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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20 novembre 2025
Causa n. 363 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente il sig. assistito dall'avv. Pt_1
HE ER e per la parte convenuta l'avv. Daniela Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 20 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 363 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. BISSA SILVIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente è titolare della pensione con decorrenza dal CP_1
1.6.2019 in applicazione dell'art. 14 d.l. 4/2019 (c.d. “quota 100”) il cui importo è pari a € 1.960,51 mensili lordi.
Con lettera del 7.11.2023, l comunicava al ricorrente di aver CP_1
provveduto al ricalcolo della pensione per effetto dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del d.l. 4/2019, riscontrando un debito a suo carico di € 25.486,63 pari al complessivo importo lordo della pensione erogata nell'anno 2020, nel corso del quale il ricorrente risultava aver prestato attività di lavoro dipendente a termine dal 14.9.2020 al
14.10.2020.
Ciò posto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l , Controparte_2
sulla scorta di una erronea interpretazione della normativa, chiede la
1 restituzione di tutti i ratei della pensione riferiti all'anno in cui si è svolta l'attività lavorativa e riquantifica in € 136,20 l'importo dovuto a titolo di indebito (corrispondente a quanto percepito a titolo retributivo).
Si costituisce l chiedendo rigettarsi il ricorso e ribadendo la CP_1
correttezza dell'interpretazione attuata dall'ente previdenziale con la
Circolare n. 117/2019, avallata anche dalla motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n.234/22, in virtù della quale nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100" non si presta ad alcuna censura di costituzionalità nel differenziare il reddito da lavoro dipendente rispetto a quello autonomo;
la Corte valorizza, in sede di scrutinio di costituzionalità, la finalità di agevolare il ricambio generazionale nel modo del lavoro, sottesa alla disciplina ed altresì il favorevole trattamento pensionistico della c.d. “quota cento”, cui si correla un gravoso carico previdenziale.
All'udienza odierna ha avuto luogo la discussione della causa.
* * *
Questa Sezione Lavoro (e questo giudice) hanno in contenziosi del tutto analoghi già pronunciato in senso favorevole al ricorrente
(rispettivamente, a quanto consta nelle cause 375/2024 e 213/2024), ricostruendo nei termini che verranno qui di seguito riportati, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la vicenda giuridica e fattuale in esame.
“Il provvedimento di riliquidazione dell' si fonda, secondo quanto CP_1
argomentato dall' , sulla pedissequa applicazione dell'art. 14 comma CP_2
3 del d.l.4/2019, il cui testo è qui di seguito riportato: “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione
2 di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui”.
Come è dato ricavare dalla semplice lettura della disposizione (e dalla lettura dei commi precedenti e successivi) è introdotto il principio di non cumulabilità fra reddito da lavoro dipendente e trattamento pensionistico;
non è però prevista alcuna specifica sanzione conseguente all'ipotetica violazione e non è prevista alcuna soglia al di sotto della quale la percezione del reddito da lavoro dipendente è consentita;
la previsione di un limite pari a € 5.000,00 è infatti testualmente prevista solo ed unicamente con riguardo al lavoro autonomo occasionale.
Da ciò conseguirebbe, secondo l'interpretazione fatta propria dall'Istituto previdenziale che, anche la percezione di un reddito minimo, se originato dal rapporto di lavoro dipendente, comporterebbe il diritto di restituzione del trattamento pensionistico dell'anno di riferimento.
“4.L'impianto normativo si limita, tuttavia, a disporre che la pensione c.d.
“Quota 100” non possa essere cumulata con i redditi di lavoro, ovvero, che il pensionato non può ricevere, nel contempo e “cumulandoli”, sia il trattamento pensionistico sia il reddito di lavoro.
La norma non dice, a differenza da quanto sostenuto dall'ente previdenziale, che l'avvenuta ricezione di redditi da lavoro – finanche, in ipotesi, per una o due giornate nell'anno solare – comporta l'esclusione del trattamento per tutto l'anno solare in cui si è verificata la percezione di un qualsivoglia reddito da lavoro.
