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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IL IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale , con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Immacolata Russo e Alessandro Panico, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC – Email_1
Email_2
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale , con l'avvocato CP_1 P.IVA_2 Faustino De Gregorio nel cui studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 35 e al domicilio digitale è Email_3 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso al Tribunale di Roma, la chiedeva ed otteneva il 20.02.2019 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3947/19, nei confronti di intimante il CP_1 pagamento della somma di € 529.094,64, risultante da fatture. Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 21.02.2019, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data CP_1 29.03.2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva:
“revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3947/2019 del 20.2.2019, rg. 9216/2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque contestato in quanto il credito non è certo né liquido né esigibile a mente dell'art. 633 e ss. cpc e dichiarare pertanto che nulla è dovuto alla Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel
[...] precisare le conclusioni nei successivi atti la chiedeva, altresì, CP_1
“condannare la a restituire alla il Parte_1 CP_1 complessivo importo di € 544.945,19 da quest'ultima corrisposto in favore di in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto con provvedimento del 16.12.2019, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Con sentenza non definitiva 19078/22 del 28.12.2022 veniva rigettata l'eccezione di inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, con la quale veniva nominato CTU il dr. Persona_1 cui veniva conferito il seguente quesito “ sulla base del contratto in atti e degli allegati allo stesso, dica se la contabilizzazione operata dell' opposta e posta a fondamento del d.i. opposto sia avvenuta con l'applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti;
in caso di risposta negativa a detto quesito, provveda a determinare l'ammontare delle somme spettanti all'opposta sulla base delle pattuizioni di cui sopra”, con fissazione dell'udienza del 14.03.2023 per il conferimento dell'incarico. Depositata la CTU, all'udienza del 04.07.2023 tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23.07.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “revoca il DI 3947/2019; condanna parte opponente alla corresponsione in favore della della somma di € 102.775,12; pone Parte_1
pag. 2 di 5 definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da separata ordinanza;
condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.598,00 oltre oneri come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con la sentenza non definitiva sopra citata, si dava atto che: “esaminando poi le contestazioni attinenti al quantum preteso dall'opposta ed ai conseguenti dedotti errori nella fatturazione, deve rilevarsi che ha dettagliatamente contestato alcune voci di CP_1 prezzo per servizi resi in quanto predisposte unilateralmente dalla Parte_1 in violazione delle modalità contrattuali, tali da determinare una
[...] contabilità abnorme rispetto a quella dovuta. Dall' esame del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti, in particolare, risulta che il prezzo da richiedere doveva essere calcolato esclusivamente quale € /km in quanto già onnicomprensivo di ogni onere accessorio di talché a fronte della sollevata eccezione, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare apposita ctu”. Ciò posto, espletata la CTU, il dott. concludeva affermando:” Per_1 il valore complessivo delle prestazioni oggetto della fattura n. 163 del 31.07.2018 azionata è di € 102.775,12 (netto IVA) pari alla somma di € 45.042,72 (prestazioni codificate con P.15 a), P.15 b) e P15 c) ed € 57.732,40 (prestazioni codificate con P.13 e P.21)”. Atteso, quindi, che le conclusioni del C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri. In conclusione, quindi, stante la revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma di € 102.775,12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 529.096,64 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: A) In via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello, perché proposto nel paradigma di procedura;
B) nel merito, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, accogliere l'appello perché fondato e, in riforma dell'appellata sentenza. n. 4500/2024 e sentenza non definitiva n. 19078/2022 del Tribunale di Roma, nelle parti indicate nel presente gravame, rigettare l'originario atto di citazione in opposizione e per l'effetto confermare integralmente pag. 3 di 5 l'originario decreto ingiuntivo opposto n. 3947/2019 del 20/2/2019 (RG n. 9216/19), accogliendo le conclusioni rese nella comparsa di costituzione nel giudizio in opposizione, da intendersi qui per ripetute e trascritte: “nel merito, rigettare l'atto di citazione in opposizione, siccome infondato in fatto oltre che in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3947/2019 opposto”; C) condannare l'appellata in p.l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari, oltre IVA, Cpa e 15% forfettario del presente giudizio, nonché di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, disporre la riunione del presente appello R.G. 5299/2024 con quello proposto da pendente innanzi CP_1 Codesta Corte di Appello di Roma, Sez. IV, Cons. Rel. dott. MA IL IG LL, RG n. 5274/24, con udienza fissata per il 18/04/2025; 2) in ogni caso, respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1
[...
