CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cicuto Cassano Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TA ES (C.F. ), p.e.c. C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso il suo studio in Lodi, C.so Ettore Archinti n. 76;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. – in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore – sito a San IU ES (Mi) in Via Sanremo n.22/24 - Via Baracca n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alberto Petrara, del Foro di , (p.e.c. CP_1
domiciliato, anche digitalmente, presso lo studio legale sito Email_2 in Melegnano (MI),Via Monte Suello n.15;
APPELLATE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Nel merito: A) ordinare al condominio di fare eseguire, senza addebito di costi rispetto a quelli già previsti nel capitolato d'appalto sottoscritto dall'amministratore con l'impresa presso la Controparte_2 proprietà senza passaggio dall'abitazione della medesima, i seguenti lavori: Pt_1 a) sistemazione balcone;
b) posizionamento del motore dell'impianto di condizionamento;
1 c) posizionamento dei relativi allacci e tubazioni;
d) sistemazione impianto elettrico e relativi punti luce;
e) sistemazione impianto TV;
f) riposizionamento del parapetto della porta finestra della camera matrimoniale, attualmente non in sicurezza. Il tutto previo apposito studio di fattibilità, con costi a carico del , e conseguente CP_1 consegna di documentazione tecnica (schemi, impianti); B) liquidare a favore della IG.ra un indennizzo, conseguente alla limitazione dell'uso Pt_1 del bene di sua proprietà causata dall'indebita occupazione del balcone con materiale edile dall'agosto 2020 alla data del 26/9/2021, indennizzo quantificato in euro 50,00 giornaliere o nella diversa misura ritenuta equa dal giudice;
C) liquidare a favore della IG.ra un equo indennizzo in conseguenza dell'alterazione Pt_1 del decoro architettonico dell'immobile condominiale e la riduzione della superficie del piano calpestabile dei suoi balconi, determinando l'importo in via equitativa;
In ogni caso: confermare la pronuncia impugnata nella parte in cui, rigettando le domande di parte convenuta, ha dichiarato “il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e, per l'effetto, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate”
[...] In via istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio formale dell'amministratore e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che, in data 24/8/2020, l'impresa cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del , sito in San IU ES (MI), Via Controparte_1 Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, provvedeva a smontare i ponteggi lato Via Sanremo che erano stati installati per l'esecuzione dell'intervento al quale si riferisce il capitolato di cui al doc. 3 del fascicolo di parte attrice che si mostra”;
2)“Vero che l'impresa edile cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del , sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Controparte_1 Via Baracca n. 6, provvedeva a smontare i ponteggi che erano stati installati per l'esecuzione dell'intervento su accordo con l'amministratore di condominio IG. Techel, il quale acconsentiva espressamente a tale rimozione”;
3)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, l'impresa
[...] incaricata dei lavori ha provveduto allo smontaggio e al successivo rimontaggio dei motori dei condizionatori presenti sui balconi dei singoli appartamenti, il tutto senza addebito di alcun costo ulteriore rispetto al quanto già imputato ai singoli condomini per il complessivo intervento di ristrutturazione dell'edificio condominiale”; 4)“Vero che, in data 20/11/2020, scompariva il segnale TV dell'appartamento del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, di proprietà
[...] della IG.ra fino a quel momento collegato all'impianto centralizzato Parte_1 dell'edificio, sicché la IG.ra provvedeva a segnalare la circostanza all'amministratore di Pt_1 condominio chiedendo il ripristino della vecchia linea in attesa del completamento dei lavori sul balcone, comprensivi del nuovo impianto TV”; 5)“Vero che, in conseguenza della cessazione del segnale TV dell'appartamento del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, di proprietà
[...] della IG.ra e del mancato intervento dell'amministratore di condominio al fine Parte_1 del corretto ripristino della linea, la IG.ra ha eseguito un allaccio meramente provvisorio Pt_1 alla diramazione privata del solo cavo del digitale terrestre del nuovo impianto TV, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio comprensivi del corretto ripristino della linea”; 6)“Vero che la IG.ra in qualità di proprietaria dell'appartamento del Parte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. Controparte_1
2 6, ogni qualvolta le sia stato richiesto, ha acconsentito l'accesso al proprio immobile degli operai dell'impresa edile incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, nonché di altre maestranze in relazione alle attività necessarie sia per lo spostamento a terra del motore del proprio condizionatore sia per il nuovo impianto TV”;
7)“Vero che, in data 28/7/2020 presso l'abitazione della IG.ra si svolgeva un incontro fra Pt_1 la medesima e il Geometra funzionale a chiarire definitivamente gli aspetti relativi al CP_3 completamento dei lavori riguardanti la parete del balcone più grande della IG.ra con Pt_1 applicazione del polistirene ove mancante, spostamento a terra del motore del condizionatore e installazione degli impianti ancora mancanti, incontro al quale l'amministratore di condominio IG. Techel non si è mai presentato”;
8)“Vero che il parapetto del balcone sul quale affaccia la camera matrimoniale dell'appartamento del , sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca Controparte_1 n. 6, di proprietà della IG.ra appare ancorato in maniera precaria al muro Parte_1 condominiale, in quanto non saldamente agganciato, e ciò da quando sono stati eseguiti i lavori connessi alla ristrutturazione ed efficientamento energetico del Condominio”;
9)“Vero che, dal mese di agosto 2020 al mese di settembre 2021, è stato lasciato giacente sul balcone più grande dell'appartamento di proprietà della IG.ra materiale edile Parte_1 ingombrante di vario genere (sacchi di cemento, taniche di pittura, pannelli di polistirene), il quale ricopriva in parte la superficie del balcone medesimo”;
10)“Vero che tale materiale edile veniva lasciato sul balcone più grande dell'appartamento di proprietà della IG.ra anche successivamente l'intervenuto smontaggio dei Parte_1 ponteggi funzionali all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata della ristrutturazione del Condominio, e segnatamente fino al mese di settembre 2021”;
11)“Vero che il materiale è stato quindi lasciato sul balcone proprio nella speranza che l'odierna attrice rinsavisse e permettesse agli operai ancora presenti in cantiere di terminare il lavoro entrando sul balcone dell'appartamento della IG.ra ; Pt_1
12)“Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione con efficientamento energetico del
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. Controparte_1 6, i materiali necessari per gli interventi ad opera dell'impresa incaricata dei lavori sono sempre stati depositati nel giardino condominiale o sulle impalcature dei ponteggi, provvedendo gli operai al prelievo degli stessi in occasione dei singoli interventi da eseguire sulle unità immobiliari private”;
