CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PORDENONE, 13 20132 MILANO presso lo studio dell'avv. CARDARELLA
ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AGOSTINO TAMARA MOIRA ( ) Via Pordenone 13 20132 C.F._2
MILANO; ( ) via Pordenone Parte_2 C.F._3
13 20132 MILANO;
(C.F. Parte_3
), elettivamente domiciliato in VIA PORDENONE, 13 20132 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. CARDARELLA ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AGOSTINO TAMARA MOIRA
pagina 1 di 10 ( ) Via Pordenone 13 20132 MILANO;
C.F._2 Parte_2
( ) via Pordenone 13 20132 MILANO;
[...] C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA DANTE ALIGHIERI, 49 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. VIDE'
SIMONA ADELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_2
PIAZZA CARROBIOLO 5 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. COLOMBO
MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, in riforma dell'impugnata ordinanza, contrariis reiectis così statuire: accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole della convenuta e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali
e non patrimoniali, presenti e futuri nella misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
Compensare integralmente ovvero in parte le spese del giudizio di primo grado ovvero ricalcolare nella minor somma sulla base delle considerazioni espresse in atti. Condannare alla restituzione in favore degli appellanti di tutto quanto eventualmente pagato in esecuzione dell'ordinanza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
pagina 2 di 10
Per VIDE' ON DE
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni accertamento di rito e di merito, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto non presenta i requisiti di cui all'art. 342 cpc ed in particolare per non aver chiaramente indicato le violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata compiute dal Giudice di primo grado, nel merito rigettare totalmente l'impugnazione svolta dall'appellante avente ad oggetto l'ordinanza/sentenza emessa dal Tribunale di Monza, Dr. Rossato con cui è stato deciso il giudizio di primo grado RG. N. 3493/2021 notificata in data 22/05/2024 e quindi confermare integralmente la predetta sentenza;
in via subordinata, nella denega e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare tenuta e condannare, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Moracchessa n. 14 CAP 31021 a tenere indenne e manlevare la resistente da ogni Email_1 qualsivoglia esborso e somma che la stessa dovesse essere tenuta a dover sopportare in forza della domanda svolta da parte appellante per tutti i titoli e tutte le causali dedotte nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio anche per lite temeraria ex art. 96 L.F.
Per Controparte_2
Piaccia all'On.le Corte di Appello così giudicare: IN RITO: Accertata e dichiarata la inammissibilità dell'appello nei confronti del provvedimento ex adverso impugnato per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e\o la manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c., trattenere immediatamente la causa in decisione disponendo discussione orale.
NEL MERITO:
Rigettare, la domanda di riforma della impugnata ordinanza, così come dedotta da Parte_1
e in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
[...] Parte_3 Confermare, per l'effetto, la ordinanza di rigetto ex art. 702 ter c.p.c. Tribunale Monza n. 2727/2024 del 20/05/2024, emessa a definizione del giudizio sommario RG n. 3493/2021, in ogni propria parte.
