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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IA ZI d'CO Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO AC RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 273/2024 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d. lgs. n.
14/2019 e ss. mm., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 11/2024 del
19.7.2024, di omologa di concordato minore, proposto da
( e, per essa, la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
a socio unico ( , in persona del procuratore speciale e l. r.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall'Avv. Andrea Fioretti, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMANTE
CONTRO
( ), Controparte_2 C.F._1
( , Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti
AO AL e AU NI, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMATI
CON L'INTERVENTO DI
, commissario giudiziale con funzioni di Organismo di Composizione della CP_4
SI (OCC),
INTERVENTORE
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE
1 CONCLUSIONI
Per la reclamante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 11/2024 emessa nella procedura di concordato minore n. 33-
1/2023: dichiarare l'inammissibilità dell'omologazione del concordato minore per i motivi espositi in narrativa adottando, altresì, i provvedimenti del caso.
Per i reclamati: chiedono il rigetto dell'avverso reclamo.
Per l'OCC: chiede a codesta on.le Corte di valutare positivamente la continuità della procedura in corso, tenendo conto che la legge sul sovraindebitamento consente ai debitori la possibilità di dilazionare il proprio debito anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “seconda chance” in favore degli imprenditori.
Per il procuratore generale: ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accoglimento della proposta, con particolare piano liquidatorio e apporto di finanza esterna da parte di soggetto terzo, esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo condividendosi, nel merito, le motivazioni della sentenza di omologa della proposta di concordato minore.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 11 del
19.7.2024, ha omologato la proposta di concordato minore formulata dai coniugi CP_2
e con ricorso del 2.10.2023, articolata in un piano
[...] Controparte_3 liquidatorio con apporto di finanza esterna, che prevede: il pagamento immediato delle spese prededucibili per un importo complessivo di € 18.126,00 da parte del terzo finanziatore;
il pagamento del creditore ipotecario di primo grado Parte_2 [...] nella misura del 19,33% (€ 86.806,44); il pagamento di tutti gli altri creditori Parte_1 nella misura del 4,2264% (€ 27.991,56); l'esecuzione dei pagamenti in 114 rate mensili di € 1.007,00 ciascuna, quota parte del reddito familiare dei proponenti determinata tenendo conto delle esigenze insopprimibili della famiglia.
Ha in primo luogo ritenuto sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura, in presenza delle condizioni di cui all'art. 74 c.c.i.i., esclusa la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 c.c.i.i.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, ha escluso la sussistenza di preclusioni all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., per essere stato il titolare di impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle CP_2 imprese, alla quale è riconducibile una parte dell'esposizione debitoria, aderendo
“all'opzione ermeneutica in base alla quale la previsione di inammissibilità debba essere
2 circoscritta alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, non anche al caso che occupa dell'imprenditore individuale cessato”, in senso conforme a precedenti dello stesso tribunale e di altri tribunali.
Nel merito, esaminata la relazione dell'OCC in ordine all'esito delle operazioni di voto e rilevato il raggiungimento della maggioranza con applicazione del cram down fiscale, in considerazione del voto negativo dell'amministrazione finanziaria dell'istituto di previdenza, ha rigettato le osservazioni negative sulla convenienza della proposta formulate da questi ultimi creditori e dalla odierna appellante.
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., e, per Parte_1 essa, la procuratrice con ricorso depositato il Controparte_1
29.7.2024, sulla base di due motivi, insistendo nella declaratoria di inammissibilità del concordato minore.
e si sono costituiti in giudizio insistendo nel Controparte_2 Controparte_3 rigetto del reclamo.
Nello stesso senso ha concluso il P.G.
Nel corso del procedimento è stata disposta l'integrazione della notifica del ricorso introduttivo all'OCC, che è intervenuto nella persona di , chiedendo di CP_4 confermare la valutazione positiva in ordine alla procedura in corso.
3. Il reclamo è affidato a due motivi, con cui censura la sentenza impugnata Parte_1 per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 65, 66, 67 D. lgs. n. 14/2019 sui requisiti soggettivi di ammissibilità alla procedura di concordato minore;
2) erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato profili di convenienza della proposta di concordato minore.
