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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa NC RB Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2553/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANDARINO LORENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 04/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18/09/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Nola (al N. 91, Parte II, serie A, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, Persona_1
(a Napoli il 29 settembre 2017), (a Napoli il 20 novembre 2018) e
[...] Persona_2 [...]
(a Napoli il 23 settembre 2022),tutte minorenni, le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 21/01/2025 e l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi delle tre figlie minori e , Persona_1 Per_2 Persona_3 rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il 21/01/2025 e poi entro il 18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
➢ “ gli esponenti vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
➢ che, i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2 ➢ che la dimora familiare, sita in San Gennaro Vesuviano (Na), al Via Sarno, n° 122, resta assegnata al coniuge, SI.ra , unitamente alle figlie minori, con il diritto d'uso degli arredi, rinunciando espressamente Parte_3
l'altro coniuge ad ogni diritto sugli stessi;
➢ che il SI. dichiara di avere ritirato, all'atto della sottoscrizione del presente atto, tutti gli Parte_1 effetti personali e quant'altro di sua proprietà dal domicilio coniugale;
➢ che il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento delle minori, la somma di Parte_1 euro 600,00, mediante bonifico bancario, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ogni cinque del mese, rinunziando la SI.ra , a qualsivoglia forma di mantenimento personale, mentre Parte_3 cederanno in parti uguali le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, ferma restando la richiesta di affidamento condiviso delle bambine ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
➢ che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
➢ che, gli istanti, nel periodo estivo post-scolastico, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 10 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, per un periodo di 5 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua;
➢ che, i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza in merito all'educazione e lo studio delle bambine;
➢ che, le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
➢ altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
AR NO (NA) il 01/09/1989, e nata a [...] Parte_2 il 21/02/1989, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 18/09/2014 (atto n. 91, Parte
II, Serie A, anno 2014);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa NC RB
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa NC RB Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2553/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANDARINO LORENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 04/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18/09/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Nola (al N. 91, Parte II, serie A, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, Persona_1
(a Napoli il 29 settembre 2017), (a Napoli il 20 novembre 2018) e
[...] Persona_2 [...]
(a Napoli il 23 settembre 2022),tutte minorenni, le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 21/01/2025 e l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi delle tre figlie minori e , Persona_1 Per_2 Persona_3 rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il 21/01/2025 e poi entro il 18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
➢ “ gli esponenti vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
➢ che, i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2 ➢ che la dimora familiare, sita in San Gennaro Vesuviano (Na), al Via Sarno, n° 122, resta assegnata al coniuge, SI.ra , unitamente alle figlie minori, con il diritto d'uso degli arredi, rinunciando espressamente Parte_3
l'altro coniuge ad ogni diritto sugli stessi;
➢ che il SI. dichiara di avere ritirato, all'atto della sottoscrizione del presente atto, tutti gli Parte_1 effetti personali e quant'altro di sua proprietà dal domicilio coniugale;
➢ che il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento delle minori, la somma di Parte_1 euro 600,00, mediante bonifico bancario, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ogni cinque del mese, rinunziando la SI.ra , a qualsivoglia forma di mantenimento personale, mentre Parte_3 cederanno in parti uguali le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, ferma restando la richiesta di affidamento condiviso delle bambine ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
➢ che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
➢ che, gli istanti, nel periodo estivo post-scolastico, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 10 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, per un periodo di 5 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua;
➢ che, i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza in merito all'educazione e lo studio delle bambine;
➢ che, le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
➢ altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
AR NO (NA) il 01/09/1989, e nata a [...] Parte_2 il 21/02/1989, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 18/09/2014 (atto n. 91, Parte
II, Serie A, anno 2014);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa NC RB
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