IN OGNI CASO;
Con integrale rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. personalmente e unipersonale, con ricorso Parte_1 Parte_3 ex art. 702 bis c.p.c., citavano in giudizio l'avv. domandando la risoluzione del Controparte_1 contratto di patrocinio per grave inadempimento della professionista con conseguente restituzione dei compensi e risarcimento dei danni. In particolare, deducevano che il grave inadempimento dell'avv. si sarebbe sostanziato, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla CP_1
Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio -ora BCC- nei confronti di fondato su Parte_1 un titolo cambiario, nella mancata eccezione del difetto di esecutività del titolo per l'importo insufficiente del bollo apposto sulla cambiale e nella mancata proposizione dell'appello nei confronti pagina 3 di 10 della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1472/16 pubblicata il 6.5.2016 che aveva rigettato l'opposizione con il quale avrebbe potuto far valere il vizio originario del titolo esecutivo con esito favorevole dello stesso. Ciò aveva comportato la segnalazione negativa di al Sistema Parte_1 di Informazioni Creditizie con i conseguenti danni derivati dalla stessa: a) per la Parte_1 conseguente condanna a pagare alla BCC la somma di € 13.553,37 poi aumentata a € 31.103,22; b) per la , il diniego del finanziamento già deliberato in suo favore dalla Cassa Parte_3 di Risparmio di Asti, di cui era garante, con conseguenti danni costituiti: i) dalla Parte_1 differenza fra il prezzo di acquisto del capannone che doveva essere ristrutturato e divenire il punto vendita della società e il prezzo di vendita della stesso a causa della impellente necessità di cederlo per ottenere liquidità per evitare il fallimento della società; ii) dai mancati guadagni derivanti dall'apertura del punto vendita;
iii) dalla perdita dei canoni di locazione dell'immobile che potevano derivare anche in caso di chiusura dell'attività nel caso in cui non fosse stata necessitata la vendita.
2. Il Tribunale di Monza, con ordinanza n. R.G. 3493/21 del 20.5.2024, notificata il 22.5.2024, ha rigettato la domanda. Ciò, in quanto: a) la mancata proposizione dell'appello era imputabile alla volontà del che non aveva risposto alla mail della professionista del 14.11.2016 con la quale Parte_1 gli veniva chiesto di manifestare la volontà di appellare la sentenza, con archiviazione, in caso contrario, della pratica;
b) la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione aveva negato il collegamento funzionale fra il mutuo erogato a nel 2012 e quello erogato alla nel Parte_1 CP_4
2006 sostenuto dal medesimo nel giudizio di opposizione e, comunque, la causa promossa dalla società per il riconoscimento di un credito della stessa nei confronti della banca a causa della nullità degli interessi anatocistici e usurari relativi al conto corrente e al mutuo erogato nel 2006 era stata rigettata, lasciando invariata la posizione debitoria del c) BCC aveva comunicato a la revoca Parte_1 Parte_1 degli affidamenti in data 28.1.2014 e in data 26.6.2014 aveva deliberato di segnalarlo alla Centrale
Rischi e in data 11.12.2014 risultavano effettuate le segnalazioni alla Centrale Rischi della Parquet srl e dei garanti, fra cui;
d) non vi era prova, né del pagamento delle parcelle all'avv. Parte_1
né del pagamento alla controparte delle spese processuali del giudizio di opposizione;
e) la CP_1
unipersonale non aveva stipulato alcun contratto di patrocinio con Parte_3 la professionista;
f) non vi era prova della ragione per cui la Cassa di Risparmio di Asti non avesse erogato alla unipersonale il finanziamento richiesto nel 2016; g) difettava il nesso di causa fra Pt_3 l'inadempimento dell'avv. e la mancata erogazione del finanziamento alla unipersonale, CP_1 Pt_3 in quanto non era l'unico garante dei finanziamenti alla società, essendo entrambe le Parte_1 società del unipersonale e la srl- assistite dalle garanzie di e di CP_5 Persona_1
con la conseguenza che la banca avrebbe potuto rivalersi su altri garanti. Parte_4
3. e hanno proposto appello che consta di un Parte_1 Parte_3 unico articolato motivo con il quale:
3.1 in ordine ad un primo profilo, censurano l'affermazione del tribunale secondo cui la mancata proposizione dell'appello era imputabile alla decisione di Ciò, in quanto diversamente Parte_1 da quanto prospettato dall'avv. i) dalla motivazione della sentenza si potevano ravvisare CP_1 gli estremi di un esito favorevole dell'appello, posto che il tribunale aveva evidenziato che nessuna doglianza era stata sollevata in merito alla cambiale posta a fondamento dell'atto di precetto;