4. Il tribunale ha interpretato l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., come modificato dal primo correttivo di cui al D. lgs. n. 147/2020 (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”) nel senso che la norma debba intendersi riferita alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, sulla base delle seguenti considerazioni, che si riportano testualmente:
a) la cessazione dell'attività dell'imprenditore individuale non corrisponde alla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore collettivo;
b) l'imprenditore individuale, data la confusione e coincidenza tra l'individuo- imprenditore e l'individuo-persona-fisica, sopravvive alla propria ditta, anche cessata;
c) la mera cessazione dell'attività imprenditoriale non può consentire la
“conversione” dell'obbligazione commerciale in obbligazione civile, con conseguente duplice effetto distorsivo: per il solo fatto della cessazione dell'impresa, la ristrutturazione del debito imprenditoriale sarebbe sottratta alla manifestazione del voto da parte dei creditori, al pari dell'obbligazione consumeristica, che è soggetta solo al sindacato giudiziario;
si darebbe adito alla
3 creazione, per via giurisprudenziale, di una categoria di debitori ai quali sia precluso l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi di tipo negoziale o para-negoziale, non liquidatoria;
d) occorre fornire un'interpretazione coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso ad una delle procedure negoziali
(ristrutturazione del consumatore o concordato minore), con effetti sospensivi sulla domanda del creditore di liquidazione controllata: tale possibilità, dunque,
"non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per
i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex art. 74 CCII";
e) al concordato minore possono accedere, escluso il consumatore, "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento", tra cui anche
"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (art. 2 c.1 lett.
c), "quale certamente è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale";
f) se è vero che l'accesso al concordato minore, da parte dell'imprenditore individuale cessato, è ipotizzabile nella sola tipologia liquidatoria, l'apporto di risorse esterne in misura apprezzabile consente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, per cui anche sotto il profilo della convenienza lo strumento dovrebbe essere ritenuto ammissibile.
4.1. Con il primo motivo di reclamo deduce l'erroneità dell'interpretazione Parte_1 sopra riportata, in quanto confliggente con l'inequivoco tenore letterale dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., che con assoluta chiarezza equipara, in tema di preclusione all'accesso, il concordato minore alle procedure negoziate maggiori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti); aggiunge che non è rinvenibile nel codice della crisi un diritto di portata generale a usufruire di una procedura lato sensu negoziale e, a tal proposito, richiama il decreto n. 22699/2023 della Prima Presidente della Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., proposto dalla
Corte di appello di Firenze, anche sulla questione di diritto che direttamente interessa in questa sede, per difetto del requisito della novità.
Il motivo è infondato.
4.2. Dal complesso delle argomentazioni sopra riportate si ricava che secondo il tribunale all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è consentito l'accesso al solo concordato minore di cui all'art. 74 comma 2 c.c.i.i., vale a dire a quello proposto fuori dai casi di cui al comma 1 (concordato con prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale), “quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori” (secondo la versione introdotta con il correttivo di cui al D. lgs. n. 136/2024, le risorse esterne devono incrementare in misura apprezzabile “l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”); il
4 tribunale riconosce, invece, l'impossibilità per lo stesso imprenditore di accedere al concordato minore che consente la prosecuzione dell'attività (art. 74 comma 1 c.c.i.i.).
L'interpretazione del tribunale, che nella sostanza ritiene l'art. 33 comma 4 c.c.i.i. applicabile anche all'imprenditore individuale cessato, salvo il caso di proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, merita conferma.
4.3. La lettera della predetta disposizione non consente, infatti, di limitare l'ambito della sua applicazione ai soli imprenditori collettivi cancellati dal registro dalle imprese, dal momento che l'intero articolo, sin dalla sua intitolazione, si riferisce alla cessazione dell'attività in generale degli imprenditori, senza operare alcuna distinzione tra impresa individuale e impresa collettiva: la portata generale della norma in questione è vieppiù confermata dal comma 1-bis, introdotto dal correttivo ter, che attribuisce al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione, a conferma del fatto che quando il legislatore ha inteso riferirsi al solo imprenditore individuale lo ha fatto espressamente.
Plurimi elementi convergono, tuttavia, nel far ritenere che alla regola generale della preclusione all'accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese faccia eccezione il caso del concordato minore di cui all'art. 74 comma 2 c.c.i.i.
4.4. La norma suddetta costituisce la codificazione di un principio affermato dalla
Cassazione con riferimento al concordato preventivo.
Secondo Cass., n. 4329/2020 l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può “richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”; nello stesso senso
Cass., n. 21286/2015, riferita alla società cancellata dal registro delle imprese;
in entrambi i casi si trattava di imprenditore cancellato di cui, entro l'anno dalla cancellazione, era stato domandato il fallimento.
L'esistenza di continuità tra l'interpretazione riportata è ben posta in evidenza nel decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26.7.2023, che, proprio in relazione a tale continuità, ha escluso la sussistenza di caratteri di novità nella questione sollevata ex art. 363 bis
c.p.c.