13)“Vero che, in data 30/10/2021, i materiali abbandonati sul balcone più grande di proprietà della IG.ra precedentemente collocati in accordo con l'amministratore di Parte_1 condominio sul pianerottolo condominiale, sono stati da lì asportati”;
14)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, la facciata è
[...] stata interamente ricoperta dal polistirene necessario alla realizzazione del cappotto termico, comprese le piastrelle in clinker che decoravano l'edificio e le cornici delle finestre e delle portefinestre dei singoli appartamenti”; 15)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, i parapetti, le
[...] ringhiere e i divisori in vetro dei balconi che prima decoravano la facciata dell'edificio sono stati sostituiti da manufatti metallici traforati privi di pregio, simili a quelli utilizzati per la recinzione del canale di scolo “redefossi” di San IU ES”; 16)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, il complesso
[...] condominiale presenta una colorazione non più uniforme (ringhiere, parapetti e recinzione sono di color grigio, mentre le serrante dei box sono color nocciola chiaro e solo le tapparelle sono rimaste di color marrone)”;
3 17)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, sono stati
[...] installati sopra al cappotto termico di nuova realizzazione i tubi dell'impianto del gas, i quali appaiono quindi ora visibili sulla facciata dell'edificio”; 18)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, il marmo che
[...] decorava una parete degli androni di ognuna delle tre scale di cui si compone l'edificio è stato ricoperto con polistirene e successivamente con piastrelle, mentre le doghe di legno che rivestivano la parete contrapposta sono state asportate prima dell'apposizione del polistirene e che successivamente è stato anch'esso rivestito da piastrelle”; 19)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, la
[...] predisposizione del cappotto termico, nelle pareti dove effettuata, è stata eseguita senza preventiva asportazione dei mattoncini di rivestimento delle pareti dei balconi e per uno spessore di circa 15 cm, con conseguente riduzione della superficie calpestabile dei balconi di proprietà della IG.ra ; Parte_1 20)“Vero che, all'esito della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, veniva inviato
[...] all'amministratore di condominio un certificato di conformità per il nuovo impianto TV rilasciato dalla ditta Femar Impianti di , Viale Scarsa n. 187”. CP_1 21)“Vero che al termine delle operazioni di spostamento dei contatori gas è stato rilasciato a Lei ed agli altri condomini il relativo certificato di conformità e che lo stesso è stato trasmesso all'amministratore, per il successivo inoltro alla Società 2I Rete gas, come indicato nella raccomandata del 26/11/2019 inviata dallo stesso (pag. 60 degli allegati)”. Si indicano a testi: , residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente in [...]; , residente in [...]
[...] Controparte_4 IU ES, Via San Remo n. 22; residente in [...] San Remo n. 22; residente in [...]; Testimone_4
, residente in [...]; Controparte_5 CP_6 residente in [...]. In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso delle spese sostenute in mediazione.”
PER L'APPELLATO
“In Via Principale:
- Dichiarare inammissibile e/o nullo l'atto di Appello presentato dalla sig.ra per i motivi Pt_1 esposti ed espressi al punto 1 delle Motivazioni;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare - perché destituito di fondamento fattuale e giuridico - l'Atto di Appello proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n.512/2024 del Pt_1 Tribunale di Lodi;
- Confermare la Sentenza n.512/2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
In ogni caso:
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e C.p.a”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Lodi, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedendo la condanna del ad eseguire alcuni lavori nell'immobile di sua Controparte_1
4 proprietà, senza addebito di costi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel capitolato d'appalto sottoscritto dall'amministratore di condominio con l'impresa . Controparte_2 I lavori oggetto di domanda erano così descritti nell'atto di citazione: “sistemazione balcone;
posizionamento del motore dell'impianto di condizionamento;
posizionamento dei relativi allacci e tubazioni;
sistemazione impianto elettrico e relativi punti luce;
sistemazione impianto TV;
riposizionamento del parapetto della porta finestra della camera matrimoniale, attualmente non in sicurezza”. L'attrice ha chiesto altresì in citazione la condanna del Condominio al pagamento di plurimi indennizzi: un indennizzo per l'asserita occupazione indebita di uno dei balconi dell'unità immobiliare di sua proprietà con materiale edile dell'impresa nel periodo Controparte_2 compreso tra il mese di agosto 2020 e il 26.9.2021; un indennizzo per l'alterazione del decoro architettonico dell'immobile condominiale (testualmente: “per la tutela del proprio interesse alla conservazione del valore economico dell'appartamento di cui è esclusivo proprietario, appunto inficiata dal pregiudizio al decoro architettonico della facciata dell'edificio”); un indennizzo per la riduzione della superficie del piano calpestabile dei balconi a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti dalla stessa impresa. Si è regolarmente costituito il chiedendo il rigetto delle domande di parte Controparte_1 attrice e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al completamento “a proprie spese dei lavori mancanti sulla parte della facciata condominiale incassata nel proprio balcone, provvedendo allo smontaggio del motore del condizionatore, al posizionamento del medesimo sul pavimento del balcone, in corrispondenza degli impianti già predisposti, al completamento della coibentazione, con materiali certificati analoghi a quelli utilizzati dall'impresa appaltatrice, alla sistemazione dell'impianto elettrico e dei punti luce, nonché alla sistemazione dei cavi dell'impianto centralizzato TV e all'allacciamento dello stesso alla propria unità immobiliare”. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 512/2024, pubblicata il 26.06.2024, ha accertato e dichiarato la nullità dell'atto di citazione, pure a fronte della sua rinnovazione dello stesso, disposta con decreto del 29.05.2023 e regolarmente effettuata dall'attrice con atto integrativo depositato il 16.6.2023. Ha così motivato il primo giudice (p. 6 della motivazione) “Nel caso in esame, anche a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione, disposta con decreto del 29.5.2023, parte attrice ha omesso qualsiasi indicazione del titolo azionato e delle ragioni alle base delle domande formulate da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1 Parte attrice, infatti, anche con l'integrazione dell'atto di citazione, non ha chiarito quale sia il titolo in forza del quale domanda la condanna del Condominio a far terminare i lavori, nonché a ottenere il pagamento degli indennizzi, il primo connesso all'indebita occupazione del proprio balcone con materiale edile – occupazione posta in essere dall'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione straordinaria svolti nel – e il secondo relativo all'alterazione del decoro Controparte_1 architettonico e alla riduzione della superficie calpestabile dei propri balconi – alterazione e riduzione ben risultanti dal capitolato di appalto approvato dall'assemblea del Controparte_7
