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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 491/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
( Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi l'avv. DISTANTI LUCA, per parte ricorrente presente di persona, l'avv. VESTINI
RENATO per , con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense. CP_1
Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte di . CP_1
L'avv. Distanti chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite. L'avv. Vestini chiede la CP_1
compensazione delle spese in ragione dell'immediato sgravio operato da . CP_1
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.58.
pagina 1 di 5 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 491/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTANTI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CIGNANI 46 FORLI presso il difensore avv. DISTANTI LUCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
( (C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_2
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso depositato il 18/07/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha promosso opposizione
CP_ all'avviso di addebito emesso da di Forlì per omesso versamento di contributi previdenziali a carico dei lavoratori.
Si è costituito in giudizio , dando atto di avere provveduto allo sgravio della contribuzione CP_1
pagina 3 di 5 richiesta stante l'insussistenza di alcun debito.
La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza odierna, ove le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'istituto ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
Occorre anzitutto dare atto, conformemente alle richieste delle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente
, essendo all'esito risultata fondata l'opposizione del ricorrente stante l'insussistenza ab origine CP_3
del debito in quanto che già al momento della notifica dell'avviso di addebito il credito dell'istituto risultava prescritto e quindi non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello fino ad € 1.100,01
(valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere). Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, le stesse vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 132,00 oltre accessori, CP_1
disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti - pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 491/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
( Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi l'avv. DISTANTI LUCA, per parte ricorrente presente di persona, l'avv. VESTINI
RENATO per , con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense. CP_1
Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte di . CP_1
L'avv. Distanti chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite. L'avv. Vestini chiede la CP_1
compensazione delle spese in ragione dell'immediato sgravio operato da . CP_1
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.58.
pagina 1 di 5 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 491/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTANTI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CIGNANI 46 FORLI presso il difensore avv. DISTANTI LUCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
( (C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_2
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso depositato il 18/07/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha promosso opposizione
CP_ all'avviso di addebito emesso da di Forlì per omesso versamento di contributi previdenziali a carico dei lavoratori.
Si è costituito in giudizio , dando atto di avere provveduto allo sgravio della contribuzione CP_1
pagina 3 di 5 richiesta stante l'insussistenza di alcun debito.
La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza odierna, ove le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'istituto ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
Occorre anzitutto dare atto, conformemente alle richieste delle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente
, essendo all'esito risultata fondata l'opposizione del ricorrente stante l'insussistenza ab origine CP_3
del debito in quanto che già al momento della notifica dell'avviso di addebito il credito dell'istituto risultava prescritto e quindi non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello fino ad € 1.100,01
(valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere). Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, le stesse vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 132,00 oltre accessori, CP_1
disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti - pagina 4 di 5 pagina 5 di 5