ii) la prima relazione del ctu, nella causa promossa da per accertare la Parte_1 sussistenza di tassi usurari e anatocistici nel contratto di mutuo intercorso con Banca di Credito
pagina 4 di 10 Cooperativo, era nota prima della scadenza dei termini per appellare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 6.5.2016 e, quindi, la stessa era utilizzabile per dimostrare l'illecito comportamento della banca;
iii) la mail del 14.11.2016, con la quale il collaboratore dell'avv. chiedeva conferma all'appellante della sua volontà di proporre appello avvertendolo che, CP_1 in caso assenza di una sua manifestazione di volontà in tal senso, la posizione sarebbe stata archiviata -a cui il medesimo non aveva risposto- era irrilevante, in quanto i termini per proporre appello erano ormai spirati;
iv) non ha mai espresso in modo inequivoco la Parte_1 sua volontà di non impugnare la sentenza;
3.2 in merito ad un secondo profilo, deducono che erroneamente il tribunale ha ritenuto che fosse comunque precluso, a prescindere dal rigetto dell'opposizione all'esecuzione, l'accesso al credito a in quanto è documentato che il medesimo, prima della pubblicazione della Parte_1 sentenza del Tribunale di Bergamo del 6.5.2016, non era segnalato alla Centrale Rischi, in quanto: i) Icrea Banca spa in data 14.12.2015, aveva erogato alla Controparte_6 unipersonale il mutuo di cui era fideiussore;
ii) nel marzo 2016 era in corso la delibera Parte_1 per l'erogazione di un ulteriore mutuo da parte della Cassa di Risparmio d'Asti che veniva negato solo in seguito alla sentenza oggetto di causa;
iii) la segnalazione alla Centrale Rischi del 2009, richiamata dal tribunale, era illegittima -come contestato dalla stessa avv. nel CP_1 punto 10 a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione- e successivamente era stata rimossa;
iv) la situazione finanziaria della non era ostativa all'erogazione di ulteriori Controparte_6 finanziamenti essendo stati versate significative somme e la stessa avrebbe potuto essere apprezzata nella sua interezza se fossero state prodotte dall'avv. tutte le 308 pagine del CP_1 documento della Centrale Rischi prodotto dalla medesima sub doc. 7 e non soltanto 80. In conclusione, a causa della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo del
6.5.2016: i) la Cassa di Risparmio di Asti non ha erogato il finanziamento già deliberato;
ii)
non ha potuto completare la ristrutturazione del capannone - Parte_3 risultante dal deposito della Dia 23.2.2016-; iii) ha reso necessaria la svendita della proprietà dello stesso per pagare i dipendenti della;
iv) ha comportato Controparte_7 la perdita degli incassi derivati dal punto vendita, nonché degli affitti dello stesso se ne avesse mantenuto la proprietà;
3.3 sotto un terzo profilo censura la liquidazione delle spese di lite, sia in ragione della errata individuazione dello scaglione sulla base delle somme richieste pari a 781.000 €, dovendosi invece utilizzare fornita una quantificazione precisa dei danni, sia in quanto non proporzionata all'effettiva attività difensiva svolta, tenuto conto che la trattazione della causa si è svolta in tre udienze.
4. e hanno chiesto, in principalità, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in CP_1 CP_2 subordine il rigetto dello stesso.
pagina 5 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 Ai fini della comprensione dei fatti di causa è necessario premettere una breve ricostruzione del contesto in cui si inserisce la vicenda che occupa. In proposito, risulta dagli atti di causa quanto segue:
-) la -di cui era socio unitamente a - Controparte_6 Parte_1 Persona_1 doc. 1 nell'anno 2006 otteneva un mutuo da Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio;
CP_1
-) in data 22.2.2012, , personalmente, e ottenevano dalla Parte_1 Persona_1 stessa banca un mutuo, garantito da una cambiale rilasciata dai medesimi -doc. 5 Vidè-, che costituisce il titolo oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione presupposto della presente causa. La provvista di siffatto mutuo veniva utilizzata per ripianare il debito del conto corrente della nei confronti del Credito Cooperativo di Caravaggio, che affermava non CP_4 Parte_1 essere dovuto in quanto generato da interessi anatocistici e usurari;
-) in data 11.10.2012, la veniva posta in liquidazione volontaria -doc. 1 Vidè-; CP_4
-) con atto di pignoramento notificato in data 10.7.2012, la Parte_5
agiva esecutivamente nei confronti di e .
