Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 15/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
DO GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23574 del registro di Segreteria, promosso ad istanza di LI EM ([...]), nato a [...]
ED del Tronto (AP) il 17 febbraio 1975 e residente in Grottammare (AP), Via Str. Comunale San Biagio n. 1, rappresentato e difeso da giustilamberto@pec.giuffrè.it, ed elettivamente domiciliato presso lo
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da (in sostituzione del precedente difensore FL Flori), giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Ancona , con PEC avv.
valeria. salvati@postacerta.gov.it e nei confronti di Poste Italiane SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Uditi, alla udienza del 10 dicembre 2025, il magistrato relatore, consigliere DO GN,
. IU MB, in favore del ricorrente, e S.p.A.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. LI EM, illustrate dettagliatamente le argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda, ha chiesto, con conseguente statuizione pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con la A suffragare la bontà del ricorso, la difesa del ricorrente ha evocato il verbale di accertamento della invalidità civile delle condizioni visive e di sordità, redatto dal Centro Medico Leale di Ascoli Piceno, nel quale si attestava e permanente invalidità lavorativa al 10% ex art. 2 e 12 della Legge n. 118/71.
E poi la CML di San ED del Tronto, in data 5 ottobre 2021, riconosceva il sig. LI EM invalido con totale e permanente attività lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71, valutazione confermata in data 2/11/2021.
Il suddetto giudizio di invalidità con totale e permanente inabilità veniva espresso in data 14/12/2022.
In data 8 giugno 2022 il ricorrente si sottoponeva a valutazione medico peritale che esitava con la perizia redatta dal Dr. Marco Baroglio ove si concludeva per totale compromissione delle capacità lavorative e di vita con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore.
In memoria di costituzione, versata in atti il 27 febbraio ha dedotto di aver proceduto alle richieste attoree riconoscendo quanto richiesto ancor prima della notifica del ricorso.
Alla udienza del 10 luglio 2024, il difensore intervenuto per la parte ricorrente ha confutato in parte i benefici correlati al provvedimento inabilità totale; ha, quindi, insistito quantomeno per una ctu.
richiesto e, dunque, non può essere pronunciata cessazione della materia del contendere, bensì rigetto del ricorso.
parti di meglio specificare le proprie ragioni e conclusioni.
modificando le conclusioni sopra compendiate, ha evidenziato, in Tutto ciò premesso e considerato, con riserva di più ampiamente dedurre in sede di discussione, la istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia: accertare e dichiarare le cessazione della materia contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio Con note esplicative il procuratore di parte ricorrente ha insistito perché venga accertata la condizione di assoluta e permanente 2, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335, alla quale consegue il diritto inabilità ordinaria a proficuo lavoro, attesta e riconosce una diversa condizione di inabilità ordinaria.
Con ordinanze nn. 14/2024 e 6/2025 veniva richiesto un apposito parere al Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, affinché, previo attento esame della documentazione prodotta dall'interessato, accertasse se -con riferimento alla data di cessazione dal servizio- le infermità riscontrate al ricorrente, fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 12, della legge n.355 del 1995.
In data 3 dicembre 2025 il predetto Collegio medico legale ha reso il richiesto parere.
Il difensore intervenuto per il ricorrente, nel prendere atto del contenuto della ordinanza, si è riportato al ricorso; il difensore Diritto
1.In premessa si rammenta che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di neutralità (nonché professionalità e competenza) alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice ed espletano la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale ha facoltà di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l'esito negativo attraverso la proposizione di argomenti di contrari e consulenze tecniche di parte.
Certo, può capitare che le conclusioni siano diverse da quelle auspicate dai ricorrenti, ma per essere contraddette o superate da appaiono, per converso, chiare, logiche e convincenti.
Nella specie il parere espresso è pienamente in linea con la prospettazione offerta dal ricorrente.
Per ragioni di ortodossia espositiva, occorre adesso rammentare che questo Giudicante chiedeva espressamente al Collegio Medico legale presso la Corte dei conti di accertare se con riferimento alla data di cessazione dal servizio, le infermità riscontrate al ricorrente, fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e 3.Fatte tali premesse metodologiche, esaminando i profili del merito, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
Il Collegio medico legale, a rimarcare la gravità della situazione esaminata, ha precisato di non aver reputato necessario convocare il LI EM per visita diretta, in quanto il motivo del contendere è apparso, sa subito, ben documentato, risalente agli anni 2021/2022 e bastevole la documentazione agli atti per esprimere parere.
In estrema sintesi il parere è stato declinato alla luce delle seguenti, condivisibili, argomentazioni.
- Si evidenzia che dalla disamina della documentazione disponibile agli atti risulta cristallino che il Sig. LI EM, ex impiegato delle Poste Italiane S.p.A. a tempo indeterminato dal 2008, risultava già da molti anni affetto da un complesso giovane età, divenuto con il passare del tempo tale da compromettere il normale funzionamento personale, sociale e lavorativo del soggetto.
- Vista la ben documentata scarsa risposta ai fatti che ci occupano, si rendevano necessari più ricoveri al fine di stabilizzare il quadro psichico del LI, che tuttavia inesorabilmente andava incontro a peggioramento determinando un complessivo deterioramento della qualità della vita con severo deficit della autonomia personale e, sopra ogni cosa, delle capacità relazionali del soggetto.