con delibere del 19.6.2018 e del 23.4.2019, mai opposte. Del resto, in base al principio
[...] dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Solo queste allegazioni, invero, consentono, da un lato, al convenuto di difendersi vagliando l'effettiva consistenza delle domande svolte, così da poter svolgere le proprie eccezioni e deduzioni, e, dall'altro lato, al Giudice di decidere. Nel caso di specie, l'atto di citazione si risolve in un mero elenco di fatti e, pertanto, deve essere affermata la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità delle domande formulate da parte attrice”. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, il Tribunale ne ha CP_1 dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
5 2. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza di Parte_1 primo grado. Con il primo motivo – rubricato “Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in merito alla ritenuta nullità dell'atto di citazione. Erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge (art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c., art. 164 comma 4 c.p.c. ed art. 2967 c.c.)” – l'appellante critica la statuizione di nullità dell'atto di citazione e di conseguente inammissibilità di tutte le domande da essa formulate, lamentando carenza di motivazione in punto di sussistenza dei requisiti prescritti, per l'atto di citazione, dall'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.: nello specifico sostiene che il Tribunale avrebbe “dichiarato la nullità dell'atto proprio in base al ritenuto difetto del relativo petitum, dedicando oltretutto la propria motivazione solo ed esclusivamente a quest'ultimo requisito e omettendo qualsivoglia argomento in ordine all'altro requisito della domanda giudiziale invece rilevato come carente nel provvedimento del 29/5/2023, ovvero la causa petendi”. Deduce ancora violazione ed errata applicazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché 164, comma 4, c.p.c. e 2967 c.c., sostenendo che il Tribunale, nel valutare il grado di certezza della domanda svolta, avrebbe dovuto considerare più compiutamente le argomentazioni svolte dall'attrice e ricostruire l'oggetto e la causa della pretesa – come da giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di appello – sulla scorta dell'intero contesto dell'atto introduttivo, della natura del relativo oggetto e del comportamento del convenuto. Con il secondo motivo di appello – rubricato “illogicità, contraddittorietà e comunque per insufficienza di motivazione, nonché per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c. nonché dell'art. 2967 c.c.” – sottopone Parte_1 a critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'attrice non avesse correttamente e tempestivamente impugnato le delibere condominiali di approvazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'edificio condominiale. Secondo l'appellante, tali delibere sarebbero nulle e non semplicemente annullabili, sicché il Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio e dichiarare detta nullità. Inoltre, e come conseguenza della ritenuta fondatezza dei primi due motivi di gravame, l'appellante insiste per l'accoglimento nel merito delle domande formulate in primo grado. Infine, con ultimo motivo di appello, impugna la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite. Sempre secondo l'appellante, parte convenuta avrebbe violato i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado, ragion per cui, anche a prescindere dalla fondatezza dei motivi di impugnazione sopra esposti, la compensazione dovrebbe essere esclusa. Si è regolarmente costituito il eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto mancante di idonea motivazione e fondato su nuove domande, nuove eccezioni e nuove richieste istruttorie, nonché contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto anche nel merito dell'impugnazione in esame.
*****
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata relativa alla “inammissibilità e nullità dell'atto d'appello”. L'appello è ammissibile perché proposto in conformità al disposto dell'art. 342 c.p.c., in quanto motivato in maniera chiara, sintetica e specifica, sia in relazione ai capi della sentenza impugnati, sia in relazione alle censure proposte e alle violazioni di legge denunciate, anche in riferimento alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Quanto alla violazione del c.d. divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., salvo ciò che successivamente si dirà in merito alla domanda di accertamento della nullità delle delibere assembleari, non si riscontrano novità rispetto alle domande formulate da parte attrice in primo grado, in particolare, con atto integrativo della citazione originariamente notificata.
6 L'appello è, dunque, ammissibile e deve essere parzialmente accolto solo limitatamente alla censura di erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c.. Osserva la Corte, in proposito, che l'atto di citazione in primo grado, come integrato a seguito di ordinanza del Tribunale (v. atto depositato il 16.6.2023), consente di identificare, seppur con qualche sforzo ermeneutico, il petitum oggetto di domanda e, soprattutto, la causa petendi, ossia i titoli in forza dei quali l'odierna appellante ha domandato e domanda la condanna del a far CP_1 eseguire i lavori sopra descritti, nonché a corrisponderle le somme richieste a titolo di indennizzo. Invero “l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (v. Cass., Sez. V, ord. n. 3363 del 05.02.2019). Detto atto di citazione in primo grado, pur rimanendo in alcune parti fondato su argomentazioni e allegazioni generiche, se letto congiuntamente al materiale istruttorio allegato dall'attrice consente l'individuazione “della cosa oggetto di domanda” e “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.. In particolare, con la prima domanda l'attrice chiede che il venga condannato CP_1 all'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea condominiale in data 03.07.2017 e puntualmente indicati nel relativo capitolato del 05.02.2018, in quanto, a suo dire, non ancora ultimati per condotta colpevole del convenuto. Con le ulteriori domande l'attrice chiede che il condominio venga condannato al pagamento di un indennizzo per occupazione abusiva di uno dei balconi dell'immobile di sua proprietà esclusiva, nonché al pagamento di ulteriori indennizzi per la perdita di valore economico dello stesso immobile derivante dall'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e dalla riduzione della CP_8 superficie del piano calpestabile dei balconi. Il petitum, come chiarito e specificato nell'atto di citazione integrativo del primo, è quindi agevolmente individuabile, mentre il titolo della domanda va individuato – nella prospettazione dell'attrice – in una asserita condotta illecita del volta a ledere il proprio diritto di CP_1 proprietà occupando indebitamente i balconi del suo appartamento.