[...] Parte_1 Persona_1 Nell'ambito della medesima procedura esecutiva rubricata al n.902/12 del Tribunale di Bergamo, intervenivano, in data 17.7.2013, la per un credito di 90.690,07 € nei Controparte_8 confronti di e in data 24.7.2014 la Parte_1 Controparte_9 per un credito di € 74.72.564,367 -doc. 4 CP_1
-) in data 28.1.2014, la Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio comunicava a Parte_1
e la risoluzione del contratto di mutuo stipulato il 22.2.2012 -quello
[...] Persona_1 garantito dalla cambiale oggetto del giudizio presupposto- in ragione del mancato versamento di cui
€ 10.471,86 per rate scadute, informandoli del fatto che in caso di mancato pagamento del dovuto sarebbero stati segnalati alla Centrale Rischi della Banca d'Italia -doc. 2 Vidè-.
-) con successiva lettera del 26.6.2014, la Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio comunicava a e di avere segnalato le posizioni di entrambi a sofferenza Parte_1 Persona_1 nella Centrale Rischi della Banca d'Italia -doc. 3 CP_1
-), in data 16.4.2015, veniva notificato a l'atto di precetto fondato sulla cambiale Parte_1 firmata a garanzia del mutuo erogato il 22.2.2012 con il quale Banca di Credito Cooperativo di
Caravaggio procedeva esecutivamente nei suoi confronti per ottenere la soddisfazione del proprio credito derivante dal suddetto mutuo.
-) l'avv. in data 8.5.2015, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., facendo CP_1 valere il collegamento negoziale fra il mutuo erogato in data 22.2.2012 e quello erogato il 14.11.2006 dalla stessa banca alla Parquet srl, oggetto di altra causa promossa dalla società diretta a far dichiarare la nullità degli interessi del mutuo in quanto usurari e degli interessi sul conto corrente in quanto anatocistici con conseguente rideterminazione delle poste di dare e avere fra le parti a credito della società. Ciò, nella prospettazione difensiva, avrebbe privato di causa il mutuo erogato nel 2012, posto che la provvista era stata destinata a ripianare il passivo del conto corrente della Parquet srl.
-) il Tribunale di Bergamo con sentenza pubblicata il 6.5.2016, rigettava l'opposizione, escludendo qualsiasi collegamento negoziale fra il mutuo erogato nel 2012 a e quello erogato nel 2006 Parte_1
pagina 6 di 10 alla società e rilevando che “alcuna doglianza è stata svolta con riguardo al Controparte_6 titolo cambiario posto a fondamento del precetto” -pag. 4 sentenza-;
-) il Tribunale di Bergamo con sentenza pubblicata in data 12.11.2018 rigettava la domanda della di accertamento della nullità degli interessi anatocistici applicati da BCC sul conto CP_4 corrente.
1.2 Ciò posto, -società costituita Controparte_10 Parte_3 il 24.2.2014 di cui era socia e amministratore unico la moglie ed il medesimo era Parte_4 l'unico dipendente -doc.6 per proseguire l'attività della hanno CP_1 Controparte_7 citato in giudizio l'avv. deducendo l'inadempimento professionale concretatosi nel fatto che CP_1 non aveva eccepito l'insufficienza del bollo della cambiale e non aveva proposto appello onde far valere tale vizio.