Ad opinare diversamente, la norma assumerebbe, senza averla espressamente contemplata (il precetto, difatti, sancisce il principio di
“incumulabilità” ma nulla dice sulle conseguenze del “cumulo”) una valenza sostanzialmente sanzionatoria, tale da comportare un identico
3 trattamento (la sospensione della pensione per tutto l'anno solare) di situazioni oggettivamente e soggettivamente diversissime, vedendosi iniquamente equiparato il trattamento, esemplificando, di chi ha svolto due giornate di lavoro agricolo in sporadiche operazioni di vendemmia rispetto a quello di chi ha lavorato tutti i giorni nei 12 mesi dell'anno: il tutto in evidente violazione del principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost. La disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata – come correttamente ritenuto dal Tribunale di Torino (sent. 15/07/2022 nella causa n. 6615/2020 RGL) anche alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2
Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età
CP_ superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato specifico addentellato nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno per ogni caso di produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione.
Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo
4 del lavoro (cfr. pure Corte Appello Perugia sez. I, 15/03/2023, n. 33, in
DeJure).
5. Non depone in senso contrario la sentenza della Corte Costituzionale
n.234 cit. vertendo la questione di costituzionalità portata innanzi al
Giudice delle Leggi su un aspetto differente da quello che interessa nel caso in scrutinio, e cioè sui dubbi di costituzionalità, rispetto all'art. 3 Cost, del comma 3 art. 14 D. L. 4/19 laddove esclude la cumulabilità di “Quota
100” con il lavoro subordinato mentre la consente (seppur entro il limite del 5.000,00 € annui) per il lavoro autonomo.
La Corte, pur nell'ambito della diversa questione, ha analizzato nei tratti generali l'istituto di creazione legislativa (“Quota 100”) con riguardo alle finalità del legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che – pur non interessati dalla questione di costituzionalità affrontata – possono essere utili ad illuminare la congrua ed equa lettura dell'art. 14 in esame.
Giova ribadire che la Corte ha richiamato l'attenzione sul regime di particolare favore dell'istituto che permette di conseguire l'anticipazione del trattamento pensionistico senza “abbattimenti”, collegata all'incentivazione dell'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale, ma anche di promozione del ricambio generazionale: a ciò si correla la previsione di “incumulabilità” della pensione con i redditi da lavoro dipendente rispetto alla quale fa da pendant la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato, che era stato “agevolato” proprio nell'ottica di una effettività della sua uscita anticipata dal mercato del lavoro.
5 6.Da ciò deriva l'inaccoglibilità della prospettazione attorea che intenderebbe “incumulabilità” nel senso meramente aritmetico matematico del termine, con la conseguente possibilità di “decurtare” il trattamento pensionistico del solo ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel medesimo periodo di coincidenza delle due diverse fonti di reddito”.
Pertanto, a parziale accoglimento del ricorso, è acclarato il diritto dell'odierno ricorrente al trattamento pensionistico nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione qui impugnato e del conseguente indebito, poiché la non cumulabilità deve essere limitata alle mensilità nelle quali il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, mentre la prestazione pensionistica deve essere corrisposta in relazione a tutti gli altri ratei.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato: sussistono ragioni condivisibili per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite
(liquidate per l'intero ex d.m. 55/2014 in € 3.291,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf.), per il parziale accoglimento della domanda, per la novità delle questioni affrontate e per la non uniforme interpretazione delle norme in commento nella giurisprudenza di merito.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1.In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di riliquidazione, accerta e dichiara che l'importo indebito dovuto dal ricorrente all'ente previdenziale per la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 corrisponde ai ratei di pensione, indebitamente percepiti nei mesi settembre/ottobre 2020;
2.Condanna l alla restituzione delle somme Controparte_2
recuperate in forza del provvedimento di riliquidazione, detratto l'importo di cui al punto 1);
3.Compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico di parte convenuta, e in favore del procuratore antistatario, liquidandola nella misura di € 1.645,50 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona 20 novembre 2025
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 20 novembre 2025
Causa n. 363 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente il sig. assistito dall'avv. Pt_1
HE ER e per la parte convenuta l'avv. Daniela Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 20 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 363 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. BISSA SILVIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente è titolare della pensione con decorrenza dal CP_1
1.6.2019 in applicazione dell'art. 14 d.l. 4/2019 (c.d. “quota 100”) il cui importo è pari a € 1.960,51 mensili lordi.