Se quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'atto integrativo di citazione deve ritenersi valido, nel merito le domande della esse devono essere integralmente rigettate. Pt_1 Quanto alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro mancata conclusione, parte attrice non ha fornito alcuna prova rispetto alle invocate responsabilità del pure a fronte delle contestazioni CP_1 di quest'ultimo in merito all'irragionevole comportamento dell'attrice, la quale non aveva dato seguito a quanto deciso nelle delibere assembleari attinenti ai lavori di cui lamenta l'incompiutezza e si era opposta, in più di un'occasione, alla loro esecuzione, specialmente con riguardo ai lavori da eseguirsi in uno dei suoi balconi. In particolare, emerge dagli atti e documenti di causa che sono sorte contestazioni tra le parti allorché l'assemblea condominiale ha deliberato lo spostamento dei motori esterni dei condizionatori che alcuni condomini - tra cui l'attrice - avevano installato in facciata. Ai condomini che si trovavano in detta situazione era stato offerto l'aiuto del personale della
[...] per staccare tali motori e realizzare un impianto alternativo, appoggiandoli sul pavimento CP_2 del proprio balcone. L'unica dei condomini a essersi opposta fu proprio l'odierna appellante, impedendo la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione in questione (v. doc. nn. 3 e 6 fascicolo di parte appellata). Ne discende che l'invocata inesatta e parziale esecuzione del contratto di appalto non risulta in alcun modo riconducibile a responsabilità del , e per tali motivi deve essere rigettata la CP_1 domanda con cui l'attrice chiede la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori rimasti ineseguiti.
7 Quanto alla domanda di indennizzo per l'occupazione indebita di uno dei balconi dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della con materiale edile dell'impresa Pt_1 [...]
nel periodo compreso tra il mese di agosto 2020 e il 26.09.2021, l'odierna appellante CP_2 non ha dato prova dei danni asseritamente patiti, né ha fornito elementi che consentano di qualificare come “abusiva” la presunta occupazione, né, soprattutto, ha esplicitato quali profili di responsabilità oggettiva o soggettiva del Condominio legittimino tale richiesta di indennizzo;
ciò, peraltro, a fronte di una occupazione indebita che, come rilevato dalla stessa appellante, sarebbe addebitabile all'impresa appaltatrice. Anche la domanda relativa all'equo indennizzo “in forza dell'alterazione del decoro architettonico della struttura condominiale, nonché per la riduzione della superficie calpestabile del piano dei balconi di proprietà privata” è completamente destituita di fondamento. L'appellante era infatti stata resa edotta dell'occupazione del balcone, della minima riduzione della superficie calpestabile dello stesso (a fronte di cospicui vantaggi in termini di efficientamento energetico), nonché della radicale trasformazione dell'edificio condominiale, il tutto per l'effetto dei lavori approvati in assemblea condominiale e, quandanche si ammettesse che il balcone sia stato occupato per un tempo eccedente quello previsto, comunque, l'appellante non ha fornito alcuna prova del quantum debeatur a titolo di indennizzo, posto che, per orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, non è configurabile un danno in re ipsa da occupazione sine titulo, a maggior ragione laddove invocata così genericamente come nel caso di specie. Limitatamente alla invocata “tutela del proprio interesse alla conservazione del valore economico dell'appartamento di cui è esclusivo proprietario, appunto inficiata dal pregiudizio al decoro architettonico della facciata dell'edificio” è appena il caso di evidenziare che l'appartamento de quo ha verosimilmente visto crescere il proprio valore economico a fronte degli interventi di efficientamento energetico e che, comunque, nessuna prova l'attrice ha fornito in punto di diminuzione di detto valore, limitandosi ad un opinabile giudizio estetico sulla trasformazione subita dall'edificio condominiale. Per tali ragioni tutte le domande di indennizzo devono essere rigettate e, conseguentemente, vanno disattese le ulteriori censure mosse, con il secondo motivo di appello, rispetto alla mancata rilevazione d'ufficio e dichiarazione di nullità delle delibere assembleari de quo. Tale domanda di accertamento e dichiarazione della nullità delle delibere assembleari, peraltro, non è mai stata proposta dall'attrice negli scritti difensivi del giudizio di primo grado (v. anche foglio di precisazione delle conclusioni), ma solo, per la prima volta, con il motivo di gravame in esame. La questione della nullità, introdotta in questa fase infondatamente al solo fine di legittimare le richieste relative ai suddetti indennizzi, si pone comunque in palese contraddizione con la causa petendi e con il petitum della prima domanda, ovvero la richiesta di condanna del CP_1 all'esecuzione dei lavori approvati proprio sull'assunto che le delibere condominiali in esame siano pienamente valide ed efficaci.
Con riferimento all'ultimo motivo d'appello, ritiene la Corte che non emerga dagli atti processuali, in capo al convenuto, alcun comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., né l'appellante ha ulteriormente dedotto o argomentato sul punto. Correttamente, dunque, il Giudice ha deciso di compensare le spese di lite alla luce degli esiti del primo grado di giudizio e della reciproca soccombenza. Per i suesposti motivi, pur dovendo essere riformata la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, tutte le domande dell'odierna appellante vanno rigettate nel merito.
