Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 856
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di notifica della cartella

    Il giudice rileva che il ricorso, impugnando un atto dell'agente della riscossione, avrebbe dovuto essere notificato all'agente stesso e non all'ente impositore. L'omessa notifica all'agente della riscossione rende il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Avvenuto pagamento della pretesa

    L'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'agente della riscossione preclude l'esame del merito di questa eccezione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'agente della riscossione preclude l'esame del merito di questa eccezione.

  • Rigettato
    Decadenza

    L'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'agente della riscossione preclude l'esame del merito di questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 856
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 856
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo