TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16118 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20931/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LL di LL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti del C.F._1 [...]
di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 l'odierno ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento del 12.06.2024 e notificato il 11.04.2025 con cui la Questura di Roma ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di banchista di bar presso la ditta FAMAC BAR –
SRLS con sede a Roma, con copia della relativa comunicazione UniLav e delle relative buste paga;
documentazione lavorativa inerente al rapporto di lavoro in corso in qualità di barista presso la ditta
Caffè Belli Srls con sede a Roma, in Via Raffaele Battistini 31, con copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, della comunicazione UniLav e delle relative buste paga.
Ha depositato altresì: copia del contratto di locazione registrato il 22/11/2024 relativo a un immobile ubicato a Roma, in via di Monte Verde 111; copia della certificazione unica 2024; copia dei cedolini attestanti le rimesse di denaro in patria.
Il tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e il fatto di aver trovato una soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce ad ato in Bangladesh il 06.07.1989, il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025
La Presidente
LL Di LL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LL di LL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti del C.F._1 [...]
di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 l'odierno ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento del 12.06.2024 e notificato il 11.04.2025 con cui la Questura di Roma ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di banchista di bar presso la ditta FAMAC BAR –
SRLS con sede a Roma, con copia della relativa comunicazione UniLav e delle relative buste paga;
documentazione lavorativa inerente al rapporto di lavoro in corso in qualità di barista presso la ditta
Caffè Belli Srls con sede a Roma, in Via Raffaele Battistini 31, con copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, della comunicazione UniLav e delle relative buste paga.
Ha depositato altresì: copia del contratto di locazione registrato il 22/11/2024 relativo a un immobile ubicato a Roma, in via di Monte Verde 111; copia della certificazione unica 2024; copia dei cedolini attestanti le rimesse di denaro in patria.
Il tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e il fatto di aver trovato una soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce ad ato in Bangladesh il 06.07.1989, il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025
La Presidente
LL Di LL