Articolo 1 della Legge 12 luglio 1950, n. 573
Articolo 2
Versione
15 agosto 1950
Art. 1.
Per la cura e l'assistenza degli infermi poveri affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta e' autorizzato lo stanziamento di L. 450.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.
All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, per L. 50 milioni con lo stanziamento di pari ammontare iscritto al capitolo n. 241 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49, e per L. 400.000.000 con le maggiori entrate previste dalla legge 8 luglio 1949, n. 421 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio (5° provvedimento).
Entrata in vigore il 15 agosto 1950