Con lettera del 7.11.2023, l comunicava al ricorrente di aver CP_1
provveduto al ricalcolo della pensione per effetto dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del d.l. 4/2019, riscontrando un debito a suo carico di € 25.486,63 pari al complessivo importo lordo della pensione erogata nell'anno 2020, nel corso del quale il ricorrente risultava aver prestato attività di lavoro dipendente a termine dal 14.9.2020 al
14.10.2020.
Ciò posto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l , Controparte_2
sulla scorta di una erronea interpretazione della normativa, chiede la
1 restituzione di tutti i ratei della pensione riferiti all'anno in cui si è svolta l'attività lavorativa e riquantifica in € 136,20 l'importo dovuto a titolo di indebito (corrispondente a quanto percepito a titolo retributivo).
Si costituisce l chiedendo rigettarsi il ricorso e ribadendo la CP_1
correttezza dell'interpretazione attuata dall'ente previdenziale con la
Circolare n. 117/2019, avallata anche dalla motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n.234/22, in virtù della quale nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100" non si presta ad alcuna censura di costituzionalità nel differenziare il reddito da lavoro dipendente rispetto a quello autonomo;
la Corte valorizza, in sede di scrutinio di costituzionalità, la finalità di agevolare il ricambio generazionale nel modo del lavoro, sottesa alla disciplina ed altresì il favorevole trattamento pensionistico della c.d. “quota cento”, cui si correla un gravoso carico previdenziale.
All'udienza odierna ha avuto luogo la discussione della causa.
* * *
Questa Sezione Lavoro (e questo giudice) hanno in contenziosi del tutto analoghi già pronunciato in senso favorevole al ricorrente
(rispettivamente, a quanto consta nelle cause 375/2024 e 213/2024), ricostruendo nei termini che verranno qui di seguito riportati, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la vicenda giuridica e fattuale in esame.
“Il provvedimento di riliquidazione dell' si fonda, secondo quanto CP_1
argomentato dall' , sulla pedissequa applicazione dell'art. 14 comma CP_2
3 del d.l.4/2019, il cui testo è qui di seguito riportato: “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione
2 di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui”.
Come è dato ricavare dalla semplice lettura della disposizione (e dalla lettura dei commi precedenti e successivi) è introdotto il principio di non cumulabilità fra reddito da lavoro dipendente e trattamento pensionistico;
non è però prevista alcuna specifica sanzione conseguente all'ipotetica violazione e non è prevista alcuna soglia al di sotto della quale la percezione del reddito da lavoro dipendente è consentita;
la previsione di un limite pari a € 5.000,00 è infatti testualmente prevista solo ed unicamente con riguardo al lavoro autonomo occasionale.
Da ciò conseguirebbe, secondo l'interpretazione fatta propria dall'Istituto previdenziale che, anche la percezione di un reddito minimo, se originato dal rapporto di lavoro dipendente, comporterebbe il diritto di restituzione del trattamento pensionistico dell'anno di riferimento.
“4.L'impianto normativo si limita, tuttavia, a disporre che la pensione c.d.
“Quota 100” non possa essere cumulata con i redditi di lavoro, ovvero, che il pensionato non può ricevere, nel contempo e “cumulandoli”, sia il trattamento pensionistico sia il reddito di lavoro.
La norma non dice, a differenza da quanto sostenuto dall'ente previdenziale, che l'avvenuta ricezione di redditi da lavoro – finanche, in ipotesi, per una o due giornate nell'anno solare – comporta l'esclusione del trattamento per tutto l'anno solare in cui si è verificata la percezione di un qualsivoglia reddito da lavoro.
