TRIB
Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE RICORSI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 712/2025 promossa da:
, in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi, letti gli atti di causa e le note depositate da parte ricorrente per l'udienza del 02/04/2025, svoltasi con trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA il Condominio ricorrente ha allegato quanto segue:
- di essere stato amministrato sino ad ottobre 24 dallo studio professionale resistente, poi sostituito dall'attuale amministratore (doc 1);
-questi, a seguito della nomina, ha sollecitato ripetutamente il suo predecessore – verbalmente e con richieste scritte (doc 2 e 3) -, ad effettuare la consegna di tutta la documentazione inerente al condominio, ma tutte le richieste sono rimaste prive di alcun riscontro;
-persiste tuttora l'inadempimento del resistente;
ciò premesso, ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. affinché venga ordinato al resistente, in persona del legale rappresentante, di consegnare al condominio ricorrente tutta la documentazione specificata nel ricorso e quant'altro in suo possesso inerente al condominio;
benché il ricorso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato, il resistente non si è costituito in giudizio;
con le note scritte depositate per l'udienza del 02/04/2025 dalla sola parte ricorrente, questa ha insistito nelle proprie domande;
ritenuto che
il ricorso sia ammissibile tanto sotto il profilo della strumentalità del rimedio, quanto sotto il profilo della sua residualità, dal momento che l'ordinamento non prevede altri rimedi cautelari tipici volti ad ovviare al pregiudizio dedotto;
ritenuto che
il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento;
Pagina 1 ritenuto, infatti, che sussista, in primo luogo, il fumus boni iuris della pretesa vantata dal ricorrente, in quanto dalla documentazione prodotta emerge la revoca dell'incarico di Parte_1
amministratore del al resistente e la nomina dell'attuale amministratore ricorrente;
Parte_1
ritenuto, inoltre, che risulta provato, dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio, che lo studio resistente, benché sollecitato dall'attuale amministratore a fornire tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio, non abbia dato alcun riscontro (cfr. docc. 2 e 3); rilevato che l'art. 1129 comma 8 c.c. pone a carico dell'amministratore cessato dalla carica l'obbligo della “consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”; trattasi di esplicazione dei doveri che discendono dal contratto di mandato – cui dottrina e giurisprudenza riconducono pacificamente il rapporto tra il condominio e l'amministratore -, secondo cui il mandatario è tenuto a rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (cfr. art. 1713 c.c.); rilevato che risulta provata l'inerzia e, in definitiva, l'inadempimento del precedente amministratore all'obbligo di consegna della documentazione relativa al condominio;
ritenuto, infine, che sussista anche il requisito del periculum in mora, atteso che l'omessa consegna della documentazione individuata nel ricorso determina inevitabilmente una situazione di stasi nell'attuale gestione dell'amministratore nominato, il quale non è nelle condizioni di espletare il proprio incarico nell'interesse del;
Parte_1
rilevato infatti che la mancanza di disponibilità di tale documentazione o anche solo di parte di essa, in relazione alle notorie incombenze di diverso genere e natura che gravano sull'amministrazione di un condominio, “può determinare per il condominio stesso e per ciascun condomino un grave pregiudizio non agevolmente commisurabile né agevolmente riparabile, se non altro per
l'insorgere di una situazione di stallo nociva alla proficua e corretta gestione dell'attività condominiale” (cfr. Tribunale di Firenze, 1 agosto 2014); richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui a seguito dell'adozione della delibera di revoca, l'amministratore è tenuto, tra l'altro, a restituire ogni cosa di pertinenza del
, senza che per l'inottemperanza a tale obbligo si debba fare ricorso al Tribunale a Parte_1
norma dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c., potendosi legittimamente richiedere l'adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28.10.1991 n. 11472); ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere ordinato alla resistente di consegnare all'amministratore del condominio ricorrente, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della presente ordinanza, tutta la documentazione in suo possesso inerente il
; Parte_1
Pagina 2
ritenuto che
, in applicazione del principio di causalità sotteso alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte resistente e liquidate, secondo i parametri del
D.M. 55/2014, in € 2.500,00 (pari ad € 1.690,00 per la fase di studio ed € 810,00 per la fase introduttiva), oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
p.q.m.
1. in accoglimento del ricorso, ordina a Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE , di
[...] consegnare a in persona dell'attuale amministratore Parte_1 Pt_2
, tutta la documentazione in suo possesso inerente il condominio e i singoli condomini,
[...]
entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
2. condanna, infine, il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Si comunichi.
