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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1297/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Giovanni Buonocunto (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Pazzigno n. 6
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. e P.I ), con sede Parte_2 P.IVA_1
legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Beatrice Bourelly (C.F. ), presso lo studio della quale ha C.F._3
eletto domicilio in Napoli, via Domenico De Dominicis n. 14
- parte resistente -
Conclusioni di parte attrice
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
Dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della borsa di studio comunicato dall;
CP_1
Condannare l al pagamento delle spese di giudizio, da Controparte_2
distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 1 di 3 Disporre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Preliminarmente, accertata l'insussistenza dell'interesse attuale e concreto ad agire, dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate;
In ogni caso, stante il motivo di opposizione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei suoi Controparte_2
confronti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12/06/2025 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 11720250000069734000, notificata in data
04/10/20233, relativa alla restituzione di una borsa di studio erogata in suo favore da per Controparte_3
l'anno accademico 2021/2022, di complessivi euro 3.142,95.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa, essendo in possesso dei requisiti di merito per la fruizione della predetta borsa di studio. Ha altresì dedotto di aver contestato la richiesta mediante PEC inviata in data 5/10/2023 all'Ente di riferimento, allegando la documentazione comprovante il suo diritto all'erogazione della borsa di studio (v. doc. 2).
Parte ricorrente ha quindi contestato il diritto dell' a Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata per il recupero della suddetta somma.
Parte resistente, regolarmente evocata in giudizio, si è costituita in data 01/10/2025 deducendo che medio tempore la cartella impugnata aveva formato oggetto di un provvedimento di sgravio, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. Ha inoltre rappresentato che le censure sollevate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa creditoria e non alla fase strettamente esecutiva di riscossione coattiva, sicché le doglianze avrebbero dovuto essere fate valere nei confronti di . CP_1
Mutata dunque la situazione fattuale a seguito del provvedimento di sgravio, parte pagina 2 di 3 ricorrente ha aderito alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di controparte.
2. Deve darsi atto, come rilevato dal resistente e confermato anche dal ricorrente, che la cartella oggetto di impugnazione è stata annullata in autotutela da parte di
[...]
– giusto prot. n. Controparte_3
10243/2025 del 15/07/2025.
Alla luce di tale sopravvenienza, non essendo più la ricorrente titolare di un interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale che annulli la cartella impugnata, essendo stata assunta tale determinazione in via di autotutela dall'Ente competente, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue però la necessità di verificare la c.d. soccombenza virtuale delle parti al fine di regolamentare tra queste le spese di lite (sul v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24714 del 2022).
Nel caso di specie si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese, stante la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere dalla resistente fino al momento in cui ha adottato il provvedimento di annullamento CP_1
in autotutela della cartella impugnata, essendo tale annullamento (17/07/2025) successivo all'introduzione del giudizio (12/06/2025).
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Varese, 5 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1297/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Giovanni Buonocunto (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Pazzigno n. 6
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. e P.I ), con sede Parte_2 P.IVA_1
legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Beatrice Bourelly (C.F. ), presso lo studio della quale ha C.F._3
eletto domicilio in Napoli, via Domenico De Dominicis n. 14
- parte resistente -
Conclusioni di parte attrice
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
Dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della borsa di studio comunicato dall;
CP_1
Condannare l al pagamento delle spese di giudizio, da Controparte_2
distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 1 di 3 Disporre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Preliminarmente, accertata l'insussistenza dell'interesse attuale e concreto ad agire, dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate;
In ogni caso, stante il motivo di opposizione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei suoi Controparte_2
confronti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12/06/2025 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 11720250000069734000, notificata in data
04/10/20233, relativa alla restituzione di una borsa di studio erogata in suo favore da per Controparte_3
l'anno accademico 2021/2022, di complessivi euro 3.142,95.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa, essendo in possesso dei requisiti di merito per la fruizione della predetta borsa di studio. Ha altresì dedotto di aver contestato la richiesta mediante PEC inviata in data 5/10/2023 all'Ente di riferimento, allegando la documentazione comprovante il suo diritto all'erogazione della borsa di studio (v. doc. 2).
Parte ricorrente ha quindi contestato il diritto dell' a Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata per il recupero della suddetta somma.
Parte resistente, regolarmente evocata in giudizio, si è costituita in data 01/10/2025 deducendo che medio tempore la cartella impugnata aveva formato oggetto di un provvedimento di sgravio, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. Ha inoltre rappresentato che le censure sollevate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa creditoria e non alla fase strettamente esecutiva di riscossione coattiva, sicché le doglianze avrebbero dovuto essere fate valere nei confronti di . CP_1
Mutata dunque la situazione fattuale a seguito del provvedimento di sgravio, parte pagina 2 di 3 ricorrente ha aderito alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di controparte.
2. Deve darsi atto, come rilevato dal resistente e confermato anche dal ricorrente, che la cartella oggetto di impugnazione è stata annullata in autotutela da parte di
[...]
– giusto prot. n. Controparte_3
10243/2025 del 15/07/2025.
Alla luce di tale sopravvenienza, non essendo più la ricorrente titolare di un interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale che annulli la cartella impugnata, essendo stata assunta tale determinazione in via di autotutela dall'Ente competente, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue però la necessità di verificare la c.d. soccombenza virtuale delle parti al fine di regolamentare tra queste le spese di lite (sul v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24714 del 2022).
Nel caso di specie si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese, stante la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere dalla resistente fino al momento in cui ha adottato il provvedimento di annullamento CP_1
in autotutela della cartella impugnata, essendo tale annullamento (17/07/2025) successivo all'introduzione del giudizio (12/06/2025).
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Varese, 5 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 3 di 3