La ratio alla base delle sopra richiamate pronunce era chiaramente quella di impedire l'abuso dello strumento concordatario volto alla continuazione dell'attività di impresa da parte di chi, cancellandosi dal registro delle imprese, aveva posto volontariamente fine alla propria attività di impresa, rispetto alla quale, pertanto, non poteva porsi un problema di risoluzione della crisi e, quindi, di continuazione dell'attività; tale esigenza, evidentemente, era limitata al caso del concordato con continuità e non sussisteva nel
5 caso di concordato liquidatorio, per il quale i pericoli di abuso evidenziati non si ponevano.
È possibile, quindi, affermare che la continuità tra l'interpretazione della Suprema corte e l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., a cui ha fatto riferimento la Prima Presidente, sia limitata al caso del concordato con prosecuzione dell'attività, al quale soltanto si riferiva la giurisprudenza di legittimità richiamata, con la conseguenza che il concordato di tipo liquidatorio non può considerarsi oggetto della previsione normativa.
Conferma di tale conclusione si trae dal rilievo che la disposizione in esame accomuna al concordato preventivo e al concordato minore (accessibili, rispettivamente, dall'impresa sopra soglia e da quella sotto soglia) l'accordo di ristrutturazione, per sua natura funzionale a risolvere la crisi d'impresa mediante continuazione dell'attività: da tale considerazione unitaria in ordine alle possibilità di accesso alle procedure si può arguire che anche per il concordato preventivo e per quello minore la preclusione all'accesso per l'imprenditore cancellato sia riferita alle modalità che prevedono la continuità aziendale.
In aggiunta alle argomentazioni che precedono va osservato che dall'evoluzione della disciplina ricavabile dai correttivi al codice della crisi è possibile ricavare una volontà del legislatore di ampliare le possibilità di tutela dell'imprenditore persona fisica cancellato, da ultimo con l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 33, che prevede la possibilità per l'imprenditore individuale cancellato di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (non esistendo per lui l'ostacolo rappresentato dall'estinzione della società conseguente alla cancellazione) e, quindi, di conseguire l'esdebitazione alla chiusura della procedura, e comunque dopo tre anni dalla sua apertura.
In un sistema caratterizzato dal progressivo ampliamento delle tutele per l'imprenditore individuale cancellato non avrebbe senso escludere lo stesso imprenditore dalla soluzione negoziata del concordato minore, tanto più che i principi informatori del codice della crisi vedono un chiaro disfavore per le ipotesi liquidatorie.
Negare all'imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese la possibilità di accedere al concordato minore liquidatorio comporterebbe un vulnus non compatibile con il sistema e non emendabile con il riconoscimento quale unico strumento a sua disposizione della liquidazione controllata, la quale consente di risolvere il sovraindebitamento soltanto attraverso la liquidazione integrale del patrimonio;
con il concordato minore liquidatorio è, invece, offerta all'imprenditore la possibilità di articolare un piano senza alcun vincolo e di ottenere l'esdebitazione immediata, senza necessità di attendere il termine di tre anni, con evidente migliore garanzia del principio di matrice comunitaria della seconda chance.
Va considerato, infine, che l'interpretazione qui accolta è quella più conforme al principio costituzionale di uguaglianza, evitando ingiustificate disparità di trattamento dell'imprenditore individuale cessato (che, in caso contrario, non potrebbe accedere ad alcuno strumento negoziale di risoluzione della crisi da sovraindebitamento), rispetto ad
6 altre figure, quali il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese e il piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese, tutte sicuramente nell'ampia previsione residuale di cui all'art. 1 lett. c) dl c.c.i.i., riguardante “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
5. Il tribunale ha formulato un giudizio di convenienza della proposta, rilevando che l'importo di € 86.806,44, offerto all'odierna reclamante, è superiore all'offerta minima in sede di quarto esperimento di vendita del patrimonio immobiliare dei reclamati, alla quale deve, peraltro, applicarsi la decurtazione per spese prededucibili della procedura esecutiva;
quanto agli altri creditori, pur prevedendo il piano di concordato una loro soddisfazione in misura molto ridotta, ha dato atto che essi conseguirebbero comunque una soddisfazione maggiore di quella all'esito della procedura esecutiva, nella quale non potrebbero partecipare ad alcun riparto.
Con il secondo motivo la reclamante censura le valutazioni del tribunale sulla convenienza della proposta, deducendo che una valutazione prognostica porta a ritenere che la vendita dell'immobile pignorato al quarto esperimento d'asta al prezzo base consentirebbe a , quale creditore fondiario, di incassare immediatamente la Pt_1 somma di realizzo, invece di attendere un periodo di tempo di circa dieci anni, che costituisce una dilazione irragionevole;
l'appellante, pertanto, subirebbe una perdita conseguente non solo alla decurtazione del credito vantato (nella misura di oltre l'80%) ma anche al mancato riconoscimento degli interessi maturati sui versamenti mensili
(perdita quantificabile in € 21.713,50, computando i soli interessi legali per un periodo di tempo di dieci anni).