- Ripercorsa la vicenda si rende ora indispensabile, al fine di chiarire la metodologia medico legale da adottare nella fattispecie valutativa de qua, soffermarsi per un breve richiamo di aspetti non solo nozionistici, ma anche praticoapplicativi, che nel caso di specie risultano essere stati disattesi dalla Commissione valutatrice in teme di L. 335/1995, in modo da non renderne condivisibile il giudizio da parte della CML.
- Nel richiamare la circolare del MEF n. 978 del 12/7/2017, e come riconosce uniforme giurisprudenza e consolidata dottrina medico legale, non si tratta di un giudizio da rendersi in via aprioristica e svincolata dal caso concreto, in siffatti concrete attitudini di lavoro del soggetto in maniera da escludere irrealistiche ipotesi di riqualificazione lavorativa nella patologie croniche, vieppiù quelle psichiatriche, oltre alla valutazione prettamente disfunzionale e quantitativa della menomazione, si deve procedere al riconoscimento di un energia al fine di contrastare e limitare pe quanto possibile gli effetti della malattia.
- Volendosi soffermare anche nel merito della inabilità a connessa al concetto di a svolgere qualsiasi attività lavorativa essa non si concretizza solo nel rilievo di menomazioni a carattere altamente invalidante, potendo essere configurata da quadri clinici comunque tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa, remunerativa e non sostenute dalla umana pietas.
- Tale interpretazione appare pienamente aderente ed in armonia con quanto espresso dal dettato costituzionale (art.
36) secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
- Si è vicini ad un concetto di impossibilità a svolgere in modo assoluto e permanente qualsiasi attività lavorativa, intesa come incapacità assoluta e permanente di impiegare il potenziale bio- energetico derivante dalla validità individuale in una qualunque applicazione lavorativa, ovvero remunerativa.
- Ciò che appare indispensabile perché si realizzi la condizione dedicarsi ad un qualsiasi lavoro continuativo che costituisca fonte di reddito e risulti capace di assicurare a quella persona sua vita.
- In tale ultima ottica, va inteso come proficuo quel lavoro , da cui il soggetto possa onestamente e stabilmente ricercare il proprio sostentamento , mentre il termine qualsiasi ( riferito alla attività lavorativa) va letto alla luce della dignità personale pretendere che il soggetto si dedichi ad attività non dignitose in un soggetto che a causa delle proprie affezioni psichiatriche si trovi in ormai anchilosate possibilità di ampliamento attitudinale) una riqualificazione lavorativa del tutto avulsa da quello che è sempre stato il contesto lavorativo individuale.
- La corrente dottrina medico-legale sugli accertamenti relativi di qualsiasi attività lavorativa ( ricomprendente il primo, ciò significando che le valutazioni da effettuarsi- e quindi da esplicitarsi nel verbale di commissione- in relazione al proficuo lavoro devono essere considerate substrato essenziale e non certo metodo alternativo per esprimersi anche in merito alla inabilità a qualsiasi attività lavorativa), è concorde nel ritenere che gli elementi da prendere in considerazione al fine di esprimersi in piena aderenza al caso concreto sono i seguenti:
età del soggetto, patologia principale e relata compromissione della efficienza psico- fisica, tipologia e posologia/ frequenza della terapie ( farmacologiche e non ) effettuate, necessità di controlli e frequenza, presenza di copatologie e coterapie ( con valutazione della globale incidenza funzionale), eventuali ricoveri e frequenza, livello istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo, concreta possibilità di inserimento lavorativo, eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali/ assistenziali sociali, dignità della persona.
- Stigmatizzava medico legale, che la Commissione aveva sancito il giudizio negativo senza soffermarsi su molti aspetti elencati nel esclusivamente sun una riduttiva valutazione clinico
- Guardando alla gravità della affezione psichiatrica del LI e ai relativi risvolti personali, sociali e lavorativi, notando la scarsa risposta ai molteplici trattamenti e alla conseguente necessità di multipli ricoveri, si sarebbe certamente convenuto, visti anche gli altri riconoscimenti INPS già sopra riportati, che non era ormai ravvisabile alcuna concreta possibilità di inserimento lavorativo del ricorrente che ne permettesse altresì la salvaguardia delle dignità personale;
- La scrivente CML ritiene non condivisibile il giudizio espresso dalla CMV di Ancona con modello BL/G n. 6211 del 13/6/2022, riconoscendo in capo al ricorrente una condizione, accertabile, di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Conclusivamente il precitato consesso ha ritenuto che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai 1995.
La consulenza medico legale svolta dalla CML appare, chiara, articolata, minuziosamente redatta, aggiornata e priva di incongruenze.
4. Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal predetto organo di consulenza, in linea con la documentazione agli atti, adeguatamente motivato, immune da vizi logici, si ritiene che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- erano tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività legge n. 355 del 1995.
Alla stregua delle su estese considerazioni, il ricorso va, conseguentemente, accolto e riconosciuta la pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
1995, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro
(21/6/2022).
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS. RR. di questa Corte n.
10/2022/QM.
Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art.52, secondo comma, ultima parte, D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell' interessato, riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c., accoglie il ricorso come in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Deposito della sentenza entro 60 c.g.c.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice unico Cons. DO GN Firmato digitalmente