TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4359 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato DASSIE' MICHELA
e
IZ LI, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. disporsi la separazione personale dei coniugi TO UL e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. disporsi che la casa ora coniugale sita in San Vito di Leguzzano, Via San Gaetano n.29/3, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, eccezion fatta per quelli trattenuti dalla IG. , in base agli Pt_1
accordi raggiunti tra i coniugi, rimanga nella disponibilità del IG. TO, in ragione degli accordi di cui in premessa;
3. stante il raggiungimento della maggiore età, nulla disporsi sull'affidamento della GL
1 la quale manterrà la residenza presso la madre, nell'abitazione in cui la IG. Persona_1
si trasferirà in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di regolamentazione delle Parte_1
condizioni patrimoniali tra coniugi di cui in premessa;
4. disporsi che il IG. TO contribuisca al mantenimento ordinario della GL mediante corresponsione alla madre di un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG. entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza Pt_1 dall'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale da parte della madre unitamente alla GL. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una volta trasferitasi la madre, la GL imanesse ad abitare con Per_1
il padre, nessun contributo al suo mantenimento sarà dovuto dal IG. TO, provvedendovi egli direttamente;
viceversa, con decorrenza dalla data fissata per l'atto notarile di trasferimento della quota immobiliare, la IG.ra contribuirà al mantenimento della GL mediante il versamento Pt_1 al IG. TO di un assegno di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente, al pari di quanto previsto per il padre.
5. Disporsi che i genitori, a far data dal 1.12.2024, contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate, se necessario, e documentate, come da Protocollo del Processo
Civile adottato dal Tribunale di Vicenza, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal
Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza;
il IG. TO, limitatamente all'anno scolastico in corso, contribuirà a pagare la quota del 50% delle sole spese mensili di trasporto dal luogo di residenza a Fermo, per assolvere all'obbligo scolastico e con espressa esclusione di tutte le altre diverse ed ulteriori inerenti alla scuola parentale per l'anno scolastico in corso (2024/2025), ivi comprese tasse, libri, eventuali vitto e alloggio fuori Comune di residenza, che saranno a totale carico della IGnora . Superata la maturità, in base alle scelte di i genitori assumeranno il Pt_1 Per_1
50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo, senza alcuna esclusione.
6. disporsi che l'Assegno Unico Universale sia suddiviso nella misura del 50%, fino alla data di rilascio dell'abitazione da parte della GL e che, successivamente, sia attribuito in misura Per_1
esclusiva al genitore con cui la GL abiterà. Le parti acconsentono sin d'ora a sottoscrivere ogni e qualsiasi documento che si renderà necessario ai fini dell'Assegno Unico.
7. Nulla prevedersi quale contributo al mantenimento dei coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
8. darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza spirito di liberalità, la IG.ra si impegna a cedere a favore del IG. TO Parte_1
UL che si impegna ad acquistare, la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Vito di Leguzzano, Foglio 1, mapp. 847, sub 16
2 piano 1, rendita 258,23, Cat. A/3, Classe 3, cons. 4,0 vani, superficie 84 mq e mapp. 847, sub. 8, piano S1, rendita 21,38, cat. C/6, classe 2, cons. 23mq, superficie 25mq verso il pagamento da parte del IG. TO UL della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà corrisposta a mezzo assegno circolare intestato alla IG. contestualmente alla stipula dell'atto Parte_1
notarile innanzi al Notaio scelto dal IG. TO. Le spese del trasferimento, così come ogni imposta e tassa relativa allo stesso, saranno a carico del IG. TO, il quale si impegna altresì
a tenere indenne la IG.ra da ogni altra imposta/tassa diretta o indiretta che dovesse risultare Pt_1
dal trasferimento qui previsto.
La cessione predetta comprende anche tutti i mobili e suppellettili presenti nell'abitazione, fatta eccezione per quelli che verranno trattenuti dalla IG.ra su accordo separato di entrambe le Pt_1
parti e che la stessa asporterà al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, dichiarando sin d'ora di non aver altro a pretendere a tale titolo.
