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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA ON, ha pronunciato, in esito all'udienza del 6 ottobre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6244/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Cosentino e Clara Teramo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 dicembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 8 luglio 2022, domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi delle leggi 118/1971;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 2 agosto 2022, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 55%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 6754/2022 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile ad usufruire dell'assegno mensile per gli invalidi civili e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 55% fino all'ottobre 2022 nonché invalida nella misura del 62%, con decorrenza dal novembre 2022;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva impropriamente ridotto il valore percentuale dell'artrite psoriasica dal 50% tabellare fisso (cod. 9303, per analogia con l'artrite reumatoide) al 35% indicato in relazione, motivato tale riduzione unicamente con l'affermazione
“ridotto per gravità”, nonostante l'attualità di una terapia con (riportata in diagnosi dallo Parte_2 stesso CTU) e la precedente valutazione dalla stessa Commissione Invalidi Civili, che aveva attribuito il 50% applicando lo stesso codice.
Rilevava, inoltre, che era stata sottostimata la valutazione della neuromielite ottica (valutata in misura del 10% e ritenuta coesistente agli altri stati morbosi).
Osservava, altresì, che a tali problematiche si aggiungevano altre alterazioni, descritte nei certificati neurologici prodotti.
In ordine alle problematiche cardiovascolari, osservava che il CTU aveva valutato l'ipertensione arteriosa nella misura del 15% “per analogia col codice 6445”, mentre il recente certificato cardiologico del 17 novembre 2023 poneva diagnosi di “ipertensione arteriosa II-III stadio in I classe
NYHA” e, pertanto, la relativa percentuale invalidante avrebbe dovuto essere rimodulata, considerando che, secondo le linee guida allegate alla tabella ministeriale, è prevista una valutazione compresa tra il 21% e il 30% nei casi di ipertensione arteriosa in I stadio secondo la classificazione
OMS.
Sottolineava che anche il disturbo depressivo era stato notevolmente sottostimato, essendo stato valutato nella misura del 15% per analogia al codice 2207 a decorrere dal novembre 2022.
Rappresentava che la certificazione del 23 gennaio 2023 poneva diagnosi di “disturbo depressivo severo” e, pertanto, non appariva ammissibile attribuire una valutazione inferiore al 31% con riferimento al codice 2206.
Evidenziava, infine, che ulteriori stati morbosi, seppur adeguatamente documentati, non erano stati considerati nel computo globale dell'invalidità di ella ricorrente, e in particolare: - incontinenza urinaria da “cistocele di II grado” (certificato urologico del 9 ottobre 2018); - broncopatia cronica
(referto radiografico del 21 gennaio 2021); - Tiroidite di Hashimoto;
- Microlitiasi renale (di cui al referto ecografico dell'addome del 25 novembre 2021, citato anche nel certificato nefrologico del 9 febbraio 2022)
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione dell'assegno mensile d'invalidità per gli invalidi civili dal 74 al 99% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in esito all'istruttoria e che, per l'effetto, l' fosse condannato alla liquidazione della prestazione CP_1 richiesta, nella misura prevista dalla legge e con la dovuta decorrenza, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento del CP_1 diritto e condanna alla liquidazione e pagamento dell 'assegno mensile di assistenza.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto anche della documentazione medica depositata da parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 6 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura pari al 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al
RG n. 6754/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 55% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e fino all'ottobre 2022 ed invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 62% con decorrenza dal novembre 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Nel caso di specie, tenuto conto anche della documentazione medica depositata da parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“cardiopatia ipertensiva, artrite psoriasica neuromielite ottica, piastrinopenia autoimmune., sindrome ansiosa, obesità”.
Il ctu, dopo avere esaminato le patologie ed avere indicato i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo che le suindicate “infermità, ..danno luogo ad una invalidità del
74% a far data, con ragionevole approssimazione, dal giugno 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dal giugno 2023, come previsto dal ctu.