Ciò, infatti, secondo la prospettazione degli appellanti/attori in primo grado, avrebbe comportato l'iscrizione di nel Sistema di Informazioni Creditizie con gli ulteriori danni a Parte_1 carico del medesimo -nella specie “la condanna definitiva di quest'ultimo a dover corrispondere alla Banca la somma di €13.553,37 poi lievitata a € 31.103,22” pag. 3 ricorso- e a carico della
. Infatti, l'iscrizione di nel Sistema di Informazioni Parte_3 Parte_1 creditizie avrebbe comportato il rigetto del mutuo da parte della Cassa di Risparmio di Asti con l'impossibilità di finanziare la unipersonale che era stata costretta a “svendere” il Pt_3 capannone acquistato il 14.12.2015 che doveva diventare il punto vendita della medesima.
Ciò, secondo la tesi degli appellanti, avrebbe causato alla società i danni conseguenti: a) alla differenza fra il prezzo di acquisto del capannone e quello di vendita;
b) alla perdita dei canoni di locazione dell'immobile che se fosse rimasto di proprietà della società sarebbe stato affittato anche dopo la cessione o la chiusura dell'attività; c) al mancato guadagno che sarebbe derivato dall'apertura del punto vendita ubicato nel capannone.
1.3 Ciò posto, si osserva quanto segue.
1.3.1 Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'avv. per non aver rilevato l'inefficacia della cambiale quale titolo esecutivo per CP_1
l'insufficiente pagamento del bollo – Cass. n. 11333 del 28/10/1995 La cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata nei termini di legge perde la qualità di titolo esecutivo, ma conserva ugualmente la sua validità, fra cui la possibilità per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo e la relativa penalità (art. 104 legge cambiaria) -. Il vizio del titolo esecutivo avrebbe potuto e dovuto essere rilevato e eccepito già nel giudizio di primo grado. Quindi, priva di ogni rilevanza il fatto rimarcato dall'appellata che non le era stato conferito mandato per appellare. Peraltro, in proposito, si deve anche osservare che l'avv. non ha provato di aver CP_1 fornito al un'informazione esaustiva per compiere consapevolmente tale scelta in ordine alla Parte_1 possibilità di far valere tale vizio -rilevabile d'ufficio- nel giudizio di appello. Né rileva la mail del 14.11.2016, in quanto inviata dopo lo spirare del termine per proporre appello, non operando in materia di cause di opposizione all'esecuzione la sospensione feriale dei termini processuali.
1.3.2 Tuttavia, l'inadempimento non ha comportato alcuna conseguenza.
1.3.2.1 In proposito, in primo luogo, occorre osservare che il contratto di patrocinio era intercorso solo fra l'avv. e persona fisica. CP_1 Parte_1 Tuttavia, gli appellanti non hanno censurato tale la statuizione del tribunale, nè hanno chiesto con l'atto di appello -a differenza delle conclusioni in primo grado- la risoluzione del contratto in conseguenza pagina 7 di 10 dell'inadempimento, né hanno censurato il rigetto da parte del tribunale della domanda di restituzione delle somme asseritamente corrisposte all'avv. a titolo di pagamento delle sue prestazioni CP_1 professionali fondata anche sulla autonoma ratio decidendi del difetto di prova dei pagamenti.
Infatti, gli appellanti hanno censurato esclusivamente il mancato riconoscimento dei danni dei danni derivati alla società unipersonale dall'inadempimento contrattuale dell'avv. CP_1
Pertanto, su tali statuizioni si è formato il giudicato interno.