La IG.ra , unitamente alla GL rilascerà l'immobile ora coniugale entro e non oltre Pt_1 Per_1
la data il 01 dicembre 2024 e comunque entro e non oltre la data fissata per l'atto notarile di trasferimento immobiliare della quota a favore del IG. TO. Fino all'effettivo rilascio, entrambe le parti si impegnano a corrispondere le spese per le utenze, le spese condominiali, ecc. relative alla casa coniugale maturate nella misura del 50%. Per le utenze le cui bollette perverranno successivamente al rilascio dell'immobile, la IG.ra si impegna al pagamento in proporzione Pt_1
al numero di giorni di sua effettiva presenza.
La cessione della quota immobiliare indicata e la modalità di corresponsione del pagamento sono così convenute nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, ragione per la quale i coniugi chiedono l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. n. 74 del 1987.
9. Darsi atto che i coniugi hanno concordato di mantenere la cointestazione del BFP dematerializzato e collegato al libretto di deposito cointestato tra i coniugi di € 4.000,00 fino al 17.12.2025, da quando potrà essere disinvestito e per il 70% del valore incassato utilizzato a favore della GL per Per_1
l'acquisto di un'auto usata e per il pagamento dell'assicurazione, del bollo per la prima annualità e delle spese tutte richieste per l'utilizzo della vettura. Il residuo 30% dell'importo incassato verrà suddiviso a metà tra i coniugi.
Successivamente all'acquisto dell'auto, fino a quando non sarà economicamente Per_1
autosufficiente, le spese relative alla vettura verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
10. Darsi atto che i coniugi dichiarano infine di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale in separata sede e che, pertanto, null'altro hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Il tutto a spese processuali compensate.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa, riservando all'esito le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in San Vito di Leguzzano (VI) in data 24/03/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di TO UL l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della GL Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla GL, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una volta trasferitasi la madre, la GL imanesse ad abitare con il padre, nessun contributo al suo mantenimento sarà dovuto dal IG. Per_1
TO, provvedendovi egli direttamente;
viceversa, con decorrenza dalla data fissata per l'atto notarile di trasferimento della quota immobiliare, la IG.ra contribuirà al mantenimento della Pt_1 GL mediante il versamento al IG. TO di un assegno di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente, al pari di quanto previsto per il padre;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) omologa la separazione personale dei coniugi e TO UL, uniti in Parte_1
matrimonio in San Vito di Leguzzano (VI) in data 24/03/2001 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie
A, Anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4359 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato DASSIE' MICHELA
e
IZ LI, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. disporsi la separazione personale dei coniugi TO UL e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. disporsi che la casa ora coniugale sita in San Vito di Leguzzano, Via San Gaetano n.29/3, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, eccezion fatta per quelli trattenuti dalla IG. , in base agli Pt_1
accordi raggiunti tra i coniugi, rimanga nella disponibilità del IG. TO, in ragione degli accordi di cui in premessa;
3. stante il raggiungimento della maggiore età, nulla disporsi sull'affidamento della GL
1 la quale manterrà la residenza presso la madre, nell'abitazione in cui la IG. Persona_1
si trasferirà in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di regolamentazione delle Parte_1
condizioni patrimoniali tra coniugi di cui in premessa;
4. disporsi che il IG. TO contribuisca al mantenimento ordinario della GL mediante corresponsione alla madre di un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG. entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza Pt_1 dall'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale da parte della madre unitamente alla GL. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una volta trasferitasi la madre, la GL imanesse ad abitare con Per_1
il padre, nessun contributo al suo mantenimento sarà dovuto dal IG. TO, provvedendovi egli direttamente;
viceversa, con decorrenza dalla data fissata per l'atto notarile di trasferimento della quota immobiliare, la IG.ra contribuirà al mantenimento della GL mediante il versamento Pt_1 al IG. TO di un assegno di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente, al pari di quanto previsto per il padre.
5. Disporsi che i genitori, a far data dal 1.12.2024, contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate, se necessario, e documentate, come da Protocollo del Processo
Civile adottato dal Tribunale di Vicenza, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal
Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza;
il IG. TO, limitatamente all'anno scolastico in corso, contribuirà a pagare la quota del 50% delle sole spese mensili di trasporto dal luogo di residenza a Fermo, per assolvere all'obbligo scolastico e con espressa esclusione di tutte le altre diverse ed ulteriori inerenti alla scuola parentale per l'anno scolastico in corso (2024/2025), ivi comprese tasse, libri, eventuali vitto e alloggio fuori Comune di residenza, che saranno a totale carico della IGnora . Superata la maturità, in base alle scelte di i genitori assumeranno il Pt_1 Per_1
50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo, senza alcuna esclusione.
