo e delle difese delle parti svolte nel presente giudizio di appello può ritenersi accertato oltre che divenuto pacifico nel presente giudizio di appello che tra i due veicoli non vi sia stato alcuno scontro. Resta allora da dirimere la questione circa la facoltà per il danneggiato di ricorrere alla procedura dell'indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia.
Lo scrivente ritiene diversamente dal giudice di prime cure che la richiesta di indennizzo diretto richieda quale presupposto fattuale lo scontro tra veicoli.
Infatti la Cassazione nella sentenza Sentenza 24 gennaio - 7 febbraio 2017, n. 3146,
nell'affermare il principio secondo cui “La procedura di indennizzo diretto prevista dal
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni
private) e' ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due
veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei
cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui
conducenti siano) responsabili del danno” ha anche richiamato a fondamento dell'applicazione dell'art. 149 cda la nozione di sinistro intesa quale collisione: “Cio'
emerge chiaramente dalla lettera dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale
(Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede che la pagina 5 di 7 suddetta procedura sia applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile
obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro
conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".
In coerenza con tale condivisibile principio affermato dalla Cassazione, nel caso di specie, parte attrice, non essendovi collisione, non ha facoltà richiedere il risarcimento alla propria compagnia, unicamente nei confronti della quale ha proposto la domanda nell'atto di citazione in primo grado.
Non essendovi sul punto appello incidentale da parte del finalizzato a CP_2
richiedere la condanna anche nei confronti del responsabile civile, l'appello va accolto con revoca integrale della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità in diritto della questione affrontata nel presente giudizio, le spese vanno compensate in entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da contro , così provvede: Controparte_4 Controparte_2
1) accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza impugnata
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, Cassino, 31.3.2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G 3159/2021, riservata in decisione all'udienza del 08/10/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Tozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Frosinone, Via Valle Fioretta n. 98.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Venafro e Controparte_2
dall'Avv. Daniele Sperduti ed elett.te dom.to c/o il loro studio in Isola del Liri, Corso
Roma n. 31.
.
APPELLATO
NONCHÉ
pagina 1 di 7 , residente in [...]. CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le parti appellante: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza rigettata,
in via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 1 lett. d) del
Regolamento di attuazione del nuovo C.d.A (D.Lvo n. 209/05), giusta quanto allegato e
dedotto sub 1) dell'atto di citazione in appello, con ogni conseguenziale statuizione
relativa agli effetti condannatori della stessa e restituzione delle somme che l'appellante
ha già esborsato, pari a €. 758,28; in via subordinata, dichiarare la nullità parziale
della sentenza di primo grado per motivazione apparente e, all'esito, rigettare la
domanda formulata da nei confronti della , in quanto Controparte_2 CP_1
infondata, con ogni conseguenziale statuizione relativa agli effetti condannatori della
stessa e restituzione delle somme che l'appellante ha già esborsato, pari a €. 758,28; in
via ulteriormente subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la
domanda formulata da nei confronti della , in quanto Controparte_2 CP_1
infondata, con ogni conseguenziale statuizione relativa agli effetti condannatori della
stessa e restituzione delle somme che l'appellante ha già esborsato, pari a €. 758,28.
Vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, dichiarare inammissibile
e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto da per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto Controparte_1
pagina 2 di 7 confermare la sentenza n. 87/2021 emessa l'8/06/2021 dal Giudice di Pace di Sora. Con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore
dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , Controparte_1
proponeva appello nei confronti di e , dinanzi Controparte_2 CP_3
l'intestato Giudice, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza N. 87/2021
pronunciata dal Giudice di Pace di Sora, in persona del Giudice Dott. Giovanni Catini ,
nel procedimento rubricato al R.G. n. 483/2019, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.
A fondamento delle proprie ragioni, l'appellante deduceva quanto segue:
- il giudizio di primo grado nasceva a seguito del sinistro avvenuto in Arpino in data
24.06.17; in tale occasione l'odierno convento, Sig. , mentre era alla Controparte_2
guida del proprio motociclo Ducati tg. AD95200 veniva urtato dal furgone tg.
CC927ZN, che invadeva la corsia di marcia da lui percorsa;
- il Sig. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo Fiat Ducato tg.
[...]
CC927ZN nella causazione del sinistro avvenuto in Arpino e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti;
- il Giudice di prime cure con la sentenza n. 87/2021, condannava la Controparte_1
pagina 3 di 7 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 500,00, oltre interessi e CP_1
spese legali, ritenendo la domanda di risarcimento diretto ammissibile anche nell'ipotesi di mancato scontro tra veicoli.
Per tali ragioni proponeva appello avverso la sentenza emessa dal CP_1 CP_1
Giudice di Pace di Sora, poiché errata ed ingiusta.
Come primo motivo di gravame la Compagnia assicuratrice asseriva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto l'azione per il risarcimento diretto non poteva essere esperita, non essendoci stato uno scontro tra i veicoli. Nello specifico, la procedura del cd. risarcimento diretto, è inammissibile, laddove non vi sia stato urto tra i mezzi. Nel caso in cui non sussista un urto tra i veicoli, il danneggiato dovrà,
promuovere un'azione nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa di costui.
Come secondo motivo di gravame deduceva la nullità parziale della sentenza di primo grado per motivazione apparente, nello specifico, asseriva l'assenza di un nesso causale tra il comportamento del conducente del veicolo Fiat Ducato e il danno al motociclo condotto dal stante l'assenza di urto tra i veicoli, come si evinceva CP_2
dall'istruttoria condotta.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante ha concluso, chiedendo al Tribunale di Cassino
quanto esposto in epigrafe.
Preliminarmente va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel pagina 4 di 7 termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Alla luce dell'istruttoria svolta in primo e delle difese delle parti svolte nel presente giudizio di appello può ritenersi accertato oltre che divenuto pacifico nel presente giudizio di appello che tra i due veicoli non vi sia stato alcuno scontro. Resta allora da dirimere la questione circa la facoltà per il danneggiato di ricorrere alla procedura dell'indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia.
Lo scrivente ritiene diversamente dal giudice di prime cure che la richiesta di indennizzo diretto richieda quale presupposto fattuale lo scontro tra veicoli.
Infatti la Cassazione nella sentenza Sentenza 24 gennaio - 7 febbraio 2017, n. 3146,
nell'affermare il principio secondo cui “La procedura di indennizzo diretto prevista dal
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni
private) e' ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due
veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei
cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui
conducenti siano) responsabili del danno” ha anche richiamato a fondamento dell'applicazione dell'art. 149 cda la nozione di sinistro intesa quale collisione: “Cio'
emerge chiaramente dalla lettera dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale
(Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede che la pagina 5 di 7 suddetta procedura sia applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile
obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro
conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".
In coerenza con tale condivisibile principio affermato dalla Cassazione, nel caso di specie, parte attrice, non essendovi collisione, non ha facoltà richiedere il risarcimento alla propria compagnia, unicamente nei confronti della quale ha proposto la domanda nell'atto di citazione in primo grado.
Non essendovi sul punto appello incidentale da parte del finalizzato a CP_2
richiedere la condanna anche nei confronti del responsabile civile, l'appello va accolto con revoca integrale della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità in diritto della questione affrontata nel presente giudizio, le spese vanno compensate in entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da contro , così provvede: Controparte_4 Controparte_2
1) accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza impugnata
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, Cassino, 31.3.2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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