1.3.2.2 La domanda di risarcimento dei danni patiti da personalmente e da Parte_1 [...] unipersonale non può essere accolta perchè difetta la prova del nesso di causalità -che era Parte_3 onere della società provare- fra l'inadempimento contrattuale dell'avv. e i danni lamentati. CP_1
In proposito, occorre premettere che tutti i danni lamentati nella prospettazione degli appellanti sarebbero loro derivati dalla segnalazione pregiudizievole di RI BE Sistema di Informazioni Creditizie in conseguenza del mancato appello avverso la sentenza del Tribunale Bergamo che rigettava l'opposizione all'esecuzione. Da ciò, infatti, a sarebbe derivato il danno di € 31.103,22, in quanto la consulenza Parte_1 d'ufficio espletata nella causa promossa dalla nei confronti di BCC, non prodotta nel CP_4 giudizio di opposizione in seguito alla mancata proposizione dell'appello da parte dell'avv. CP_1 accertava un credito della nei confronti della banca dovuto all'applicazione di interessi CP_4 anatocistici di pari importo. Invece, a , che ha agito nei confronti dell'avv. a titolo di Parte_3 CP_1 responsabilità extracontrattuale, sarebbero derivati i danni conseguenti al diniego del mutuo già deliberato da parte della Cassa di Risparmio di Asti alla stessa che avrebbe dovuto essere garantito da con conseguente impossibilità di finanziarsi e di vendere forzatamente il capannone Parte_1 che doveva diventare il nuovo punto vendita della medesima con i conseguenti danni lamentati.
Infatti, in proposito si osserva quanto segue.
In primo luogo, gli appellanti non hanno fornito la prova -che era loro onere fornire- che Parte_1
sia stato iscritto alla Centrale Rischi a seguito della sentenza del 6.5.2016 di rigetto
[...] dell'opposizione all'esecuzione. Infatti, in proposito occorre osservare quanto segue. Da un lato, non può ritenersi provato che il medesimo fosse già iscritto alla Centrale Rischi nel 2014, come sostenuto dall'avv. e ritenuto dal tribunale. Infatti, se pure la BCC con lettera del 26.6.2014 comunicava a CP_1
di aver deliberato di segnalarlo a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d'Italia in Parte_1 seguito all'inadempimento del contratto di mutuo del 2012 -doc. 3 Vidè-, la circostanza non trova conferma nelle 80 pagine prodotte del report della Centrale Rischi di Banca d'Italia -doc. 7 Vidè-, in cui è iscritta a sofferenza la mentre è segnalato come garante dei prestiti ottenuti CP_4 Parte_1 dalla società, situazione di per sé non ostativa al fatto che potesse essere ritenuto idoneo a costituirsi fideiussore per ulteriori prestiti -come avvenuto per il prestito ottenuto il 14.12.2015 dalla società unipersonale dalla Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica -doc. 25 appellanti-. Tuttavia, non neppure ritenersi provato, presuntivamente, come affermano gli appellanti, che sia stato Parte_1 iscritto alla Centrale Rischi in conseguenza della sentenza del Tribunale di Bergamo del 6.5.2016.
Infatti, non si può inferire dal rigetto del finanziamento alla società unipersonale da parte della Cassa di Risparmio di Asti che l'iscrizione alla Centrale Rischi sia stata effettuata dopo la pubblicazione della predetta sentenza. Infatti, in primo luogo, non risulta dagli atti la ragione per cui il finanziamento è stato rigettato. I documenti sub 3, 4 e 5 degli appellanti provano esclusivamente che era terminata l'istruttoria per la concessione del mutuo. Tuttavia, esistevano autonome e sufficienti ragioni per pagina 8 di 10 negare il finanziamento alla società, in quanto la società unipersonale aveva già un mutuo acceso con la Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica e poteva non essere ritenuto idoneo a Parte_1 garantirlo a prescindere da un'ipotetica segnalazione alla Centrale Rischi, posto che lo stesso risultava già garante di plurimi finanziamenti sia alla unipersonale, sia alla e il medesimo Parte_1 CP_4 era stato comunque oggetto di procedure esecutive già prima dell'emanazione della sentenza del 6.5.2016. Infatti, la medesima cambiale oggetto del giudizio di opposizione che occupa era già stata azionata da BCC con un primo atto di precetto notificato a in data 25.11.2014 -doc.5 Parte_1