6. disporsi che l'Assegno Unico Universale sia suddiviso nella misura del 50%, fino alla data di rilascio dell'abitazione da parte della GL e che, successivamente, sia attribuito in misura Per_1
esclusiva al genitore con cui la GL abiterà. Le parti acconsentono sin d'ora a sottoscrivere ogni e qualsiasi documento che si renderà necessario ai fini dell'Assegno Unico.
7. Nulla prevedersi quale contributo al mantenimento dei coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
8. darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza spirito di liberalità, la IG.ra si impegna a cedere a favore del IG. TO Parte_1
UL che si impegna ad acquistare, la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Vito di Leguzzano, Foglio 1, mapp. 847, sub 16
2 piano 1, rendita 258,23, Cat. A/3, Classe 3, cons. 4,0 vani, superficie 84 mq e mapp. 847, sub. 8, piano S1, rendita 21,38, cat. C/6, classe 2, cons. 23mq, superficie 25mq verso il pagamento da parte del IG. TO UL della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà corrisposta a mezzo assegno circolare intestato alla IG. contestualmente alla stipula dell'atto Parte_1
notarile innanzi al Notaio scelto dal IG. TO. Le spese del trasferimento, così come ogni imposta e tassa relativa allo stesso, saranno a carico del IG. TO, il quale si impegna altresì
a tenere indenne la IG.ra da ogni altra imposta/tassa diretta o indiretta che dovesse risultare Pt_1
dal trasferimento qui previsto.
La cessione predetta comprende anche tutti i mobili e suppellettili presenti nell'abitazione, fatta eccezione per quelli che verranno trattenuti dalla IG.ra su accordo separato di entrambe le Pt_1
parti e che la stessa asporterà al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, dichiarando sin d'ora di non aver altro a pretendere a tale titolo.
La IG.ra , unitamente alla GL rilascerà l'immobile ora coniugale entro e non oltre Pt_1 Per_1
la data il 01 dicembre 2024 e comunque entro e non oltre la data fissata per l'atto notarile di trasferimento immobiliare della quota a favore del IG. TO. Fino all'effettivo rilascio, entrambe le parti si impegnano a corrispondere le spese per le utenze, le spese condominiali, ecc. relative alla casa coniugale maturate nella misura del 50%. Per le utenze le cui bollette perverranno successivamente al rilascio dell'immobile, la IG.ra si impegna al pagamento in proporzione Pt_1
al numero di giorni di sua effettiva presenza.
La cessione della quota immobiliare indicata e la modalità di corresponsione del pagamento sono così convenute nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, ragione per la quale i coniugi chiedono l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. n. 74 del 1987.
9. Darsi atto che i coniugi hanno concordato di mantenere la cointestazione del BFP dematerializzato e collegato al libretto di deposito cointestato tra i coniugi di € 4.000,00 fino al 17.12.2025, da quando potrà essere disinvestito e per il 70% del valore incassato utilizzato a favore della GL per Per_1
l'acquisto di un'auto usata e per il pagamento dell'assicurazione, del bollo per la prima annualità e delle spese tutte richieste per l'utilizzo della vettura. Il residuo 30% dell'importo incassato verrà suddiviso a metà tra i coniugi.
Successivamente all'acquisto dell'auto, fino a quando non sarà economicamente Per_1
autosufficiente, le spese relative alla vettura verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
10. Darsi atto che i coniugi dichiarano infine di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale in separata sede e che, pertanto, null'altro hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Il tutto a spese processuali compensate.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa, riservando all'esito le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in San Vito di Leguzzano (VI) in data 24/03/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di TO UL l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della GL Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla GL, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una volta trasferitasi la madre, la GL imanesse ad abitare con il padre, nessun contributo al suo mantenimento sarà dovuto dal IG. Per_1
TO, provvedendovi egli direttamente;
viceversa, con decorrenza dalla data fissata per l'atto notarile di trasferimento della quota immobiliare, la IG.ra contribuirà al mantenimento della Pt_1 GL mediante il versamento al IG. TO di un assegno di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente, al pari di quanto previsto per il padre;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) omologa la separazione personale dei coniugi e TO UL, uniti in Parte_1
matrimonio in San Vito di Leguzzano (VI) in data 24/03/2001 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie
A, Anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5