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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to ERCOLE DARIO Parte_1 C.F._1
( ) VIA REGGIA DI PORTICI 69 80146 NAPOLI;
, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to OP P.IVA_1
CARRATO CLAUDIO , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 10.12.2019, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti limitatamente alle cartelle 10020010090306887000 e 1002003001250022500 relativi a presunti contributi IVS e premi , chiedendo:” 1) In via preliminare, sospendere l'esecuzione dei ruoli ex CP_2
art. 24 comma 6-7 D.Lgs 46/99, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto dell'udienza di
pagina 1 di 3 comparizione, essendo l'opposizione basata su prova scritta e di pronta e facile soluzione in quanto il requisito dei gravi motivi richiesto dalla norma è integrato dalla fondatezza delle eccezioni formulate;
2) verificata ed accertata l'inesistenza dei titoli posto a base della richiesta di pagamento posta in essere dall'agente di riscossione di cui all'intimazione di pagamento OP
e cartelle di pagamento sopra richiamate per l'importo complessivo ivi indicato perché relativo a somme prescritte stante la decorrenza dei termini previsti dalla legge, per inesistenza del titolo esecutivo e/o per le causali di cui in premessa, dichiarare tale somma non dovuta;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' , in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido con l'agente della riscossione OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla cancellazione dei ruoli indicati
[...]
nell'atto di intimazione allegato di cui alle cartelle opposte (cfr. all. n. 2);
4) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' , in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido con l'agente della riscossione OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorario di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistario.”.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha contestato l'avvenuta prescrizione delle cartelle essendo state notificate rispettivamente nell'anno 2001 e 2003.
Costituitesi le parti resistenti, hanno contestato quanto sostenuto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione la prescrizione delle cartelle notificate relative a contributi previdenziali è quinquennale e non decennale.
Infatti, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi (cfr. sentenza n. 14690 del
26.05.2021).
In particolare per i contributi IVS la Corte ha chiarito espressamente che “Laddove nell'arco di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale non si proceda alla riscossione coattiva e non venga CP_3
notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito si considera prescritto e strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione è anche l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..”
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 31010/19; depositata il 27 novembre).
pagina 2 di 3 Sempre la Suprema Corte ha affermato che le cartelle esattoriali aventi ad oggetto debiti ed CP_3
sono soggette al termine di prescrizione di 5 anni. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi CP_2
sull'art. 2953 del cod. civ., infatti, tale articolo, a detta della Suprema Corte non si applica ai crediti
CP_ CP_ ed Con tale sentenza la Corte ha affermato un principio molto semplice ovvero che la prescrizione decennale prevista dall'art 2953 c.c. non si riferisce ad una qualsiasi pretesa ma, precisamente, solo a "pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia in giudicato". In altri termini la prescrizione decennale si applica solo nei casi di un titolo giudiziale divenuto definitivo ovvero che sia passato in giudicato. Ciò non può dirsi per le cartelle esattoriali le quali sono atti amministrativi che non hanno efficacia di giudicato (cfr. ex multis Cass Sent. n.
23397/2016; ordinanza n. 27390/2017; Sent. n. 930/2018; Sent. n1997/2018).
Ebbene, le parti resistenti costituite non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto le cartelle notificate nel 2001 e 2003 sono da considerarsi prescritte. Infatti il primo atto interruttivo della prescrizione è il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato nel 2015, quindi decorso il termine prescrizionale.
Le spese legali, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale delle parti resistenti, nella misura indicata nel dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle
10020010090306887000 e 1002003001250022500;
2. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese, €. 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to ERCOLE DARIO Parte_1 C.F._1
( ) VIA REGGIA DI PORTICI 69 80146 NAPOLI;
, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to OP P.IVA_1
CARRATO CLAUDIO , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 10.12.2019, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti limitatamente alle cartelle 10020010090306887000 e 1002003001250022500 relativi a presunti contributi IVS e premi , chiedendo:” 1) In via preliminare, sospendere l'esecuzione dei ruoli ex CP_2
art. 24 comma 6-7 D.Lgs 46/99, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto dell'udienza di
pagina 1 di 3 comparizione, essendo l'opposizione basata su prova scritta e di pronta e facile soluzione in quanto il requisito dei gravi motivi richiesto dalla norma è integrato dalla fondatezza delle eccezioni formulate;
2) verificata ed accertata l'inesistenza dei titoli posto a base della richiesta di pagamento posta in essere dall'agente di riscossione di cui all'intimazione di pagamento OP
e cartelle di pagamento sopra richiamate per l'importo complessivo ivi indicato perché relativo a somme prescritte stante la decorrenza dei termini previsti dalla legge, per inesistenza del titolo esecutivo e/o per le causali di cui in premessa, dichiarare tale somma non dovuta;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' , in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido con l'agente della riscossione OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla cancellazione dei ruoli indicati
[...]
nell'atto di intimazione allegato di cui alle cartelle opposte (cfr. all. n. 2);
4) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' , in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido con l'agente della riscossione OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorario di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistario.”.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha contestato l'avvenuta prescrizione delle cartelle essendo state notificate rispettivamente nell'anno 2001 e 2003.
Costituitesi le parti resistenti, hanno contestato quanto sostenuto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione la prescrizione delle cartelle notificate relative a contributi previdenziali è quinquennale e non decennale.
Infatti, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi (cfr. sentenza n. 14690 del
26.05.2021).
In particolare per i contributi IVS la Corte ha chiarito espressamente che “Laddove nell'arco di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale non si proceda alla riscossione coattiva e non venga CP_3
notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito si considera prescritto e strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione è anche l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..”
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 31010/19; depositata il 27 novembre).
pagina 2 di 3 Sempre la Suprema Corte ha affermato che le cartelle esattoriali aventi ad oggetto debiti ed CP_3
sono soggette al termine di prescrizione di 5 anni. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi CP_2
sull'art. 2953 del cod. civ., infatti, tale articolo, a detta della Suprema Corte non si applica ai crediti
CP_ CP_ ed Con tale sentenza la Corte ha affermato un principio molto semplice ovvero che la prescrizione decennale prevista dall'art 2953 c.c. non si riferisce ad una qualsiasi pretesa ma, precisamente, solo a "pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia in giudicato". In altri termini la prescrizione decennale si applica solo nei casi di un titolo giudiziale divenuto definitivo ovvero che sia passato in giudicato. Ciò non può dirsi per le cartelle esattoriali le quali sono atti amministrativi che non hanno efficacia di giudicato (cfr. ex multis Cass Sent. n.
23397/2016; ordinanza n. 27390/2017; Sent. n. 930/2018; Sent. n1997/2018).
Ebbene, le parti resistenti costituite non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto le cartelle notificate nel 2001 e 2003 sono da considerarsi prescritte. Infatti il primo atto interruttivo della prescrizione è il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato nel 2015, quindi decorso il termine prescrizionale.
Le spese legali, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale delle parti resistenti, nella misura indicata nel dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle
10020010090306887000 e 1002003001250022500;
2. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese, €. 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3