4. Le spese del presente grado seguono la sostanziale soccombenza dell'appellante, che va condannata alla refusione delle stesse in favore dell'appellato; le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, complessità
8 bassa, con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 512/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata il 26.06.2024, così Parte_1 provvede: 1) In PARZIALE riforma della sentenza impugnata, ACCERTA e DICHIARA la validità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) RIGETTA nel merito tutte le domande di parte attrice-appellante;
3) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
4) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, Parte_1 in favore dell'appellato, liquidate una sola volta in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso, in Milano in data 20.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cicuto Cassano
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO, DOTT. RAFFAELE SERO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cicuto Cassano Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TA ES (C.F. ), p.e.c. C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso il suo studio in Lodi, C.so Ettore Archinti n. 76;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. – in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore – sito a San IU ES (Mi) in Via Sanremo n.22/24 - Via Baracca n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alberto Petrara, del Foro di , (p.e.c. CP_1
domiciliato, anche digitalmente, presso lo studio legale sito Email_2 in Melegnano (MI),Via Monte Suello n.15;
APPELLATE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Nel merito: A) ordinare al condominio di fare eseguire, senza addebito di costi rispetto a quelli già previsti nel capitolato d'appalto sottoscritto dall'amministratore con l'impresa presso la Controparte_2 proprietà senza passaggio dall'abitazione della medesima, i seguenti lavori: Pt_1 a) sistemazione balcone;
b) posizionamento del motore dell'impianto di condizionamento;
1 c) posizionamento dei relativi allacci e tubazioni;
d) sistemazione impianto elettrico e relativi punti luce;
e) sistemazione impianto TV;
f) riposizionamento del parapetto della porta finestra della camera matrimoniale, attualmente non in sicurezza. Il tutto previo apposito studio di fattibilità, con costi a carico del , e conseguente CP_1 consegna di documentazione tecnica (schemi, impianti); B) liquidare a favore della IG.ra un indennizzo, conseguente alla limitazione dell'uso Pt_1 del bene di sua proprietà causata dall'indebita occupazione del balcone con materiale edile dall'agosto 2020 alla data del 26/9/2021, indennizzo quantificato in euro 50,00 giornaliere o nella diversa misura ritenuta equa dal giudice;
C) liquidare a favore della IG.ra un equo indennizzo in conseguenza dell'alterazione Pt_1 del decoro architettonico dell'immobile condominiale e la riduzione della superficie del piano calpestabile dei suoi balconi, determinando l'importo in via equitativa;
In ogni caso: confermare la pronuncia impugnata nella parte in cui, rigettando le domande di parte convenuta, ha dichiarato “il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e, per l'effetto, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate”
[...] In via istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio formale dell'amministratore e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che, in data 24/8/2020, l'impresa cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del , sito in San IU ES (MI), Via Controparte_1 Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, provvedeva a smontare i ponteggi lato Via Sanremo che erano stati installati per l'esecuzione dell'intervento al quale si riferisce il capitolato di cui al doc. 3 del fascicolo di parte attrice che si mostra”;
2)“Vero che l'impresa edile cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del , sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Controparte_1 Via Baracca n. 6, provvedeva a smontare i ponteggi che erano stati installati per l'esecuzione dell'intervento su accordo con l'amministratore di condominio IG. Techel, il quale acconsentiva espressamente a tale rimozione”;
3)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, l'impresa
[...] incaricata dei lavori ha provveduto allo smontaggio e al successivo rimontaggio dei motori dei condizionatori presenti sui balconi dei singoli appartamenti, il tutto senza addebito di alcun costo ulteriore rispetto al quanto già imputato ai singoli condomini per il complessivo intervento di ristrutturazione dell'edificio condominiale”; 4)“Vero che, in data 20/11/2020, scompariva il segnale TV dell'appartamento del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, di proprietà
[...] della IG.ra fino a quel momento collegato all'impianto centralizzato Parte_1 dell'edificio, sicché la IG.ra provvedeva a segnalare la circostanza all'amministratore di Pt_1 condominio chiedendo il ripristino della vecchia linea in attesa del completamento dei lavori sul balcone, comprensivi del nuovo impianto TV”; 5)“Vero che, in conseguenza della cessazione del segnale TV dell'appartamento del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, di proprietà
[...] della IG.ra e del mancato intervento dell'amministratore di condominio al fine Parte_1 del corretto ripristino della linea, la IG.ra ha eseguito un allaccio meramente provvisorio Pt_1 alla diramazione privata del solo cavo del digitale terrestre del nuovo impianto TV, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio comprensivi del corretto ripristino della linea”; 6)“Vero che la IG.ra in qualità di proprietaria dell'appartamento del Parte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. Controparte_1
2 6, ogni qualvolta le sia stato richiesto, ha acconsentito l'accesso al proprio immobile degli operai dell'impresa edile incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, nonché di altre maestranze in relazione alle attività necessarie sia per lo spostamento a terra del motore del proprio condizionatore sia per il nuovo impianto TV”;
7)“Vero che, in data 28/7/2020 presso l'abitazione della IG.ra si svolgeva un incontro fra Pt_1 la medesima e il Geometra funzionale a chiarire definitivamente gli aspetti relativi al CP_3 completamento dei lavori riguardanti la parete del balcone più grande della IG.ra con Pt_1 applicazione del polistirene ove mancante, spostamento a terra del motore del condizionatore e installazione degli impianti ancora mancanti, incontro al quale l'amministratore di condominio IG. Techel non si è mai presentato”;
8)“Vero che il parapetto del balcone sul quale affaccia la camera matrimoniale dell'appartamento del , sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca Controparte_1 n. 6, di proprietà della IG.ra appare ancorato in maniera precaria al muro Parte_1 condominiale, in quanto non saldamente agganciato, e ciò da quando sono stati eseguiti i lavori connessi alla ristrutturazione ed efficientamento energetico del Condominio”;
9)“Vero che, dal mese di agosto 2020 al mese di settembre 2021, è stato lasciato giacente sul balcone più grande dell'appartamento di proprietà della IG.ra materiale edile Parte_1 ingombrante di vario genere (sacchi di cemento, taniche di pittura, pannelli di polistirene), il quale ricopriva in parte la superficie del balcone medesimo”;
10)“Vero che tale materiale edile veniva lasciato sul balcone più grande dell'appartamento di proprietà della IG.ra anche successivamente l'intervenuto smontaggio dei Parte_1 ponteggi funzionali all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata della ristrutturazione del Condominio, e segnatamente fino al mese di settembre 2021”;
11)“Vero che il materiale è stato quindi lasciato sul balcone proprio nella speranza che l'odierna attrice rinsavisse e permettesse agli operai ancora presenti in cantiere di terminare il lavoro entrando sul balcone dell'appartamento della IG.ra ; Pt_1
12)“Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione con efficientamento energetico del
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. Controparte_1 6, i materiali necessari per gli interventi ad opera dell'impresa incaricata dei lavori sono sempre stati depositati nel giardino condominiale o sulle impalcature dei ponteggi, provvedendo gli operai al prelievo degli stessi in occasione dei singoli interventi da eseguire sulle unità immobiliari private”;
13)“Vero che, in data 30/10/2021, i materiali abbandonati sul balcone più grande di proprietà della IG.ra precedentemente collocati in accordo con l'amministratore di Parte_1 condominio sul pianerottolo condominiale, sono stati da lì asportati”;
14)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, la facciata è
[...] stata interamente ricoperta dal polistirene necessario alla realizzazione del cappotto termico, comprese le piastrelle in clinker che decoravano l'edificio e le cornici delle finestre e delle portefinestre dei singoli appartamenti”; 15)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, i parapetti, le
[...] ringhiere e i divisori in vetro dei balconi che prima decoravano la facciata dell'edificio sono stati sostituiti da manufatti metallici traforati privi di pregio, simili a quelli utilizzati per la recinzione del canale di scolo “redefossi” di San IU ES”; 16)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, il complesso
[...] condominiale presenta una colorazione non più uniforme (ringhiere, parapetti e recinzione sono di color grigio, mentre le serrante dei box sono color nocciola chiaro e solo le tapparelle sono rimaste di color marrone)”;
3 17)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, sono stati
[...] installati sopra al cappotto termico di nuova realizzazione i tubi dell'impianto del gas, i quali appaiono quindi ora visibili sulla facciata dell'edificio”; 18)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, il marmo che
[...] decorava una parete degli androni di ognuna delle tre scale di cui si compone l'edificio è stato ricoperto con polistirene e successivamente con piastrelle, mentre le doghe di legno che rivestivano la parete contrapposta sono state asportate prima dell'apposizione del polistirene e che successivamente è stato anch'esso rivestito da piastrelle”; 19)“Vero che, in occasione della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, la
[...] predisposizione del cappotto termico, nelle pareti dove effettuata, è stata eseguita senza preventiva asportazione dei mattoncini di rivestimento delle pareti dei balconi e per uno spessore di circa 15 cm, con conseguente riduzione della superficie calpestabile dei balconi di proprietà della IG.ra ; Parte_1 20)“Vero che, all'esito della ristrutturazione con efficientamento energetico del Controparte_1
, sito in San IU ES (MI), Via Sanremo n. 22/24, Via Baracca n. 6, veniva inviato
[...] all'amministratore di condominio un certificato di conformità per il nuovo impianto TV rilasciato dalla ditta Femar Impianti di , Viale Scarsa n. 187”. CP_1 21)“Vero che al termine delle operazioni di spostamento dei contatori gas è stato rilasciato a Lei ed agli altri condomini il relativo certificato di conformità e che lo stesso è stato trasmesso all'amministratore, per il successivo inoltro alla Società 2I Rete gas, come indicato nella raccomandata del 26/11/2019 inviata dallo stesso (pag. 60 degli allegati)”. Si indicano a testi: , residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente in [...]; , residente in [...]
[...] Controparte_4 IU ES, Via San Remo n. 22; residente in [...] San Remo n. 22; residente in [...]; Testimone_4
, residente in [...]; Controparte_5 CP_6 residente in [...]. In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso delle spese sostenute in mediazione.”
PER L'APPELLATO
“In Via Principale:
- Dichiarare inammissibile e/o nullo l'atto di Appello presentato dalla sig.ra per i motivi Pt_1 esposti ed espressi al punto 1 delle Motivazioni;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare - perché destituito di fondamento fattuale e giuridico - l'Atto di Appello proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n.512/2024 del Pt_1 Tribunale di Lodi;
- Confermare la Sentenza n.512/2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
In ogni caso:
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e C.p.a”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Lodi, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedendo la condanna del ad eseguire alcuni lavori nell'immobile di sua Controparte_1
4 proprietà, senza addebito di costi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel capitolato d'appalto sottoscritto dall'amministratore di condominio con l'impresa . Controparte_2 I lavori oggetto di domanda erano così descritti nell'atto di citazione: “sistemazione balcone;
posizionamento del motore dell'impianto di condizionamento;
posizionamento dei relativi allacci e tubazioni;
sistemazione impianto elettrico e relativi punti luce;
sistemazione impianto TV;
riposizionamento del parapetto della porta finestra della camera matrimoniale, attualmente non in sicurezza”. L'attrice ha chiesto altresì in citazione la condanna del Condominio al pagamento di plurimi indennizzi: un indennizzo per l'asserita occupazione indebita di uno dei balconi dell'unità immobiliare di sua proprietà con materiale edile dell'impresa nel periodo Controparte_2 compreso tra il mese di agosto 2020 e il 26.9.2021; un indennizzo per l'alterazione del decoro architettonico dell'immobile condominiale (testualmente: “per la tutela del proprio interesse alla conservazione del valore economico dell'appartamento di cui è esclusivo proprietario, appunto inficiata dal pregiudizio al decoro architettonico della facciata dell'edificio”); un indennizzo per la riduzione della superficie del piano calpestabile dei balconi a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti dalla stessa impresa. Si è regolarmente costituito il chiedendo il rigetto delle domande di parte Controparte_1 attrice e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al completamento “a proprie spese dei lavori mancanti sulla parte della facciata condominiale incassata nel proprio balcone, provvedendo allo smontaggio del motore del condizionatore, al posizionamento del medesimo sul pavimento del balcone, in corrispondenza degli impianti già predisposti, al completamento della coibentazione, con materiali certificati analoghi a quelli utilizzati dall'impresa appaltatrice, alla sistemazione dell'impianto elettrico e dei punti luce, nonché alla sistemazione dei cavi dell'impianto centralizzato TV e all'allacciamento dello stesso alla propria unità immobiliare”. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 512/2024, pubblicata il 26.06.2024, ha accertato e dichiarato la nullità dell'atto di citazione, pure a fronte della sua rinnovazione dello stesso, disposta con decreto del 29.05.2023 e regolarmente effettuata dall'attrice con atto integrativo depositato il 16.6.2023. Ha così motivato il primo giudice (p. 6 della motivazione) “Nel caso in esame, anche a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione, disposta con decreto del 29.5.2023, parte attrice ha omesso qualsiasi indicazione del titolo azionato e delle ragioni alle base delle domande formulate da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1 Parte attrice, infatti, anche con l'integrazione dell'atto di citazione, non ha chiarito quale sia il titolo in forza del quale domanda la condanna del Condominio a far terminare i lavori, nonché a ottenere il pagamento degli indennizzi, il primo connesso all'indebita occupazione del proprio balcone con materiale edile – occupazione posta in essere dall'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione straordinaria svolti nel – e il secondo relativo all'alterazione del decoro Controparte_1 architettonico e alla riduzione della superficie calpestabile dei propri balconi – alterazione e riduzione ben risultanti dal capitolato di appalto approvato dall'assemblea del Controparte_7
con delibere del 19.6.2018 e del 23.4.2019, mai opposte. Del resto, in base al principio
[...] dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Solo queste allegazioni, invero, consentono, da un lato, al convenuto di difendersi vagliando l'effettiva consistenza delle domande svolte, così da poter svolgere le proprie eccezioni e deduzioni, e, dall'altro lato, al Giudice di decidere. Nel caso di specie, l'atto di citazione si risolve in un mero elenco di fatti e, pertanto, deve essere affermata la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità delle domande formulate da parte attrice”. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, il Tribunale ne ha CP_1 dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
5 2. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza di Parte_1 primo grado. Con il primo motivo – rubricato “Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in merito alla ritenuta nullità dell'atto di citazione. Erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge (art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c., art. 164 comma 4 c.p.c. ed art. 2967 c.c.)” – l'appellante critica la statuizione di nullità dell'atto di citazione e di conseguente inammissibilità di tutte le domande da essa formulate, lamentando carenza di motivazione in punto di sussistenza dei requisiti prescritti, per l'atto di citazione, dall'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.: nello specifico sostiene che il Tribunale avrebbe “dichiarato la nullità dell'atto proprio in base al ritenuto difetto del relativo petitum, dedicando oltretutto la propria motivazione solo ed esclusivamente a quest'ultimo requisito e omettendo qualsivoglia argomento in ordine all'altro requisito della domanda giudiziale invece rilevato come carente nel provvedimento del 29/5/2023, ovvero la causa petendi”. Deduce ancora violazione ed errata applicazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché 164, comma 4, c.p.c. e 2967 c.c., sostenendo che il Tribunale, nel valutare il grado di certezza della domanda svolta, avrebbe dovuto considerare più compiutamente le argomentazioni svolte dall'attrice e ricostruire l'oggetto e la causa della pretesa – come da giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di appello – sulla scorta dell'intero contesto dell'atto introduttivo, della natura del relativo oggetto e del comportamento del convenuto. Con il secondo motivo di appello – rubricato “illogicità, contraddittorietà e comunque per insufficienza di motivazione, nonché per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c. nonché dell'art. 2967 c.c.” – sottopone Parte_1 a critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'attrice non avesse correttamente e tempestivamente impugnato le delibere condominiali di approvazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'edificio condominiale. Secondo l'appellante, tali delibere sarebbero nulle e non semplicemente annullabili, sicché il Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio e dichiarare detta nullità. Inoltre, e come conseguenza della ritenuta fondatezza dei primi due motivi di gravame, l'appellante insiste per l'accoglimento nel merito delle domande formulate in primo grado. Infine, con ultimo motivo di appello, impugna la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite. Sempre secondo l'appellante, parte convenuta avrebbe violato i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado, ragion per cui, anche a prescindere dalla fondatezza dei motivi di impugnazione sopra esposti, la compensazione dovrebbe essere esclusa. Si è regolarmente costituito il eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto mancante di idonea motivazione e fondato su nuove domande, nuove eccezioni e nuove richieste istruttorie, nonché contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto anche nel merito dell'impugnazione in esame.
*****
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata relativa alla “inammissibilità e nullità dell'atto d'appello”. L'appello è ammissibile perché proposto in conformità al disposto dell'art. 342 c.p.c., in quanto motivato in maniera chiara, sintetica e specifica, sia in relazione ai capi della sentenza impugnati, sia in relazione alle censure proposte e alle violazioni di legge denunciate, anche in riferimento alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Quanto alla violazione del c.d. divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., salvo ciò che successivamente si dirà in merito alla domanda di accertamento della nullità delle delibere assembleari, non si riscontrano novità rispetto alle domande formulate da parte attrice in primo grado, in particolare, con atto integrativo della citazione originariamente notificata.
6 L'appello è, dunque, ammissibile e deve essere parzialmente accolto solo limitatamente alla censura di erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c.. Osserva la Corte, in proposito, che l'atto di citazione in primo grado, come integrato a seguito di ordinanza del Tribunale (v. atto depositato il 16.6.2023), consente di identificare, seppur con qualche sforzo ermeneutico, il petitum oggetto di domanda e, soprattutto, la causa petendi, ossia i titoli in forza dei quali l'odierna appellante ha domandato e domanda la condanna del a far CP_1 eseguire i lavori sopra descritti, nonché a corrisponderle le somme richieste a titolo di indennizzo. Invero “l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (v. Cass., Sez. V, ord. n. 3363 del 05.02.2019). Detto atto di citazione in primo grado, pur rimanendo in alcune parti fondato su argomentazioni e allegazioni generiche, se letto congiuntamente al materiale istruttorio allegato dall'attrice consente l'individuazione “della cosa oggetto di domanda” e “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.. In particolare, con la prima domanda l'attrice chiede che il venga condannato CP_1 all'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea condominiale in data 03.07.2017 e puntualmente indicati nel relativo capitolato del 05.02.2018, in quanto, a suo dire, non ancora ultimati per condotta colpevole del convenuto. Con le ulteriori domande l'attrice chiede che il condominio venga condannato al pagamento di un indennizzo per occupazione abusiva di uno dei balconi dell'immobile di sua proprietà esclusiva, nonché al pagamento di ulteriori indennizzi per la perdita di valore economico dello stesso immobile derivante dall'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e dalla riduzione della CP_8 superficie del piano calpestabile dei balconi. Il petitum, come chiarito e specificato nell'atto di citazione integrativo del primo, è quindi agevolmente individuabile, mentre il titolo della domanda va individuato – nella prospettazione dell'attrice – in una asserita condotta illecita del volta a ledere il proprio diritto di CP_1 proprietà occupando indebitamente i balconi del suo appartamento.