Ad opinare diversamente, la norma assumerebbe, senza averla espressamente contemplata (il precetto, difatti, sancisce il principio di
“incumulabilità” ma nulla dice sulle conseguenze del “cumulo”) una valenza sostanzialmente sanzionatoria, tale da comportare un identico
3 trattamento (la sospensione della pensione per tutto l'anno solare) di situazioni oggettivamente e soggettivamente diversissime, vedendosi iniquamente equiparato il trattamento, esemplificando, di chi ha svolto due giornate di lavoro agricolo in sporadiche operazioni di vendemmia rispetto a quello di chi ha lavorato tutti i giorni nei 12 mesi dell'anno: il tutto in evidente violazione del principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost. La disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata – come correttamente ritenuto dal Tribunale di Torino (sent. 15/07/2022 nella causa n. 6615/2020 RGL) anche alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2
Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età
CP_ superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato specifico addentellato nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno per ogni caso di produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione.
Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo
4 del lavoro (cfr. pure Corte Appello Perugia sez. I, 15/03/2023, n. 33, in
DeJure).
5. Non depone in senso contrario la sentenza della Corte Costituzionale
n.234 cit. vertendo la questione di costituzionalità portata innanzi al
Giudice delle Leggi su un aspetto differente da quello che interessa nel caso in scrutinio, e cioè sui dubbi di costituzionalità, rispetto all'art. 3 Cost, del comma 3 art. 14 D. L. 4/19 laddove esclude la cumulabilità di “Quota
100” con il lavoro subordinato mentre la consente (seppur entro il limite del 5.000,00 € annui) per il lavoro autonomo.
La Corte, pur nell'ambito della diversa questione, ha analizzato nei tratti generali l'istituto di creazione legislativa (“Quota 100”) con riguardo alle finalità del legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che – pur non interessati dalla questione di costituzionalità affrontata – possono essere utili ad illuminare la congrua ed equa lettura dell'art. 14 in esame.
Giova ribadire che la Corte ha richiamato l'attenzione sul regime di particolare favore dell'istituto che permette di conseguire l'anticipazione del trattamento pensionistico senza “abbattimenti”, collegata all'incentivazione dell'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale, ma anche di promozione del ricambio generazionale: a ciò si correla la previsione di “incumulabilità” della pensione con i redditi da lavoro dipendente rispetto alla quale fa da pendant la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato, che era stato “agevolato” proprio nell'ottica di una effettività della sua uscita anticipata dal mercato del lavoro.
5 6.Da ciò deriva l'inaccoglibilità della prospettazione attorea che intenderebbe “incumulabilità” nel senso meramente aritmetico matematico del termine, con la conseguente possibilità di “decurtare” il trattamento pensionistico del solo ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel medesimo periodo di coincidenza delle due diverse fonti di reddito”.
Pertanto, a parziale accoglimento del ricorso, è acclarato il diritto dell'odierno ricorrente al trattamento pensionistico nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione qui impugnato e del conseguente indebito, poiché la non cumulabilità deve essere limitata alle mensilità nelle quali il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, mentre la prestazione pensionistica deve essere corrisposta in relazione a tutti gli altri ratei.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato: sussistono ragioni condivisibili per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite
(liquidate per l'intero ex d.m. 55/2014 in € 3.291,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf.), per il parziale accoglimento della domanda, per la novità delle questioni affrontate e per la non uniforme interpretazione delle norme in commento nella giurisprudenza di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1.In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di riliquidazione, accerta e dichiara che l'importo indebito dovuto dal ricorrente all'ente previdenziale per la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 corrisponde ai ratei di pensione, indebitamente percepiti nei mesi settembre/ottobre 2020;
2.Condanna l alla restituzione delle somme Controparte_2
recuperate in forza del provvedimento di riliquidazione, detratto l'importo di cui al punto 1);
3.Compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico di parte convenuta, e in favore del procuratore antistatario, liquidandola nella misura di € 1.645,50 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
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