in p.l.r.p.t., in quanto inammissibile ed infondato, per tutte le ragioni ed i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.p.a. e 15% forfettario, come per legge”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 18/4/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
pag. 4 di 5 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 3/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA IL IG LL LL IZ
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IL IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale , con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Immacolata Russo e Alessandro Panico, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC – Email_1
Email_2
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale , con l'avvocato CP_1 P.IVA_2 Faustino De Gregorio nel cui studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 35 e al domicilio digitale è Email_3 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso al Tribunale di Roma, la chiedeva ed otteneva il 20.02.2019 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3947/19, nei confronti di intimante il CP_1 pagamento della somma di € 529.094,64, risultante da fatture. Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 21.02.2019, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data CP_1 29.03.2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva:
“revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3947/2019 del 20.2.2019, rg. 9216/2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque contestato in quanto il credito non è certo né liquido né esigibile a mente dell'art. 633 e ss. cpc e dichiarare pertanto che nulla è dovuto alla Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel
[...] precisare le conclusioni nei successivi atti la chiedeva, altresì, CP_1
“condannare la a restituire alla il Parte_1 CP_1 complessivo importo di € 544.945,19 da quest'ultima corrisposto in favore di in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto con provvedimento del 16.12.2019, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Con sentenza non definitiva 19078/22 del 28.12.2022 veniva rigettata l'eccezione di inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, con la quale veniva nominato CTU il dr. Persona_1 cui veniva conferito il seguente quesito “ sulla base del contratto in atti e degli allegati allo stesso, dica se la contabilizzazione operata dell' opposta e posta a fondamento del d.i. opposto sia avvenuta con l'applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti;
in caso di risposta negativa a detto quesito, provveda a determinare l'ammontare delle somme spettanti all'opposta sulla base delle pattuizioni di cui sopra”, con fissazione dell'udienza del 14.03.2023 per il conferimento dell'incarico. Depositata la CTU, all'udienza del 04.07.2023 tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23.07.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “revoca il DI 3947/2019; condanna parte opponente alla corresponsione in favore della della somma di € 102.775,12; pone Parte_1
pag. 2 di 5 definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da separata ordinanza;
condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.598,00 oltre oneri come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con la sentenza non definitiva sopra citata, si dava atto che: “esaminando poi le contestazioni attinenti al quantum preteso dall'opposta ed ai conseguenti dedotti errori nella fatturazione, deve rilevarsi che ha dettagliatamente contestato alcune voci di CP_1 prezzo per servizi resi in quanto predisposte unilateralmente dalla Parte_1 in violazione delle modalità contrattuali, tali da determinare una
[...] contabilità abnorme rispetto a quella dovuta. Dall' esame del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti, in particolare, risulta che il prezzo da richiedere doveva essere calcolato esclusivamente quale € /km in quanto già onnicomprensivo di ogni onere accessorio di talché a fronte della sollevata eccezione, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare apposita ctu”. Ciò posto, espletata la CTU, il dott. concludeva affermando:” Per_1 il valore complessivo delle prestazioni oggetto della fattura n. 163 del 31.07.2018 azionata è di € 102.775,12 (netto IVA) pari alla somma di € 45.042,72 (prestazioni codificate con P.15 a), P.15 b) e P15 c) ed € 57.732,40 (prestazioni codificate con P.13 e P.21)”. Atteso, quindi, che le conclusioni del C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri. In conclusione, quindi, stante la revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma di € 102.775,12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 529.096,64 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: A) In via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello, perché proposto nel paradigma di procedura;
B) nel merito, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, accogliere l'appello perché fondato e, in riforma dell'appellata sentenza. n. 4500/2024 e sentenza non definitiva n. 19078/2022 del Tribunale di Roma, nelle parti indicate nel presente gravame, rigettare l'originario atto di citazione in opposizione e per l'effetto confermare integralmente pag. 3 di 5 l'originario decreto ingiuntivo opposto n. 3947/2019 del 20/2/2019 (RG n. 9216/19), accogliendo le conclusioni rese nella comparsa di costituzione nel giudizio in opposizione, da intendersi qui per ripetute e trascritte: “nel merito, rigettare l'atto di citazione in opposizione, siccome infondato in fatto oltre che in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3947/2019 opposto”; C) condannare l'appellata in p.l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari, oltre IVA, Cpa e 15% forfettario del presente giudizio, nonché di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, disporre la riunione del presente appello R.G. 5299/2024 con quello proposto da pendente innanzi CP_1 Codesta Corte di Appello di Roma, Sez. IV, Cons. Rel. dott. MA IL IG LL, RG n. 5274/24, con udienza fissata per il 18/04/2025; 2) in ogni caso, respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1
[...
in p.l.r.p.t., in quanto inammissibile ed infondato, per tutte le ragioni ed i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.p.a. e 15% forfettario, come per legge”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 18/4/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
pag. 4 di 5 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 3/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA IL IG LL LL IZ
pag. 5 di 5