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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 216/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
NC S. OC Presidente
SI IT AB Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello vertente tra
, E , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ylli Pace del Foro di Lec- ce, e dall'Avv. Mariacristina Trivisonno del Foro di Campobasso, con Studio in (00195) Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante, 5, tutte elettivamente do- miciliate presso i suindicati indirizzi di posta elettronica certificata e con espressa dichiarazione di voler ricevere, ai medesimi indirizzi, le relative co- municazioni, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.; appellanti e
, in persona del Sindaco p.t., Dott. Controparte_1 Per_1
, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del
[...]
17.4.2024 e della determinazione dirigenziale n. 859 del 2.5.2024, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Sara Sabatini, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale di sita in Via G. Carducci n. 33, nonché presso CP_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima procuratrice;
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, Se- zione Civile, in data 2.01.2024, nel procedimento n. 3771/2021 R.G., non no- tificata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale adito in data 9.01.2024, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, ed anche di seguito riportate: - “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ordinare l'immediata reintegra delle ricorrenti nel pieno possesso del bene in controversia, ed il conseguente ripristino a carico dell'Ente dello status quo ante dei luoghi, con rimozione di ogni opera;
- dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione da esperirsi nelle competenti sedi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad acces- sori di legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Nel tornare a contestare tutto quanto dedotto da
contro
- parte, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal CP_1 nella comparsa di risposta e nelle successive note ex art. 127 ter c.p.c.
[...]
Pertanto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 669-sexies c.p.c., per violazione dell'art. 703, co. 3° e 4° c.p.c.; - in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione di reintegrazione nel possesso;
-in ulteriore subordine, nel merito rigettare la
2 domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
e per l'effetto, confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure. Con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite.”
OGGETTO: appello avverso e per la riforma integrale dell'ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Teramo n. 344/2024 avente ad oggetto reintegra in possesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza reclamata, il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda possessoria di , ritenendola deca- Parte_1 Parte_4 Parte_3 duta per il decorso del termine annuale previsto dall'art.1168 comma 2 c.c. e ha escluso che l'attivazione, da parte delle attrici, di una procedura di media- zione facoltativa potesse produrre effetti sospensivi o interruttivi sul decorso del termine di decadenza.
2.Con azione proposta ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., le odierne appellanti avevano chiesto al Tribunale la reintegrazione nel possesso della strada, censi- ta nel Catasto Terreni del Comune di alla P.lla 811 del Fl. 52, di loro CP_1 proprietà, a seguito di lamentato spoglio, imputato al , me- Controparte_1 diante delimitazione, sul suolo stradale, di parcheggi a segnaletica orizzontale.
3.Avverso la sentenza che ha ritenuto la domanda decaduta, hanno proposto appello le originarie attrici, articolando un unico motivo col quale la ordinan- za emessa in prime cure viene censurata nella parte in cui il giudice ha affer- mato che “considerato che il termine annuale di decadenza prescritto dall'art. 1168 c.c. è spirato il giorno 16.09.2021 e che, pertanto, le ricorrenti, avendo depositato il ricorso il giorno 21.12.2021, sono decadute dal diritto di chiedere la reintegra;
osservato inoltre che prive di pregio giuridico sono le contesta- zioni mosse dalle ricorrenti secondo cui il termine annuale decorrerebbe dal giorno del deposito del verbale negativo di mediazione (1.10.2021) e ciò per-
3 ché il procedimento di mediazione e, conseguentemente, la disciplina dettata dall'art. 5 co. 6 in materia di termini di decadenza, non si applica ai procedi- menti possessori (cfr. art. 5, co. 6 lettera d) d.lgs. 28/2010); ritenuto quindi che, alla luce di quanto sopra, il ricorso vada rigettato per intervenuta deca- denza del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., con conseguente condanna delle ricorrenti alla refusione delle spese di lite a carico a favore del CP_1 resistente”.
