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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2023, – premesso di essere titolare Parte_1 di pensione diretta Inps cat. VOART n. 33203225, avente decorrenza 1.3.2020, e di essere in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa, regolarmente accreditata quale lavoratore dipendente ed artigiano per il periodo 1.6.1997/30.11.2015 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l' aveva liquidato la prestazione pensionistica con il Controparte_2 sistema misto e con gestioni ART e OBG, riconoscendo un'anzianità contributiva di 369 settimane in quota A gestione OBG, di 156 settimane in quota A gestione ART, di 156 Contr settimane in quota A gestione ART, di 156 settimane in quota B gestione e tre distinte componenti contributive;
che l'Ente era incorso in errore in sede di liquidazione della pensione, non avendo provveduto a conteggiare correttamente la contribuzione nella quota A della gestione OBG;
che l'istanza di ricostituzione per motivi contributivi della pensione in godimento, presentata in data 4.6.2021, era stata respinta;
che, tuttavia, la quota A della gestione OBG avrebbe dovuto essere conteggiata sulla scorta di complessive 415 settimane, ossia 4 settimane per il periodo 1.6.1977/31.7.1977 da apprendista artigiano, 38 settimane per il periodo 1.3.1984/31.12.1984, 52 settimane per ogni anno compreso nel periodo 1985/1991
(dunque complessive 364 settimane) e 9 settimane per il 1992 (ridotte rispetto alle 11 settimane presenti in estratto contribuivo, perché vi era sovrapposizione con la contribuzione artigiana) in qualità di lavoratore di cooperativa;
che, pertanto, ad esso istante spettava un maggior rateo pensionistico per la quota A della gestione OBG sulla scorta della suddetta esatta anzianità contributiva (id est 415 settimane), considerando la r.m.s. di euro 199,73, come da modello TE08 del 18.3.2020, ed il coefficiente legale pari a 0,00153846; che, in Parte definitiva, egli avrebbe avuto diritto ad una quota A nella gestione d'importo mensile pari ad euro 127,52, in luogo del minor importo di euro 113,39, quale riconosciutogli dall' , con una differenza mensile perequabile di euro 14,13, a decorrere dall'1.3.2020. CP_2
Tanto esposto in fatto e denunciata l'illegittimità della liquidazione operata dall'Ente, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VOART n. 33203225 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione OBG per ulteriori 46 settimane, a partire dall'01.03.2020; - per l'effetto, CP_ condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.03.2020, della differenza mensile perequabile di € 14,13, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e rimarcando la correttezza della liquidazione operata in via amministrativa.
Istruita documentalmente e riassegnata al sottoscritto magistrato (cfr. decreto di variazione tabellare del 3.9.2025), all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto
2 adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni ed a fronte dell'allegazione, ad opera del CP_ pensionato, della fonte legale del proprio credito e dell'inesatto adempimento dell (in ragione del dedotto carattere parziale della liquidazione operata in via amministrativa), grava, in linea di principio, sull' l'onere di dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere CP_2 esattamente adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del creditore (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
2.2. Tanto è avvenuto nel caso in esame, avendo l'Ente espressamente addotto, quale fatto impeditivo della pretesa attorea, che “Come si evince dal mod. (docc. 5 e 6), Pt_3 utilizzato per il calcolo della pensione in oggetto, non tutte le settimane contributive presenti per il periodo 1984 – 1991 erano utili per il diritto a pensione perché la retribuzione corrisposta non era sufficiente a coprire l'intero periodo contributivo” (così, a pag. 3 della memoria).
In altri termini, le settimane contributive utili ai fini del diritto e della misura della prestazione pensionistica sono state calcolate rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, quale determinato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il citato articolo, ai primi due commi, testualmente recita: “
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di
3 tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono
i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno”.
Occorre pure precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, la percentuale di cui al comma 1 è stata elevata a 40 con effetto dal 1° gennaio 1989.
2.3. Ciò posto, la parte ricorrente s'è limitata ad affermare, da ultimo nelle note di trattazione depositate in data 13.10.2025, che “…il conteggio dell'anzianità contributiva spettante in quota A della gestione OBG risulta enunciato nel ricorso e la suddetta anzianità risulta accreditata in estratto assicurativo, sia ai fini del diritto che della misura (cfr. estratto allegato agli atti di causa e sul valore probatorio dell'estratto cfr. Cass. lav., sent. n.