7.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine in ordine all'accertamento del diritto al conseguimento delle prestazione ed alla relativa corresponsione da parte dell' . CP_1
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dal giugno 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento che CP_1 si liquidano nella somma di € 673,87 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA ON, ha pronunciato, in esito all'udienza del 6 ottobre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6244/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Cosentino e Clara Teramo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 dicembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 8 luglio 2022, domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi delle leggi 118/1971;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 2 agosto 2022, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 55%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 6754/2022 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile ad usufruire dell'assegno mensile per gli invalidi civili e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 55% fino all'ottobre 2022 nonché invalida nella misura del 62%, con decorrenza dal novembre 2022;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva impropriamente ridotto il valore percentuale dell'artrite psoriasica dal 50% tabellare fisso (cod. 9303, per analogia con l'artrite reumatoide) al 35% indicato in relazione, motivato tale riduzione unicamente con l'affermazione
“ridotto per gravità”, nonostante l'attualità di una terapia con (riportata in diagnosi dallo Parte_2 stesso CTU) e la precedente valutazione dalla stessa Commissione Invalidi Civili, che aveva attribuito il 50% applicando lo stesso codice.
Rilevava, inoltre, che era stata sottostimata la valutazione della neuromielite ottica (valutata in misura del 10% e ritenuta coesistente agli altri stati morbosi).
Osservava, altresì, che a tali problematiche si aggiungevano altre alterazioni, descritte nei certificati neurologici prodotti.
In ordine alle problematiche cardiovascolari, osservava che il CTU aveva valutato l'ipertensione arteriosa nella misura del 15% “per analogia col codice 6445”, mentre il recente certificato cardiologico del 17 novembre 2023 poneva diagnosi di “ipertensione arteriosa II-III stadio in I classe
NYHA” e, pertanto, la relativa percentuale invalidante avrebbe dovuto essere rimodulata, considerando che, secondo le linee guida allegate alla tabella ministeriale, è prevista una valutazione compresa tra il 21% e il 30% nei casi di ipertensione arteriosa in I stadio secondo la classificazione
OMS.
Sottolineava che anche il disturbo depressivo era stato notevolmente sottostimato, essendo stato valutato nella misura del 15% per analogia al codice 2207 a decorrere dal novembre 2022.
Rappresentava che la certificazione del 23 gennaio 2023 poneva diagnosi di “disturbo depressivo severo” e, pertanto, non appariva ammissibile attribuire una valutazione inferiore al 31% con riferimento al codice 2206.
Evidenziava, infine, che ulteriori stati morbosi, seppur adeguatamente documentati, non erano stati considerati nel computo globale dell'invalidità di ella ricorrente, e in particolare: - incontinenza urinaria da “cistocele di II grado” (certificato urologico del 9 ottobre 2018); - broncopatia cronica
(referto radiografico del 21 gennaio 2021); - Tiroidite di Hashimoto;
- Microlitiasi renale (di cui al referto ecografico dell'addome del 25 novembre 2021, citato anche nel certificato nefrologico del 9 febbraio 2022)
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione dell'assegno mensile d'invalidità per gli invalidi civili dal 74 al 99% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in esito all'istruttoria e che, per l'effetto, l' fosse condannato alla liquidazione della prestazione CP_1 richiesta, nella misura prevista dalla legge e con la dovuta decorrenza, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento del CP_1 diritto e condanna alla liquidazione e pagamento dell 'assegno mensile di assistenza.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto anche della documentazione medica depositata da parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 6 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura pari al 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al
RG n. 6754/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 55% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e fino all'ottobre 2022 ed invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 62% con decorrenza dal novembre 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Nel caso di specie, tenuto conto anche della documentazione medica depositata da parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“cardiopatia ipertensiva, artrite psoriasica neuromielite ottica, piastrinopenia autoimmune., sindrome ansiosa, obesità”.
Il ctu, dopo avere esaminato le patologie ed avere indicato i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo che le suindicate “infermità, ..danno luogo ad una invalidità del
74% a far data, con ragionevole approssimazione, dal giugno 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dal giugno 2023, come previsto dal ctu.
7.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine in ordine all'accertamento del diritto al conseguimento delle prestazione ed alla relativa corresponsione da parte dell' . CP_1
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dal giugno 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento che CP_1 si liquidano nella somma di € 673,87 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA ON