Asseriscono le appellanti di aver attivato il procedimento di mediazione, con deposito della domanda da parte dell'Avv. Ylli Pace, il giorno 3.08.2021, presso la Segreteria della Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, e successiva comunicazione all'Ente, da parte dello stesso Organismo di mediazione, con messaggio pec del
9.08.2021, Prot. 23154 e di aver dunque sospeso il termine ex art.1168 c.c., dovendosi riconoscere alla mediazione facoltativa effetti interruttivi o sospen- sivi del termine annuale di decadenza previsto per l'azione di reintegrazione nel possesso.
Hanno quindi concluso come in epigrafe
3.1. Il , costituito in giudizio, ha chiesto, innanzitutto, di- Controparte_1 chiararsi l'inammissibilità dell'appello in ragione della natura dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria e nel merito ha contestato gli assunti del- le appellanti in merito al decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1168, concludendo come in epigrafe.
4.Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022).
5. Deve preliminarmente delibarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello con riferimento alla natura dell'ordinanza impugnata che, ad avviso del
[...]
non è suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari. Pt_5
4 5.1. L'eccezione è fondata, imponendosi nella specie la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, riscontrandosi una evidente violazione della di- sposizione di cui all'art. 703 cpc, che, al terzo comma, prevede che
“.L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies” e al quarto comma prevede che: "“Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difet- to, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669- nonies, terzo comma”.
5.2. Nella specie, l'ordinanza ha concluso la fase interdittale con esito di riget- to (avendo accertato la decadenza dall'azione) e quindi con essa il giudicante ha provveduto definitivamente sulle spese della fase sommaria non avendo le parti richiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Queste – si badi - non hanno impugnato l'ordinanza con le forme di cui all'art. 669 terdecies cpc (reclamo al Collegio nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione) come previsto dalla legge e deve pertanto ritenersi che a questa abbiano prestato acquiescen- za. In tal caso, la tutela possessoria si arresta alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, che diventa intangibile, mentre, se si prosegue con la fase di merito, viene assorbita dalla relativa sentenza, che – questa sì - è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
5.3. In proposito, basti riportare lo stralcio della motivazione di una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 1501/2018) che, al pari di altre (Cass. n.
3629/2014, Cass. n. 102/2017 entrambe con motivazione speculare e Cass. n.
36363/2022, Cass. n. 23860/2023), affronta esaustivamente la questione deli- bando un procedimento possessorio (nei casi in questione era stato proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide il reclamo ex art. art. 669 terdecies avverso l'ordinanza adottata ec art. 669 sexies cpc):
5 “Deve premettersi che il procedimento possessorio in oggetto, essendo stato instaurato nel 2013, è soggetto al testo vigente dell'art. 703 c.p.c., come modi- ficato dal D.L. n.35/05 convertito in legge n.80105. Orbene, questa Corte ha già avuto moto di osservare (v. ordinanza n. 12361/15) che «(1)a versione at- tuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del pro- cedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla leg- ge n.353/90 da Cass. S.U. n.1984/98), una struttura solo eventualmente bifasi- ca. Il 4°comma dell'art. 703 c.p.c., infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del prov- vedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possesso- rio con le forme della cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (...). Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 703, 3° comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affin- ché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02). Infatti (come osser- vato da Cass. n. 3629/14, di cui quanto segue riproduce pressoché identica- mente la motivazione) delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico prov- vedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità pura-
6 mente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le
(pur ontologicamente diverse) misure cautelari…..La seconda ipotesi, da rite- nersi senz'altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua pro- secuzione ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato…. In tal caso…..la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la pos- sibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munen- dola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabi- le a quella della sentenza passata in giudicato. ….Ragioni opposte alla conclu- sione raggiunta non possono trarsi dalla circostanza che nel caso in oggetto il
Tribunale abbia regolato le spese….. è assorbente il rilievo che… con la nuo- va disciplina la prosecuzione o non del giudizio con le forme della cognizione piena dipende dall'istanza dell'una e/o dell'altra parte, e non più dall'ordinanza interinale del giudice il quale provveda a fissare d'ufficio l'udienza di tratta- zione ex art. 183 c.p.c. L'assimilazione di tale provvedimento ad una sentenza
(con le conseguenze esplicitate da Cass. S.U. n. 480/99 e successive confor- mi) non è più predicabile, dunque, se non a causa del e limitatamente al capo relativo alle spese;
il quale, tuttavia …, nel caso in esame non è investito da uno specifico motivo d'impugnazione». Tale principio, perfettamente applica- bile al caso di specie, conduce alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui non ostano i precedenti di questa Corte richiamati nella memoria difensiva di parte ricorrente, relativi alla disciplina del procedimento possessorio ante- riore alle modifiche apportate dalla legge n. 263/05”.
5.4. Premesso che anche i precedenti richiamati dalle appellanti a sostegno dell'ammissibilità dell'appello sono chiaramente riferibili alla disciplina del procedimento possessorio anteriore alla novella del 2005, allorché il procedi- mento aveva natura necessariamente (e non eventualmente) bifasica (ad es.
7 Cass. n. 10715/2007), sicché non se ne può certamente tenere conto in questa sede (in tal caso all'ordinanza che concludeva il procedimento, anche se all'esito della sola fase sommaria, veniva riconosciuto il valore sostanziale di sentenza definendo il giudizio, con conseguente suscettibilità della stessa ad essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione), è evidente la inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 669 sexies cpc, che non è stata oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies cpc ed è divenuta irretrattabile, tanto anche se questa provvede sulle spese, come nei casi deliba- ti dalla Suprema Corte, aspetto che, peraltro, neanche nel caso in esame è sta- to oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
5.5. Nell'attuale procedimento possessorio, l'unico provvedimento cui può ri- conoscersi natura decisoria è la sentenza che definisce la fase di merito, as- sorbendo l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, che, diver- samente acquista stabilità e non può essere più messa in discussione, salva la riproposizione dell'azione, che non è da questa certamente preclusa.
5.6. L'appello deve essere dunque dichiarato inammissibile.
5.7. .Le spese del giudizio, liquidate secondo tariffa, ai valori minimi in ra- gione della non complessità della controversia, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5.8. 10. Tale esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
ED con atto di cita- Parte_1 Parte_2 Parte_3 zione notificato nei confronti del avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Teramo n. 344/2024, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
8 2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 le spese del grado, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi pro- fessionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento, da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 3/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI IT AB NC S. OC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 216/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
NC S. OC Presidente
SI IT AB Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello vertente tra
, E , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ylli Pace del Foro di Lec- ce, e dall'Avv. Mariacristina Trivisonno del Foro di Campobasso, con Studio in (00195) Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante, 5, tutte elettivamente do- miciliate presso i suindicati indirizzi di posta elettronica certificata e con espressa dichiarazione di voler ricevere, ai medesimi indirizzi, le relative co- municazioni, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.; appellanti e
, in persona del Sindaco p.t., Dott. Controparte_1 Per_1
, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del
[...]
17.4.2024 e della determinazione dirigenziale n. 859 del 2.5.2024, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Sara Sabatini, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale di sita in Via G. Carducci n. 33, nonché presso CP_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima procuratrice;
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, Se- zione Civile, in data 2.01.2024, nel procedimento n. 3771/2021 R.G., non no- tificata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale adito in data 9.01.2024, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, ed anche di seguito riportate: - “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ordinare l'immediata reintegra delle ricorrenti nel pieno possesso del bene in controversia, ed il conseguente ripristino a carico dell'Ente dello status quo ante dei luoghi, con rimozione di ogni opera;
- dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione da esperirsi nelle competenti sedi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad acces- sori di legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Nel tornare a contestare tutto quanto dedotto da
contro
- parte, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal CP_1 nella comparsa di risposta e nelle successive note ex art. 127 ter c.p.c.
[...]
Pertanto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 669-sexies c.p.c., per violazione dell'art. 703, co. 3° e 4° c.p.c.; - in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione di reintegrazione nel possesso;
-in ulteriore subordine, nel merito rigettare la
2 domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
e per l'effetto, confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure. Con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite.”
OGGETTO: appello avverso e per la riforma integrale dell'ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Teramo n. 344/2024 avente ad oggetto reintegra in possesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza reclamata, il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda possessoria di , ritenendola deca- Parte_1 Parte_4 Parte_3 duta per il decorso del termine annuale previsto dall'art.1168 comma 2 c.c. e ha escluso che l'attivazione, da parte delle attrici, di una procedura di media- zione facoltativa potesse produrre effetti sospensivi o interruttivi sul decorso del termine di decadenza.
2.Con azione proposta ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., le odierne appellanti avevano chiesto al Tribunale la reintegrazione nel possesso della strada, censi- ta nel Catasto Terreni del Comune di alla P.lla 811 del Fl. 52, di loro CP_1 proprietà, a seguito di lamentato spoglio, imputato al , me- Controparte_1 diante delimitazione, sul suolo stradale, di parcheggi a segnaletica orizzontale.
3.Avverso la sentenza che ha ritenuto la domanda decaduta, hanno proposto appello le originarie attrici, articolando un unico motivo col quale la ordinan- za emessa in prime cure viene censurata nella parte in cui il giudice ha affer- mato che “considerato che il termine annuale di decadenza prescritto dall'art. 1168 c.c. è spirato il giorno 16.09.2021 e che, pertanto, le ricorrenti, avendo depositato il ricorso il giorno 21.12.2021, sono decadute dal diritto di chiedere la reintegra;
osservato inoltre che prive di pregio giuridico sono le contesta- zioni mosse dalle ricorrenti secondo cui il termine annuale decorrerebbe dal giorno del deposito del verbale negativo di mediazione (1.10.2021) e ciò per-
3 ché il procedimento di mediazione e, conseguentemente, la disciplina dettata dall'art. 5 co. 6 in materia di termini di decadenza, non si applica ai procedi- menti possessori (cfr. art. 5, co. 6 lettera d) d.lgs. 28/2010); ritenuto quindi che, alla luce di quanto sopra, il ricorso vada rigettato per intervenuta deca- denza del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., con conseguente condanna delle ricorrenti alla refusione delle spese di lite a carico a favore del CP_1 resistente”.
Asseriscono le appellanti di aver attivato il procedimento di mediazione, con deposito della domanda da parte dell'Avv. Ylli Pace, il giorno 3.08.2021, presso la Segreteria della Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, e successiva comunicazione all'Ente, da parte dello stesso Organismo di mediazione, con messaggio pec del
9.08.2021, Prot. 23154 e di aver dunque sospeso il termine ex art.1168 c.c., dovendosi riconoscere alla mediazione facoltativa effetti interruttivi o sospen- sivi del termine annuale di decadenza previsto per l'azione di reintegrazione nel possesso.
Hanno quindi concluso come in epigrafe
3.1. Il , costituito in giudizio, ha chiesto, innanzitutto, di- Controparte_1 chiararsi l'inammissibilità dell'appello in ragione della natura dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria e nel merito ha contestato gli assunti del- le appellanti in merito al decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1168, concludendo come in epigrafe.
4.Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022).
5. Deve preliminarmente delibarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello con riferimento alla natura dell'ordinanza impugnata che, ad avviso del
[...]
non è suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari. Pt_5
4 5.1. L'eccezione è fondata, imponendosi nella specie la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, riscontrandosi una evidente violazione della di- sposizione di cui all'art. 703 cpc, che, al terzo comma, prevede che
“.L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies” e al quarto comma prevede che: "“Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difet- to, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669- nonies, terzo comma”.
5.2. Nella specie, l'ordinanza ha concluso la fase interdittale con esito di riget- to (avendo accertato la decadenza dall'azione) e quindi con essa il giudicante ha provveduto definitivamente sulle spese della fase sommaria non avendo le parti richiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Queste – si badi - non hanno impugnato l'ordinanza con le forme di cui all'art. 669 terdecies cpc (reclamo al Collegio nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione) come previsto dalla legge e deve pertanto ritenersi che a questa abbiano prestato acquiescen- za. In tal caso, la tutela possessoria si arresta alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, che diventa intangibile, mentre, se si prosegue con la fase di merito, viene assorbita dalla relativa sentenza, che – questa sì - è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
5.3. In proposito, basti riportare lo stralcio della motivazione di una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 1501/2018) che, al pari di altre (Cass. n.
3629/2014, Cass. n. 102/2017 entrambe con motivazione speculare e Cass. n.
36363/2022, Cass. n. 23860/2023), affronta esaustivamente la questione deli- bando un procedimento possessorio (nei casi in questione era stato proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide il reclamo ex art. art. 669 terdecies avverso l'ordinanza adottata ec art. 669 sexies cpc):
5 “Deve premettersi che il procedimento possessorio in oggetto, essendo stato instaurato nel 2013, è soggetto al testo vigente dell'art. 703 c.p.c., come modi- ficato dal D.L. n.35/05 convertito in legge n.80105. Orbene, questa Corte ha già avuto moto di osservare (v. ordinanza n. 12361/15) che «(1)a versione at- tuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del pro- cedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla leg- ge n.353/90 da Cass. S.U. n.1984/98), una struttura solo eventualmente bifasi- ca. Il 4°comma dell'art. 703 c.p.c., infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del prov- vedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possesso- rio con le forme della cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (...). Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 703, 3° comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affin- ché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02). Infatti (come osser- vato da Cass. n. 3629/14, di cui quanto segue riproduce pressoché identica- mente la motivazione) delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico prov- vedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità pura-
6 mente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le
(pur ontologicamente diverse) misure cautelari…..La seconda ipotesi, da rite- nersi senz'altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua pro- secuzione ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato…. In tal caso…..la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la pos- sibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munen- dola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabi- le a quella della sentenza passata in giudicato. ….Ragioni opposte alla conclu- sione raggiunta non possono trarsi dalla circostanza che nel caso in oggetto il
Tribunale abbia regolato le spese….. è assorbente il rilievo che… con la nuo- va disciplina la prosecuzione o non del giudizio con le forme della cognizione piena dipende dall'istanza dell'una e/o dell'altra parte, e non più dall'ordinanza interinale del giudice il quale provveda a fissare d'ufficio l'udienza di tratta- zione ex art. 183 c.p.c. L'assimilazione di tale provvedimento ad una sentenza
(con le conseguenze esplicitate da Cass. S.U. n. 480/99 e successive confor- mi) non è più predicabile, dunque, se non a causa del e limitatamente al capo relativo alle spese;
il quale, tuttavia …, nel caso in esame non è investito da uno specifico motivo d'impugnazione». Tale principio, perfettamente applica- bile al caso di specie, conduce alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui non ostano i precedenti di questa Corte richiamati nella memoria difensiva di parte ricorrente, relativi alla disciplina del procedimento possessorio ante- riore alle modifiche apportate dalla legge n. 263/05”.
5.4. Premesso che anche i precedenti richiamati dalle appellanti a sostegno dell'ammissibilità dell'appello sono chiaramente riferibili alla disciplina del procedimento possessorio anteriore alla novella del 2005, allorché il procedi- mento aveva natura necessariamente (e non eventualmente) bifasica (ad es.
7 Cass. n. 10715/2007), sicché non se ne può certamente tenere conto in questa sede (in tal caso all'ordinanza che concludeva il procedimento, anche se all'esito della sola fase sommaria, veniva riconosciuto il valore sostanziale di sentenza definendo il giudizio, con conseguente suscettibilità della stessa ad essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione), è evidente la inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 669 sexies cpc, che non è stata oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies cpc ed è divenuta irretrattabile, tanto anche se questa provvede sulle spese, come nei casi deliba- ti dalla Suprema Corte, aspetto che, peraltro, neanche nel caso in esame è sta- to oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
5.5. Nell'attuale procedimento possessorio, l'unico provvedimento cui può ri- conoscersi natura decisoria è la sentenza che definisce la fase di merito, as- sorbendo l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, che, diver- samente acquista stabilità e non può essere più messa in discussione, salva la riproposizione dell'azione, che non è da questa certamente preclusa.
5.6. L'appello deve essere dunque dichiarato inammissibile.
5.7. .Le spese del giudizio, liquidate secondo tariffa, ai valori minimi in ra- gione della non complessità della controversia, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5.8. 10. Tale esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
ED con atto di cita- Parte_1 Parte_2 Parte_3 zione notificato nei confronti del avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Teramo n. 344/2024, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
8 2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 le spese del grado, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi pro- fessionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento, da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 3/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI IT AB NC S. OC
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