8604/2016)”, aggiungendo che “…alcuna decurtazione di contributi poteva essere operata dall'Ente resistente in applicazione del dettato di cui al D.M. n. 27.05.1982 allegato agli atti di causa, per essere stato soddisfatto il requisito delle 16 giornate medie mensili (infatti
l' riconosce nel mod. prodotto agli atti di causa mediamente oltre le 38 CP_1 Pt_4 settimane per il periodo 1984/1991 - a fronte del minimo che è 26 settimane circa per essere
n. 16 giornate - indicate nel D.M. innanzi citato - pari a circa metà mese!)”.
Sennonchè, alcun rilievo è stato formulato dal in ordine al fatto che la retribuzione Parte_1 settimanale erogata, dovuta o accreditata nel periodo controverso fosse inferiore al limite previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983.
4 Deve, pertanto, ritenersi che il meccanismo di riduzione proporzionale del numero delle settimane sia stato correttamente applicato dall' in sede di liquidazione della CP_2 prestazione pensionistica.
Né giova al ricorrente il richiamo al valore probatorio dell'estratto contributivo, e ciò alla luce dell'annotazione ivi riportata in corrispondenza degli anni in contestazione.
Si legge, infatti, nella nota 5) apposta in calce all'estratto: “Numero di contributi soggetto a verifica qualora la retribuzione corrisposta non sia sufficiente per riconoscere l'intero CP_ periodo” (cfr. doc. 8, fascicolo dell' .
Ed una siffatta annotazione è stata pure ribadita nella missiva di reiezione della domanda di ricostituzione contributiva, in cui l'Ente precisava che “per gli anni 1985-1986-1987-1989-
1990-1991-1992 la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l'intero periodo CP_ (nota 5 in Estratto Conto)” (cfr. doc. 4, fascicolo dell' .
Alla stregua di quanto sin qui esposto, ed in difetto di specifiche allegazioni volte ad infirmare, anche sul piano contabile, la correttezza della liquidazione operata dall'Ente, non resta che concludere per il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 584/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
NO UT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2023, – premesso di essere titolare Parte_1 di pensione diretta Inps cat. VOART n. 33203225, avente decorrenza 1.3.2020, e di essere in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa, regolarmente accreditata quale lavoratore dipendente ed artigiano per il periodo 1.6.1997/30.11.2015 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l' aveva liquidato la prestazione pensionistica con il Controparte_2 sistema misto e con gestioni ART e OBG, riconoscendo un'anzianità contributiva di 369 settimane in quota A gestione OBG, di 156 settimane in quota A gestione ART, di 156 Contr settimane in quota A gestione ART, di 156 settimane in quota B gestione e tre distinte componenti contributive;
che l'Ente era incorso in errore in sede di liquidazione della pensione, non avendo provveduto a conteggiare correttamente la contribuzione nella quota A della gestione OBG;
che l'istanza di ricostituzione per motivi contributivi della pensione in godimento, presentata in data 4.6.2021, era stata respinta;
che, tuttavia, la quota A della gestione OBG avrebbe dovuto essere conteggiata sulla scorta di complessive 415 settimane, ossia 4 settimane per il periodo 1.6.1977/31.7.1977 da apprendista artigiano, 38 settimane per il periodo 1.3.1984/31.12.1984, 52 settimane per ogni anno compreso nel periodo 1985/1991
(dunque complessive 364 settimane) e 9 settimane per il 1992 (ridotte rispetto alle 11 settimane presenti in estratto contribuivo, perché vi era sovrapposizione con la contribuzione artigiana) in qualità di lavoratore di cooperativa;
che, pertanto, ad esso istante spettava un maggior rateo pensionistico per la quota A della gestione OBG sulla scorta della suddetta esatta anzianità contributiva (id est 415 settimane), considerando la r.m.s. di euro 199,73, come da modello TE08 del 18.3.2020, ed il coefficiente legale pari a 0,00153846; che, in Parte definitiva, egli avrebbe avuto diritto ad una quota A nella gestione d'importo mensile pari ad euro 127,52, in luogo del minor importo di euro 113,39, quale riconosciutogli dall' , con una differenza mensile perequabile di euro 14,13, a decorrere dall'1.3.2020. CP_2
Tanto esposto in fatto e denunciata l'illegittimità della liquidazione operata dall'Ente, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VOART n. 33203225 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione OBG per ulteriori 46 settimane, a partire dall'01.03.2020; - per l'effetto, CP_ condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.03.2020, della differenza mensile perequabile di € 14,13, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e rimarcando la correttezza della liquidazione operata in via amministrativa.