Vidè- che non è stato opposto e sulla base del quale BCC, in data 1.6.2015, interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n.902/12 presso il Tribunale di Bergamo. Inoltre, a era già stato Parte_1 pignorato da BCC in data 28.10.2015 il quinto dello stipendio che percepiva quale dipendente di che la stessa non aveva mai corrisposto al cessionario del credito di Parte_3 BCC -doc. 17 appellanti-. Infatti, lo stesso nella mail inviata all'avv. in data 3.10.2015 - Parte_1 CP_1 doc. 13 in cui le comunicava che era stato negato un finanziamento a nome della moglie con il CP_1 supporto del suo stipendio in quanto egli era segnalato e aveva lo stipendio pignorato. Pertanto, sulla base delle esposte risultanze processuali, in assenza di puntuali indizi che facciano ritenere che sia stato segnalato alla Centrali Rischi dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo in data 6.5.2016, deve ritenersi più probabile che il finanziamento sia stato negato in ragione del fatto che non era più nelle condizioni di poter fornire un'idonea garanzia. Parte_1
Conclusivamente, per le ragioni esposte, difetta la prova -che era onere degli appellanti fornire – che sia stato segnalato alla Centrale Rischi in conseguenza della sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo del 6.5.2016 e che questa sia stata la ragione del rigetto del finanziamento da parte della Cassa di Risparmio di Asti. Inoltre, è comunque insussistente il lamentato danno di 31.103,22 € patito da . Ciò, Parte_1 per l'autonoma ragione che il debito del medesimo nei confronti di BCC era comunque sussistente, indipendentemente dall'efficacia giudiziale della cambiale come titolo esecutivo, essendo imputabile al pacifico mancato pagamento delle rate del mutuo erogato al medesimo nel 2012. Né sussiste alcun nesso di causa fra la mancata produzione nel giudizio di opposizione alla cambiale della ctu bancaria espletata nel giudizio promosso dalla nei confronti della BCC, in quanto il giudice CP_4 dell'opposizione aveva già escluso nella propria motivazione ogni collegamento negoziale e funzionale del muto erogato nel 2012 a con quello erogato alla nel 2006. Parte_1 Controparte_6 Inoltre, l'asserito credito della nei confronti della BCC per interessi anatocistici del conto CP_4 corrente si è rivelato inesistente, posto che la domanda della società è stata rigettata dal Tribunale di
Bergamo con sentenza del 12.11.2018.
1.4 Devono essere anche confermate le statuizioni sulle spese della sentenza di primo grado.
Infatti, lo scaglione è stato correttamente individuato sulla base del disputatum pari al complessivo importo dell'ammontare dei danni chiesti dagli appellanti pari a 781.000 €. Inoltre, il tribunale ha applicato i valori medi, di regola applicabili non ravvisando ragioni per ridurli.
pagina 9 di 10 per la fase decisoria-. I compensi di devono essere liquidati secondo i valori minimi CP_2 corrispondenti all'attività difensiva effettivamente svolta, in complessivi € 9.256,00, di cui € 2.856 per la fase di studio;
€ 1.659 per la fase introduttiva;
€ 4.744 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma l'ordinanza del Tribunale di Monza n. R.G. 3493/21 del 20.5.2024, notificata il 22.5.2024;
3.condanna , a pagare a Controparte_11
e a le spese del presente grado che si liquidano, per Controparte_1 Controparte_2 [...]
in complessivi € 18.511,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e per CP_1
in complessivi € 9.256,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Controparte_2
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] unipersonale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_11 unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 22.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Stante la soccombenza e in ragione del principio della causalità per quanto riguarda le spese di gli appellanti devono essere condannati a pagare le spese processuali del presente grado di CP_2 giudizio sulla base, per la sola avv. dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione CP_1 compreso delle cause di valore compreso fra € 520.000 e € 1.000.000, secondo il disputatum, liquidate in complessivi € 18.511,00, di cui € 5.706 per la fase di studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487