Padova, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
Pagina 3
SEZIONE RICORSI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 712/2025 promossa da:
, in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi, letti gli atti di causa e le note depositate da parte ricorrente per l'udienza del 02/04/2025, svoltasi con trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA il Condominio ricorrente ha allegato quanto segue:
- di essere stato amministrato sino ad ottobre 24 dallo studio professionale resistente, poi sostituito dall'attuale amministratore (doc 1);
-questi, a seguito della nomina, ha sollecitato ripetutamente il suo predecessore – verbalmente e con richieste scritte (doc 2 e 3) -, ad effettuare la consegna di tutta la documentazione inerente al condominio, ma tutte le richieste sono rimaste prive di alcun riscontro;
-persiste tuttora l'inadempimento del resistente;
ciò premesso, ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. affinché venga ordinato al resistente, in persona del legale rappresentante, di consegnare al condominio ricorrente tutta la documentazione specificata nel ricorso e quant'altro in suo possesso inerente al condominio;
benché il ricorso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato, il resistente non si è costituito in giudizio;
con le note scritte depositate per l'udienza del 02/04/2025 dalla sola parte ricorrente, questa ha insistito nelle proprie domande;
ritenuto che
il ricorso sia ammissibile tanto sotto il profilo della strumentalità del rimedio, quanto sotto il profilo della sua residualità, dal momento che l'ordinamento non prevede altri rimedi cautelari tipici volti ad ovviare al pregiudizio dedotto;
ritenuto che
il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento;
Pagina 1 ritenuto, infatti, che sussista, in primo luogo, il fumus boni iuris della pretesa vantata dal ricorrente, in quanto dalla documentazione prodotta emerge la revoca dell'incarico di Parte_1
amministratore del al resistente e la nomina dell'attuale amministratore ricorrente;
Parte_1
ritenuto, inoltre, che risulta provato, dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio, che lo studio resistente, benché sollecitato dall'attuale amministratore a fornire tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio, non abbia dato alcun riscontro (cfr. docc. 2 e 3); rilevato che l'art. 1129 comma 8 c.c. pone a carico dell'amministratore cessato dalla carica l'obbligo della “consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”; trattasi di esplicazione dei doveri che discendono dal contratto di mandato – cui dottrina e giurisprudenza riconducono pacificamente il rapporto tra il condominio e l'amministratore -, secondo cui il mandatario è tenuto a rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (cfr. art. 1713 c.c.); rilevato che risulta provata l'inerzia e, in definitiva, l'inadempimento del precedente amministratore all'obbligo di consegna della documentazione relativa al condominio;
ritenuto, infine, che sussista anche il requisito del periculum in mora, atteso che l'omessa consegna della documentazione individuata nel ricorso determina inevitabilmente una situazione di stasi nell'attuale gestione dell'amministratore nominato, il quale non è nelle condizioni di espletare il proprio incarico nell'interesse del;
Parte_1
rilevato infatti che la mancanza di disponibilità di tale documentazione o anche solo di parte di essa, in relazione alle notorie incombenze di diverso genere e natura che gravano sull'amministrazione di un condominio, “può determinare per il condominio stesso e per ciascun condomino un grave pregiudizio non agevolmente commisurabile né agevolmente riparabile, se non altro per
l'insorgere di una situazione di stallo nociva alla proficua e corretta gestione dell'attività condominiale” (cfr. Tribunale di Firenze, 1 agosto 2014); richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui a seguito dell'adozione della delibera di revoca, l'amministratore è tenuto, tra l'altro, a restituire ogni cosa di pertinenza del
, senza che per l'inottemperanza a tale obbligo si debba fare ricorso al Tribunale a Parte_1
norma dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c., potendosi legittimamente richiedere l'adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28.10.1991 n. 11472); ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere ordinato alla resistente di consegnare all'amministratore del condominio ricorrente, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della presente ordinanza, tutta la documentazione in suo possesso inerente il
; Parte_1
Pagina 2
ritenuto che
, in applicazione del principio di causalità sotteso alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte resistente e liquidate, secondo i parametri del
D.M. 55/2014, in € 2.500,00 (pari ad € 1.690,00 per la fase di studio ed € 810,00 per la fase introduttiva), oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
p.q.m.
1. in accoglimento del ricorso, ordina a Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE , di
[...] consegnare a in persona dell'attuale amministratore Parte_1 Pt_2
, tutta la documentazione in suo possesso inerente il condominio e i singoli condomini,
[...]
entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
2. condanna, infine, il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Si comunichi.
Padova, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
Pagina 3