Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00379/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2018, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vigano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ME RI in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n. 383/2018 del 17 luglio 2018 istitutiva del divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Casola e Via Istriana, nonché lungo Via Casola, Via Casone a Mare, Via Tornabuoni e Via Istriana (Via Don Carlo Gnocchi) dalla intersezione con Via delle Pinete procedendo verso mare” e del parcheggio riservato alle autovetture in via Casola;
- dell'ordinanza dirigenziale n. 482/2018 del 6 agosto 2018 istitutiva del divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Lombardo e Via Fortino San Francesco, nonché lungo Via Casone a Mare (tratto Via delle Pinete-Via Lungomare di Ponente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 marzo 2023 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza dirigenziale n. 383/2018 del 17 luglio 2018 il Comune di Massa istituiva il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Casola e Via Istriana, nonché lungo Via Casola, Via Casone a Mare, Via Tornabuoni e Via Istriana (Via Don Carlo Gnocchi) dalla intersezione con Via delle Pinete procedendo verso mare” e del parcheggio riservato alle autovetture in via Casola;
Con successiva ordinanza dirigenziale n. 482/2018 del 6 agosto 2018 si istitutiva il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Lombardo e Via Fortino San Francesco, nonché lungo Via Casone a Mare (tratto Via delle Pinete-Via Lungomare di Ponente”.
I due provvedimenti venivano impugnati dall’associazione ricorrente che lamentava la illegittimità delle ordinanze sotto cinque distinti profili qui brevemente riassunti.
1)- Violazione dell’art. 118, D.P.R. 495/1992 La norma consentirebbe l’installazione di segnali di transito vietato ai veicoli di altezza superiore a un certo limite soltanto nell’ipotesi che “l’altezza ammissibile sulla strada (sia) inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’articolo 61 del codice.
2)- Sviamento di potere. L’amministrazione avrebbe utilizzato norme dirette alla regolamentazione del traffico per fini diversi da quanto prescritto dalla norma, per inibire la sosta di caravan ritenuta lesiva d’interessi paesaggistici ed ambientali.
3)- Violazione dell’art. 185 del codice della strada. Le ordinanze impugnate sarebbero poi illegittime per violazione dell’art. 185 codice della strada che specifica, nei commi 1 e 2 che le autocaravan “ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
4) Esisterebbe comunque un difetto d’istruttoria, non risultando specificata la ragione della discriminazione delle autocarovan, anche a fronte delle numerose deroghe al divieto di transito consentite.
5)-Infine si censura la scelta di riservare alle sole autovetture il parcheggio sito in via Casole.
Si costituiva in giudizio il Comune di massa che contestava tutti i motivi di ricorso e chiedeva di respingere il ricorso avendo l’amministrazione agito per la necessità di regolamentare il traffico in aree particolarmente affollate ed avendo fatto corretto uso del potere derivante al comune dall’art. 7 del codice della strada.
Insisteva poi nel superamento del contenzioso non soltanto in relazione al divieto di parcheggio per autocarovan in via casola, revocato dal comune con successiva ordinanza n.1000/2019, ma con riferimento a tutto il contenzioso per la mancata impugnazione della suddetta ordinanza.
All’udienza di smaltimento svolta in modalità telematica, come prescritto dal CPGA, le parti discutevano brevemente sui punti controversi ed il Collegio, in esito alla discussione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio dà atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla contestazione del divieto di sosta per autocaravan nel parcheggio di va casola, contenuto nel primo dei provvedimenti impugnati, avendo l’amministrazione provveduto alla sua revoca con ordinanza n.1000 del 16 maggio 2019 che esime il collegio dalla disamina dell’ultimo motivo di ricorso.
Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione proposta dal difensore del comune di Massa d’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’ordinanza n.1000/2019 che si limita esclusivamente alla revoca del divieto di parcheggio delle autocarovan ma non prende in considerazione il divieto di transito e sosta contenuto nelle due ordinanze impugnate e, in particolare, neppure cita nel testo la seconda delle due ordinanze dimostrando così, implicitamente, che l’unico oggetto della revoca del 2019 era la rimozione del divieto del parcheggio.
Ciò premesso, in relazione alle due ordinanze tuttora vigenti che vietano il transito e la sosta degli autocaravan nelle aree del lungomare di ponente come meglio definite nell’epigrafe del ricorso il Tribunale ritiene fondate le censure prospettate dall’associazione ricorrente.
Il comune di Massa fonda infatti tutta la sua difesa su una indebita estensione della lettera e della ratio dell’art. sette del codice della strada.
La norma citata consente infatti al comune sub b) “ di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali.”
Vanno innanzitutto riconosciuti fondati i motivi posti a fondamento delle censure di violazione di legge (art. 7, e 185 cds).
In particolare l’art. 185 del codice della strada disciplinando specificazione la circolazione di autocaravan, così recita:
“ 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.”
Dalla piana lettura delle due norme appare evidente la violazione di legge e lo sviamento di potere nel quale è incorsa l’amministrazione.
La norma da ultimo citata infatti proprio con riferimento agli artt. 6 e 7 del codice esclude qualunque discriminazione circa il transito e la sosta per questa categoria di veicoli con l’unica specificazione che riguarda un aspetto estraneo alla circolazione ma la diversa attività di campeggio vietata nelle aree qui in discussione.
Uniche eccezioni, dettate dalla logica, compatibili con le norme qui riportate potrebbe riguardare il divieto di transito su strade con sottopassi o ponti in relazione all’altezza dei veicoli e, nella stessa logica eventualmente la larghezza delle strade qualora le dimensioni dell’autocaravan eccedano gli spazi destinati alla sosta. Ma la memoria del comune ammette che le strade su cui è apposto il divieto di sosta, pur essendo in taluni tratti strette “presentano degli slarghi che consentirebbero lo stazionamento di mezzi anche di grandi dimensioni" .
Resta quindi acclarata la violazione di legge.
Tuttavia i provvedimenti impugnati sono viziati anche sotto gli ulteriori profili dedotti, sia con riferimento allo sviamento di potere che in relazione al difetto di motivazione e d’istruttoria.
La memoria del comune è con riguardo alle censure proposte, confessoria.
Si afferma infatti che il divieto di sosta sarebbe stato determinato dalla necessità di tutela del paesaggio perché la sosta di autocaravan limiterebbe “ la fruizione delle predette bellezze costituite dalla presenza di edifici di notevole e/o significativo valore e vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e grave pregiudizio dei beni tutelati” .
Come la sosta temporanea di un veicolo alto in media due metri possa provocare un grave pregiudizio alla fruizione (cioè alla vista ed all’uso) di edifici e quindi collidere con la tutela paesaggistica, è davvero incomprensibile e conferma il vizio di motivazione lamentato in ricorso.
Senza citare, l’assenza di qualunque riferimento alle le direttive ministeriali cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell’art. 5 co. 1, dell’art. 35 co. 1 e dell’art. 45 co.2 del codice della strada e la necessità di fondare un divieto di circolazione e sosta garantito per legge, con una istruttoria che specifichi in maniera puntuale quale sia il pregiudizio arrecato ai beni oggetto di tutela.
Infine, pur rendendosi conto il tribunale delle ragioni sottostanti all’assunzione dei provvedimenti qui censurati, si è ormai consolidata una giurisprudenza amministrativa che il tribunale condivide che ha affermato (Tar Puglia Bari II n.1771\2022;Tar Tn. N.52\2022;Tar AO n.12\2022), come sopra detto, che ai sensi dell'art. 185 C.d.S., non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan da una strada e/o da un parcheggio allo stesso tempo consentirlo alle autovetture. Soprattutto quando le deroghe relative ai mezzi di soccorso, e relative ai servizi di trasporto e pulizia dimostrano la compatibilità delle strade con la circolazione di mezzi con dimensioni superiori alle autovetture.
Il ricorso va conclusivamente accolto e, conseguentemente annullati i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro duemila (€.2000,00) oltre IVA CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO