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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/2/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037270426000 notificata in data 10/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 637,28, limitatamente all'importo di € 405,00 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al
2012 per conto di AT IN 1. Eccepiva: vizio di notifica della cartella, avvenuto pagamento della pretesa, prescrizione, decadenza, .
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorso non era notificato all'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul presupposto di "INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 307324 DEL 29/07/2019 NOTIFICATA IL 01/10/2019".
Pur contestando vizi della cartella (eccezione di irregolare notifica), il ricorrente omette la notifica del ricorso all'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 D. Lv. 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta - quale quella in esame - in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio - inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione.
In ragione di omessa specifica eccezione sul punto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037270426000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/2/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037270426000 notificata in data 10/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 637,28, limitatamente all'importo di € 405,00 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al
2012 per conto di AT IN 1. Eccepiva: vizio di notifica della cartella, avvenuto pagamento della pretesa, prescrizione, decadenza, .
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorso non era notificato all'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul presupposto di "INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 307324 DEL 29/07/2019 NOTIFICATA IL 01/10/2019".
Pur contestando vizi della cartella (eccezione di irregolare notifica), il ricorrente omette la notifica del ricorso all'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 D. Lv. 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta - quale quella in esame - in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio - inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione.
In ragione di omessa specifica eccezione sul punto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.