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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4233/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SUSANNA TROTTI e Parte_1 C.F._1
l'avv. CHRISTIAN RIMOLDI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
37bis,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
ed in Paternò (Ct) il 29 gennaio 1972 registrato al n. 24 Parte II Serie A dell'Ufficio
[...] CP_1
di Stato Civile di Paternò ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo della emananda sentenza, senza null'altro prevedere avendo i coniugi già risolto ogni loro rapporto pregresso ed essendo economicamente autosufficienti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.01.1972 in
Paternò con il resistente, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Paternò al n.24, serie A, parte II anno 1972, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, che dall'unione dei coniugi nascevano due figli: nata il [...] e , nato Per_1 Per_2
l'8 gennaio 1977, maggiorenni economicamente autosufficienti, che i coniugi si separavano consensualmente avanti il Tribunale di Milano in forza del decreto reso in data 08.04.1986 e che la separazione si è protratta ininterrottamente, senza esservi stata riconciliazione, dal giorno della comparizione personale delle parti avanti al Presidente del Tribunale di Milano, avvenuta il
20.03.1986, sino ad oggi e ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
Nella contumacia del resistente, deve ritenersi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4233/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SUSANNA TROTTI e Parte_1 C.F._1
l'avv. CHRISTIAN RIMOLDI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
37bis,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
ed in Paternò (Ct) il 29 gennaio 1972 registrato al n. 24 Parte II Serie A dell'Ufficio
[...] CP_1
di Stato Civile di Paternò ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo della emananda sentenza, senza null'altro prevedere avendo i coniugi già risolto ogni loro rapporto pregresso ed essendo economicamente autosufficienti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.01.1972 in
Paternò con il resistente, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Paternò al n.24, serie A, parte II anno 1972, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, che dall'unione dei coniugi nascevano due figli: nata il [...] e , nato Per_1 Per_2
l'8 gennaio 1977, maggiorenni economicamente autosufficienti, che i coniugi si separavano consensualmente avanti il Tribunale di Milano in forza del decreto reso in data 08.04.1986 e che la separazione si è protratta ininterrottamente, senza esservi stata riconciliazione, dal giorno della comparizione personale delle parti avanti al Presidente del Tribunale di Milano, avvenuta il
20.03.1986, sino ad oggi e ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
Nella contumacia del resistente, deve ritenersi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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