Se quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'atto integrativo di citazione deve ritenersi valido, nel merito le domande della esse devono essere integralmente rigettate. Pt_1 Quanto alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro mancata conclusione, parte attrice non ha fornito alcuna prova rispetto alle invocate responsabilità del pure a fronte delle contestazioni CP_1 di quest'ultimo in merito all'irragionevole comportamento dell'attrice, la quale non aveva dato seguito a quanto deciso nelle delibere assembleari attinenti ai lavori di cui lamenta l'incompiutezza e si era opposta, in più di un'occasione, alla loro esecuzione, specialmente con riguardo ai lavori da eseguirsi in uno dei suoi balconi. In particolare, emerge dagli atti e documenti di causa che sono sorte contestazioni tra le parti allorché l'assemblea condominiale ha deliberato lo spostamento dei motori esterni dei condizionatori che alcuni condomini - tra cui l'attrice - avevano installato in facciata. Ai condomini che si trovavano in detta situazione era stato offerto l'aiuto del personale della
[...] per staccare tali motori e realizzare un impianto alternativo, appoggiandoli sul pavimento CP_2 del proprio balcone. L'unica dei condomini a essersi opposta fu proprio l'odierna appellante, impedendo la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione in questione (v. doc. nn. 3 e 6 fascicolo di parte appellata). Ne discende che l'invocata inesatta e parziale esecuzione del contratto di appalto non risulta in alcun modo riconducibile a responsabilità del , e per tali motivi deve essere rigettata la CP_1 domanda con cui l'attrice chiede la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori rimasti ineseguiti.
7 Quanto alla domanda di indennizzo per l'occupazione indebita di uno dei balconi dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della con materiale edile dell'impresa Pt_1 [...]
nel periodo compreso tra il mese di agosto 2020 e il 26.09.2021, l'odierna appellante CP_2 non ha dato prova dei danni asseritamente patiti, né ha fornito elementi che consentano di qualificare come “abusiva” la presunta occupazione, né, soprattutto, ha esplicitato quali profili di responsabilità oggettiva o soggettiva del Condominio legittimino tale richiesta di indennizzo;
ciò, peraltro, a fronte di una occupazione indebita che, come rilevato dalla stessa appellante, sarebbe addebitabile all'impresa appaltatrice. Anche la domanda relativa all'equo indennizzo “in forza dell'alterazione del decoro architettonico della struttura condominiale, nonché per la riduzione della superficie calpestabile del piano dei balconi di proprietà privata” è completamente destituita di fondamento. L'appellante era infatti stata resa edotta dell'occupazione del balcone, della minima riduzione della superficie calpestabile dello stesso (a fronte di cospicui vantaggi in termini di efficientamento energetico), nonché della radicale trasformazione dell'edificio condominiale, il tutto per l'effetto dei lavori approvati in assemblea condominiale e, quandanche si ammettesse che il balcone sia stato occupato per un tempo eccedente quello previsto, comunque, l'appellante non ha fornito alcuna prova del quantum debeatur a titolo di indennizzo, posto che, per orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, non è configurabile un danno in re ipsa da occupazione sine titulo, a maggior ragione laddove invocata così genericamente come nel caso di specie. Limitatamente alla invocata “tutela del proprio interesse alla conservazione del valore economico dell'appartamento di cui è esclusivo proprietario, appunto inficiata dal pregiudizio al decoro architettonico della facciata dell'edificio” è appena il caso di evidenziare che l'appartamento de quo ha verosimilmente visto crescere il proprio valore economico a fronte degli interventi di efficientamento energetico e che, comunque, nessuna prova l'attrice ha fornito in punto di diminuzione di detto valore, limitandosi ad un opinabile giudizio estetico sulla trasformazione subita dall'edificio condominiale. Per tali ragioni tutte le domande di indennizzo devono essere rigettate e, conseguentemente, vanno disattese le ulteriori censure mosse, con il secondo motivo di appello, rispetto alla mancata rilevazione d'ufficio e dichiarazione di nullità delle delibere assembleari de quo. Tale domanda di accertamento e dichiarazione della nullità delle delibere assembleari, peraltro, non è mai stata proposta dall'attrice negli scritti difensivi del giudizio di primo grado (v. anche foglio di precisazione delle conclusioni), ma solo, per la prima volta, con il motivo di gravame in esame. La questione della nullità, introdotta in questa fase infondatamente al solo fine di legittimare le richieste relative ai suddetti indennizzi, si pone comunque in palese contraddizione con la causa petendi e con il petitum della prima domanda, ovvero la richiesta di condanna del CP_1 all'esecuzione dei lavori approvati proprio sull'assunto che le delibere condominiali in esame siano pienamente valide ed efficaci.
Con riferimento all'ultimo motivo d'appello, ritiene la Corte che non emerga dagli atti processuali, in capo al convenuto, alcun comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., né l'appellante ha ulteriormente dedotto o argomentato sul punto. Correttamente, dunque, il Giudice ha deciso di compensare le spese di lite alla luce degli esiti del primo grado di giudizio e della reciproca soccombenza. Per i suesposti motivi, pur dovendo essere riformata la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, tutte le domande dell'odierna appellante vanno rigettate nel merito.
4. Le spese del presente grado seguono la sostanziale soccombenza dell'appellante, che va condannata alla refusione delle stesse in favore dell'appellato; le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, complessità
8 bassa, con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 512/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata il 26.06.2024, così Parte_1 provvede: 1) In PARZIALE riforma della sentenza impugnata, ACCERTA e DICHIARA la validità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) RIGETTA nel merito tutte le domande di parte attrice-appellante;
3) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
4) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, Parte_1 in favore dell'appellato, liquidate una sola volta in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso, in Milano in data 20.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cicuto Cassano
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO, DOTT. RAFFAELE SERO
9