Istruita documentalmente e riassegnata al sottoscritto magistrato (cfr. decreto di variazione tabellare del 3.9.2025), all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto
2 adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni ed a fronte dell'allegazione, ad opera del CP_ pensionato, della fonte legale del proprio credito e dell'inesatto adempimento dell (in ragione del dedotto carattere parziale della liquidazione operata in via amministrativa), grava, in linea di principio, sull' l'onere di dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere CP_2 esattamente adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del creditore (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
2.2. Tanto è avvenuto nel caso in esame, avendo l'Ente espressamente addotto, quale fatto impeditivo della pretesa attorea, che “Come si evince dal mod. (docc. 5 e 6), Pt_3 utilizzato per il calcolo della pensione in oggetto, non tutte le settimane contributive presenti per il periodo 1984 – 1991 erano utili per il diritto a pensione perché la retribuzione corrisposta non era sufficiente a coprire l'intero periodo contributivo” (così, a pag. 3 della memoria).
In altri termini, le settimane contributive utili ai fini del diritto e della misura della prestazione pensionistica sono state calcolate rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, quale determinato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il citato articolo, ai primi due commi, testualmente recita: “
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di
3 tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono
i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno”.
Occorre pure precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, la percentuale di cui al comma 1 è stata elevata a 40 con effetto dal 1° gennaio 1989.
2.3. Ciò posto, la parte ricorrente s'è limitata ad affermare, da ultimo nelle note di trattazione depositate in data 13.10.2025, che “…il conteggio dell'anzianità contributiva spettante in quota A della gestione OBG risulta enunciato nel ricorso e la suddetta anzianità risulta accreditata in estratto assicurativo, sia ai fini del diritto che della misura (cfr. estratto allegato agli atti di causa e sul valore probatorio dell'estratto cfr. Cass. lav., sent. n.
8604/2016)”, aggiungendo che “…alcuna decurtazione di contributi poteva essere operata dall'Ente resistente in applicazione del dettato di cui al D.M. n. 27.05.1982 allegato agli atti di causa, per essere stato soddisfatto il requisito delle 16 giornate medie mensili (infatti
l' riconosce nel mod. prodotto agli atti di causa mediamente oltre le 38 CP_1 Pt_4 settimane per il periodo 1984/1991 - a fronte del minimo che è 26 settimane circa per essere
n. 16 giornate - indicate nel D.M. innanzi citato - pari a circa metà mese!)”.
Sennonchè, alcun rilievo è stato formulato dal in ordine al fatto che la retribuzione Parte_1 settimanale erogata, dovuta o accreditata nel periodo controverso fosse inferiore al limite previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983.
4 Deve, pertanto, ritenersi che il meccanismo di riduzione proporzionale del numero delle settimane sia stato correttamente applicato dall' in sede di liquidazione della CP_2 prestazione pensionistica.
Né giova al ricorrente il richiamo al valore probatorio dell'estratto contributivo, e ciò alla luce dell'annotazione ivi riportata in corrispondenza degli anni in contestazione.
Si legge, infatti, nella nota 5) apposta in calce all'estratto: “Numero di contributi soggetto a verifica qualora la retribuzione corrisposta non sia sufficiente per riconoscere l'intero CP_ periodo” (cfr. doc. 8, fascicolo dell' .
Ed una siffatta annotazione è stata pure ribadita nella missiva di reiezione della domanda di ricostituzione contributiva, in cui l'Ente precisava che “per gli anni 1985-1986-1987-1989-
1990-1991-1992 la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l'intero periodo CP_ (nota 5 in Estratto Conto)” (cfr. doc. 4, fascicolo dell' .
Alla stregua di quanto sin qui esposto, ed in difetto di specifiche allegazioni volte ad infirmare, anche sul piano contabile, la correttezza della liquidazione operata dall'Ente, non resta che concludere per il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 584/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
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