Il motivo deve essere disatteso.
5.1. Al momento della proposta di concordato, nella procedura esecutiva n. 50/2015 R.G. il compendio immobiliare di proprietà dei coniugi – sarebbe stato posto CP_2 CP_3 in vendita al quarto esperimento al prezzo base di € 97.453,12, con possibilità di offerta minima paro a € 73.089,84.
Non può, quindi, dubitarsi della sussistenza della condizione di cui all'art. 75 comma 2
c.c.i.i., che consente che il piano preveda la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca “allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Sul punto deve convenirsi con le valutazioni espresse dall'OCC, secondo il quale la crisi del mercato immobiliare interessi anche le vendite coattive, come confermato dalla circostanza che tre aste relative all'immobile dei reclamati sono andate deserte: è, quindi, ragionevole prevedere che l'esperimento della quarta asta, se fruttuoso, non consentirebbe di ricavare un importo superiore a quello fissato per l'offerta minima.
7 La stessa appellante, del resto, affermando che il prosieguo dell'esecuzione immobiliare gli consentirebbe di incassare immediatamente la somma di realizzo, non dubita del fatto che ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria si debba tener conto non già del valore di stima del compendio immobiliare, ma delle concrete possibilità di realizzo conseguenti alla sua liquidazione.
5.2. La valutazione di maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria non è inficiata dalla considerazione della dilazione dei pagamenti mensili prevista nel piano.
L'appellante, a tal riguardo, non confuta le argomentazioni del tribunale in ordine alla inesistenza di un limite di legge al tempo di esecuzione del piano, come da giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 27544/2019, che ha considerato ammissibile un piano con dilazione fino a quasi 12 anni) relativa al piano di ristrutturazione del consumatore sotto il vigore della precedente l. n. 3/2012, ma certamente applicabile anche ai piani previsti dal c.c.i.i.
Ritiene, tuttavia, che la nozione di “integrale pagamento” si riferisca non solo alla misura di soddisfazione del credito, ma anche alle tempistiche con cui la stessa è attuata;
a suo giudizio in un periodo di tempo così dilatato come quello proposto dei debitori l'alternativa liquidatoria deve tenere conto anche degli interessi non riconosciuti con i versamenti mensili.
Le considerazioni esposte, ove anche fondate, non portano a ritenere più conveniente per la reclamante l'alternativa liquidatoria rispetto al piano proposto dai creditori.
Posto che, come detto, il realizzo che potrebbe conseguire in tempi brevi è pari, Pt_1 nella più rosea delle previsioni, a € 73.089,24 (importo da cui andrebbero detratte le spese prededucibili della procedura esecutiva immobiliare, pari a € 7.501,80), occorre confrontare tale importo con quello di € 86.806,44, diminuito degli interessi legali al tasso attuale che si sarebbero applicati in un piano di ammortamento di 114 rate costanti, che ammontano a complessivi € 8.579,70, non a € 21.713,50 indicati dall'appellante, il quale ha incongruamente applicato gli interessi legali sull'intero importo offerto con il piano, senza tenere conto del fatto che i pagamenti mensili erodono di anno in anno il capitale fino ad azzerarlo.
Risulta, quindi, che, anche operando la decurtazione conseguente alla dilazione dei pagamenti, il risultato, in termini di maggiore convenienza per la reclamante rispetto all'alternativa liquidatoria, non cambia, essendo il risultato (€ 78.226,74) pur sempre maggiore rispetto a quello conseguibile all'esito del fruttuoso esperimento del quarto esperimento di vendita del compendio immobiliare in sede esecutiva.
Per completezza va precisato che non ha fondamento alcuno la pretesa di applicare alla somma offerta con il piano di concordato gli interessi convenzionali stabiliti nel contratto di mutuo, che contribuiscono a determinare il credito complessivo dell'appellante, ma in nessun modo influiscono su quanto è in concreto ricavabile dall'esecuzione immobiliare sui beni dei reclamati.
8 6. La situazione di incertezza interpretativa relativa alla questione oggetto del primo motivo, determinata anche dalla pronuncia del decreto n. 22699/2023 della Prima
Presidente, induce a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di reclamo.
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002, di obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sul reclamo ex art. 51
d. lgs. n. 14/2019, proposto da e, per essa, la procuratrice Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 29.7.2024, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 11/2024 Controparte_3 del 19.7.2024, così provvede;
• rigetta il reclamo;
• dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di reclamo;
• dà atto dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO AC RU IA ZI d'CO
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